Art. 23. (Gestione degli enti ecclesiastici) 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici luterani civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi della CELI competenti a norma di statuto senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
2. Per gli acquisti di beni immobili e diritti reali, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.