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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN OB, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400011091000 IRPEF-ALIQUOTE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013087706000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021043044000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170004785011000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021801983000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170024390421000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180027080427000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034061874000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013272115000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013272216000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011868606000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013232752000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019673713000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009826208000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5545/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 26.12.2024, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, relativamente alle 15 cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, deducendo la nullita' della stessa per omessa allegazione delle sottese cartelle di pagamento (I), omessa notifica degli atti presupposti - cartelle di pagamento e consequenziale decadenza e prescrizione (II), formazione di giudicato con riferimento ad una cartella sottesa (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto cautelare.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a mezzo difensore di libero foro, eccependo, in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, la mancata prescrizione del credito e concludeva per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che fornita la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, ogni eccezione relativa alla debenza o meno del tributo e/o alla prescrizione o decadenza è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 e che le cartelle di competenza dell'Agenzia sottese alla comunicazione preventiva di pagamento impugnata, scaturiscono tutte dal controllo formale ex art. 36 bis DPR n. 600/73 delle dichiarazioni dei redditi o dalla liquidazione delle dichiarazioni periodiche
IVA presentate dal ricorrente per gli anni d'imposta 2013, 2014-2016, 2017 e 2018 e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Scafati, che con riferimento alla cartella di pagamento n.
10020200013272216000 evidenziava la regolare notifica dei presupposti avvisi di accertamento, la fondatezza della pretesa tributaria sostenendo l'insussistenza del debito per IMU 2013 e TARI 2013 e 2014
e concludeva per il rigetto.
Con memoria difensiva il ricorrente evidenzia che la cartella n. 10020200013272216000, notificata in data
02.03.2022 e riferita a degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Scafati è stata annullata per effetto della sentenza n. 3906/22 depositata in data 23.12.22, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso ed eccepiva l'illegittimità delle notifiche delle cartelle nn.
10020160021043044000, 10020170004785011000, 10020170021801983000, e 10020180027080427000 inviate via pec, in quanto risultano depositate solo le ricevute di accettazione delle pec, e non anche quelle di consegna e pertanto non sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica delle cartelle.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 17 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente il ricorso va accolto con riferimento alle somme riprtate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, relativamentealle somme originate dalla cartella di pagamento n. 10020200013272216000, notificata in data 02.03.2022 e riferita a degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Scafati in quanto oggetto di precedente annullamento con sentenza n. 3906/22 depositata in data 23.12.22, passata in giudicato, di questa Corte.
In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, e' stata preceduta dalla corretta notifica delle cartelle di pagamento n. 10020160013087706000 in data 22/07/2016;
n. 10020190034061874000 in data 01/03/2022;
n. 10020200002708830000 in data 01/03/2022;
n. 10020200013272115000 in data 02/03/2022;
n. 10020200013272216000i n data 02/03/2022;
n. 10020210011868606000 n data 17/11/2022;
n. 10020220013232752000 in data 17/11/2022;
n. 10020220019673713000 in data 24/03/2023;
n. 10020230009826208000 in data 19/10/2023;
n. 10020230013734430000 in data 19/10/2023;
n. 10020160013087706000 in data 22/07/2016;
n. 10020229002786624000 in data 04/07/2022;
n. 10076202200000550000 in data 04/07/2022
e non anche la cartella 10020170024390421000 che sarebbe stata notificata in data 18.01.2018, di cui la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione non fornisce alcuna prova e le cartelle di pagamento n.
0020160021043044000, 10020170004785011000, 10020170021801983000, e 10020180027080427000 inviate via pec, con riferimento alle quali vengono depositate le sole ricevute di accettazione delle pec, e non anche quelle di avvenuta consegna;
in assenza della ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata, la notifica non può considerarsi perfezionata anche nell'ipotesi in cui la mancata ricezione della ricevuta di avvenuta consegna sia dipesa da fatto imputabile al destinatario. L'esibizione della sola ricevuta di avvenuta accettazione non è sufficiente a dimostrare il corretto perfezionamento della notifica delle predette cartelle.
Le cartelle correttamente notificate costituiscono atti gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e non contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di
GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, con riferimento alle predette cartelle, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg. vo 546/92.
Nel merito dell'eccepita estinzione del credito per decadenza e/o prescrizione ed inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 10020170024390421000, 0020160021043044000, 10020170004785011000,
10020170021801983000 e 10020180027080427000 atti prodromici, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute
Concessionaria ed ente creditore, unici soggetti, che hanno la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenzadell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della corretta notifica delle indicate certelle di pagamento originarie e/o di altri atti intermedi interruttivi;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto relativamente alle somme indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.
10080202400011091000, originate dalle indicate cartelle di pagamento.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AN OB, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7717/2024 depositato il 26/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400011091000 IRPEF-ALIQUOTE
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160013087706000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160021043044000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170004785011000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170021801983000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170024390421000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180027080427000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190034061874000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002708830000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013272115000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200013272216000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210011868606000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220013232752000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220019673713000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230009826208000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5545/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato in data 26.12.2024, il ricorrente sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, relativamente alle 15 cartelle di pagamento di competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno, deducendo la nullita' della stessa per omessa allegazione delle sottese cartelle di pagamento (I), omessa notifica degli atti presupposti - cartelle di pagamento e consequenziale decadenza e prescrizione (II), formazione di giudicato con riferimento ad una cartella sottesa (III) e concludeva per dichiarare nullo l'atto cautelare.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a mezzo difensore di libero foro, eccependo, in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, la mancata prescrizione del credito e concludeva per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, evidenziando che fornita la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento, ogni eccezione relativa alla debenza o meno del tributo e/o alla prescrizione o decadenza è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92 e che le cartelle di competenza dell'Agenzia sottese alla comunicazione preventiva di pagamento impugnata, scaturiscono tutte dal controllo formale ex art. 36 bis DPR n. 600/73 delle dichiarazioni dei redditi o dalla liquidazione delle dichiarazioni periodiche
IVA presentate dal ricorrente per gli anni d'imposta 2013, 2014-2016, 2017 e 2018 e concludeva per il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Scafati, che con riferimento alla cartella di pagamento n.
