Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 febbraio 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 maggio 2017 |
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- 1. Diritto di cronaca - Giornalismo d′inchiestahttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 27 febbraio 2025 · 1
Generale limite della verità oggettiva della notizia Costituzione, articolo 21; Cp, articolo 595; Legge 3 febbraio 1963 n. 69 Al cosiddetto “giornalismo d′inchiesta”, quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell′esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2021, n. 21764Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 12853-2015 proposto da: AZIENDA USL DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato DARIO BUZZELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANTE ANGIOLELLI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21764 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 29/07/2021 contro IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI «GIOVANMAMENDOLA», in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende …Leggi di più...
- natura dell'attività·
- conseguenze·
- requisiti professionali·
- giornalistica·
- addetto ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000·
- iscrizione all'inpgi·
- area speciale di contrattazione collettiva·
- ragioni·
- giornalista·
- stampa
Versioni del testo
- Titolo I : Dell'ordine dei giornalisti
- Capo I : Dei consigli dell'ordine regionali o interregionali
- Art. 1. Ordine dei giornalisti
E' istituito l'Ordine dei giornalisti.
Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in mondo esclusivo e continuativo la professionale di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attivita' giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione ((e provincia autonoma)) o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.
Tanto gli ordini regionali e interregionali, quanto l'ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.