Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 71
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità per omessa allegazione delle sottese cartelle di pagamento

    La Corte accoglie il ricorso con riferimento alle somme originate dalla cartella di pagamento n. 10020200013272216000, in quanto oggetto di precedente annullamento con sentenza passata in giudicato.

  • Inammissibile
    Nullità per omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento)

    La Corte rileva che le cartelle di pagamento n. 0020160021043044000, 10020170004785011000, 10020170021801983000 e 10020180027080427000, inviate via PEC, non sono state notificate correttamente in quanto mancano le ricevute di consegna. Per le altre cartelle correttamente notificate e non impugnate, le doglianze sul merito sono inammissibili.

  • Inammissibile
    Formazione di giudicato con riferimento ad una cartella sottesa

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg. vo 546/92, in quanto le contestazioni attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute concessionaria ed ente creditore.

  • Inammissibile
    Vizi propri degli atti presupposti

    La Corte dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Leg. vo 546/92, in quanto gli atti diversi da quelli elencati non sono impugnabili autonomamente se non per vizi propri, e le contestazioni attengono a profili di illegittimità nell'adozione di atti da parte delle convenute concessionaria ed ente creditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 71
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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