10020200013272216000 evidenziava la regolare notifica dei presupposti avvisi di accertamento, la fondatezza della pretesa tributaria sostenendo l'insussistenza del debito per IMU 2013 e TARI 2013 e 2014
e concludeva per il rigetto.
Con memoria difensiva il ricorrente evidenzia che la cartella n. 10020200013272216000, notificata in data
02.03.2022 e riferita a degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Scafati è stata annullata per effetto della sentenza n. 3906/22 depositata in data 23.12.22, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso ed eccepiva l'illegittimità delle notifiche delle cartelle nn.
10020160021043044000, 10020170004785011000, 10020170021801983000, e 10020180027080427000 inviate via pec, in quanto risultano depositate solo le ricevute di accettazione delle pec, e non anche quelle di consegna e pertanto non sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica delle cartelle.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte, all' udienza pubblica del 17 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è solo in parte fondato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente il ricorso va accolto con riferimento alle somme riprtate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, relativamentealle somme originate dalla cartella di pagamento n. 10020200013272216000, notificata in data 02.03.2022 e riferita a degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Scafati in quanto oggetto di precedente annullamento con sentenza n. 3906/22 depositata in data 23.12.22, passata in giudicato, di questa Corte.
In applicazione del principio della ragione piu' liquida, la controversia in oggetto puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla notifica degli atti della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione antecedenti all'odierna impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne il loro eventuale annullamento sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle altre doglianze.
A tal fine va rilevato che l'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 10080202400011091000, e' stata preceduta dalla corretta notifica delle cartelle di pagamento n. 10020160013087706000 in data 22/07/2016;
n. 10020190034061874000 in data 01/03/2022;
n. 10020200002708830000 in data 01/03/2022;
n. 10020200013272115000 in data 02/03/2022;
n. 10020200013272216000i n data 02/03/2022;
n. 10020210011868606000 n data 17/11/2022;
n. 10020220013232752000 in data 17/11/2022;
n. 10020220019673713000 in data 24/03/2023;
n. 10020230009826208000 in data 19/10/2023;
n. 10020230013734430000 in data 19/10/2023;
n. 10020160013087706000 in data 22/07/2016;
n. 10020229002786624000 in data 04/07/2022;
n. 10076202200000550000 in data 04/07/2022
e non anche la cartella 10020170024390421000 che sarebbe stata notificata in data 18.01.2018, di cui la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione non fornisce alcuna prova e le cartelle di pagamento n.
0020160021043044000, 10020170004785011000, 10020170021801983000, e 10020180027080427000 inviate via pec, con riferimento alle quali vengono depositate le sole ricevute di accettazione delle pec, e non anche quelle di avvenuta consegna;
in assenza della ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata, la notifica non può considerarsi perfezionata anche nell'ipotesi in cui la mancata ricezione della ricevuta di avvenuta consegna sia dipesa da fatto imputabile al destinatario. L'esibizione della sola ricevuta di avvenuta accettazione non è sufficiente a dimostrare il corretto perfezionamento della notifica delle predette cartelle.
Le cartelle correttamente notificate costituiscono atti gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e non contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione dei predetti atti.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di
GiustiziaTributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, con riferimento alle predette cartelle, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg. vo 546/92.
Nel merito dell'eccepita estinzione del credito per decadenza e/o prescrizione ed inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 10020170024390421000, 0020160021043044000, 10020170004785011000,
10020170021801983000 e 10020180027080427000 atti prodromici, va evidenziato che le contestazioni mosse da parte ricorrente attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute
Concessionaria ed ente creditore, unici soggetti, che hanno la possibilità, e l'onere sostanziale e processuale, di contrastare la paventata illegittimità.
La Corte Costituzionale, sent. n. 109/2007, individua “il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: l'onere della prova, perciò, grava sull'Amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenzadell'obbligazione tributaria. Adempiuti gli oneri formali per la “provocatio ad opponendum” e instauratasi la fase contenziosa” il titolare della pretesa fiscale “è tenuto a passare dalla allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 c.c.. Si ritiene, che in assenza di tale attivita' non costituisca obbligo del Giudice procedere alla acquisizione di ufficio di atti e documenti utili al fine di decidere e che la decisione possa avvenire allo stato degli atti (cfr. Cass. sent. n. 18976 del 10 settembre 2007, n. 14960 del 22 giugno 2010, Cass., sez. V-trib., sentenza 20 gennaio
2016, n. 955 che in tema di contenzioso tributario enuncia il principio che l'art. 7 del d.lgs 31 dicembre 1992
n. 546 in tema di possibile acquisizione d'ufficio dei mezzi di prova e' norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo). Tale principio costituisce applicazione dell'art. 115 c.p.c secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e il successivo art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, se da un lato considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, dall'altro, impone al
Giudice adito di prendere atto della mancanza di argomenti difensivi, o, in altri termini, di constatare l'impossibilita' di confutare l'infondatezza della pretesa attorea in relazione a comportamenti omissivi di parte convenuta.
Nel caso di specie, parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della corretta notifica delle indicate certelle di pagamento originarie e/o di altri atti intermedi interruttivi;
il ricorso cosi come motivato ed argomentato in ordine alla paventata illegittimità deve essere accolto relativamente alle somme indicate nell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.
10080202400011091000, originate dalle indicate cartelle di pagamento.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La reciproca soccombenza suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Cosi' deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola