Articolo 23 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 22Articolo 24
Versione
22 dicembre 1995
Art. 23. (Gestione degli enti ecclesiastici) 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995