Sentenza 16 maggio 2001
Massime • 3
Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, ai fini della prova di quest'ultimo - il cui onere grava sul lavoratore -, non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative o, di per se stesse, di circostanze quali il rifiuto o la mancata accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, ferma restando la necessità della adeguata valutazione della incidenza sostanziale o probatoria di queste circostanze, sotto il profilo dell'integrazione di un licenziamento per fatti concludenti o della prova della sussistenza di un precedente atto risolutivo del datore di lavoro. La mancata prova del licenziamento, peraltro, non comporta di per sè l'accoglibilità della tesi - eventualmente sostenuta dal datore di lavoro - della sussistenza delle dimissioni del lavoratore o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, per quanto di ragione (in relazione anche al principio della non maturazione del diritto alla retribuzione in difetto di prestazioni lavorative, salvi gli effetti della eventuale "mora credendi" del datore di lavoro rispetto alle stesse), tenuto presente anche che, quando è chiesta la tutela (cosiddetta reale) di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970 o all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione.
In un giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento (e di conseguire comunque il ripristino dell'esecuzione del rapporto di lavoro), l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore (la cui deduzione non può ritenersi assoggettata al regime procedurale delle eccezioni in senso proprio) deve essere rigorosa - in quanto esse comportano per il lavoratore abdicazione ai diritti connessi al regime di stabilità del rapporto di lavoro - e deve comprendere l'adeguata verifica, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte di quest'ultimo sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto.
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in particolare ai fini, come nella specie, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore) la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA BR, già elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GREGORIO CATRAMBONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROPEA EDIZIONI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04074/00 proposto da:
SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO CARTELLA, CARLO MANZONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
RA BR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11497/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 1445/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CATAMBRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rivolto al Pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, RI IO esponeva di essere stato assunto il 27 gennaio 1995 dal quotidiano "Il Giornale" e di essere stato addetto alla cronaca nera presso la redazione genovese;
di avere lavorato sei giorni alla settimana su sette (ed eccezionalmente solo cinque giorni, compatibilmente con le esigenze del giornale), con orario dalle 10 - 10.30 fino alle 20 - 20.30, avvalendosi di mezzi della redazione (scrivania, telefono, computer e macchine varie), ricercando le notizie e redigendo gli articoli, i quali, dall'assunzione alla data del ricorso, erano stati pubblicati nel numero di 731; di avere lavorato altresì, a partire dal luglio 1995 e per due volte al mese, nella giornata di domenica, collaborando alla redazione della testata nazionale e rimanendo comunque a disposizione della redazione nazionale;
di essere stato retribuito a pezzo, percependo la retribuzione media mensile di L.
1.300.000 anche nel periodo delle ferie;
di essere stato licenziato il 16 novembre 1996 senza ricevere alcuna giustificazione, nonostante le sue reiterate richieste di conoscere il motivo del recesso. Chiedeva quindi che la datrice di lavoro Società Europea di Edizioni S.p.A., previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico con la qualifica di redattore o di collaboratore fisso, fosse condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive fra quanto spettantegli per contratto collettivo e quanto di fatto corrispostogli.
La Società Europea di Edizioni S.p.A., costituendosi in giudizio, assumeva, per quanto ancora rileva, che la collaborazione del IO (che contemporaneamente svolgeva molteplici altre attività, come quella di addetto stampa e pubbliche relazioni del comune di Camogli, di direttore del telegiornale di Telenord, di corrispondente per "La Stampa") era qualificabile come rapporto autonomo di collaborazione giornalistica, sempre improntato ad insussistenza di esclusiva, libertà di scelta dei temi trattati, libertà del giornale di pubblicare o meno i pezzi forniti dal collaboratore, inesistenza a carico di quest'ultimo di obblighi (e prestazioni) di tipo redazionale, e in particolare di presenza o reperibilità. Non era configurabile neanche l'ipotesi di cui all'art. 2 del c.c.n.l., cioè di prestazione corrispondente alla qualifica di collaboratore fisso, poiché era mancata sia la continuità della prestazione, sia la responsabilità di un servizio (non avendo mai il IO acquisito una vera competenza per materia nel campo della cronaca nera, della quale si era sempre occupato il redattore Pizzillo), ne' vi era stato l'esercizio, da parte del datore di lavoro, di un potere di organizzazione del lavoro del giornalista che permettesse di parlare di vera subordinazione. La convenuta contestava anche la sussistenza di un licenziamento;
in realtà il ricorrente, dopo avere gradualmente ridotto il proprio apporto, aveva unilateralmente fatto cessare la propria collaborazione. Chiedeva, quindi, il rigetto di ogni domanda. Il Pretore, dopo lo svolgimento di attività istruttoria, pronunciava sentenza non definitiva, dichiarando l'esistenza, fra il 27/1/1995 e il 16/11/1996, di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato ex art. 2 c.c.n.l., e respingendo la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro per mancanza di prova del dedotto licenziamento. Avverso tale decisione proponeva appello il ricorrente, contestando, da un lato, il mancato riconoscimento della qualifica di redattore e, dall'altro, la statuizione relativa al licenziamento. La controparte resisteva al gravame e proponeva appello incidentale avverso la parte della decisione che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale di Genova respingeva sia l'appello principale che quello incidentale. Esaminando quest'ultimo, faceva riferimento all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la subordinazione nel lavoro giornalistico ha caratteristiche più sfumate che negli altri rapporti, non connotati da una pari natura intellettuale e da un'equiparabile autonomia esecutiva del lavoratore. In tale prospettiva attribuiva particolare rilievo al criterio dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, rilevando che la sussistenza di tale requisito era confermato da numerose circostanze, quali il ruolo stabile ed essenziale nella produzione del giornale assunto dal IO, che, sia pure in alternanza con un collega, assicurava tanto la raccolta delle notizie locali di cronaca nera (essendo accreditato da "Il Giornale" presso le competenti autorità di polizia), quanto la redazione dei relativi articoli (onde l'integrazione del requisito contrattuale della responsabilità di un servizio), e riceveva dal capo redattore disposizioni riguardo ad ambedue gli aspetti. In particolare, in base alle istruzioni, provvedeva anche alla titolazione dei pezzi e alla redazione di grafici esplicativi. Non costituiva elemento ostativo della subordinazione la mancata pubblicazione di una parte degli articoli, anche perché la stessa cosa accadeva anche ai redattori del giornale. La subordinazione era poi confermata dalla partecipazione ai turni per la copertura della domenica e la necessità di concordare con il capo redattore le "corte" (prestazione per soli cinque giorni settimanali) e le ferie. Nè era mancata l'utilizzazione di strumenti aziendali: se l'attore utilizzava il proprio "computer", presso la redazione faceva uso di scrivanie (anche se non personali) e del telefono. Il tribunale escludeva però che sussistessero elementi sufficienti per il riconoscimento della posizione di redattore. Osservava che, secondo le declaratorie contrattuali, l'elemento che differenzia la qualifica di redattore da quella di collaboratore fisso è la quotidianità delle prestazioni e che, tuttavia, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, doveva ritenersi necessario anche il dato qualitativo dello svolgimento della c.d. attività di cucina redazionale (partecipazione alle riunioni di redazione, al "disegno" della pagina, alla scelta dei titoli, ecc.). La sussistenza di quest'ultimo requisito era esclusa dal giudice d'appello, che riteneva insufficiente la già menzionata collaborazione nella titolazione e nella redazione di grafici relativamente ai propri articoli e non decisiva la non partecipazione di taluni redattori a detta attività di "cucina redazionale". Anche la quotidianità non poteva ritenersi adeguatamente provata. Al riguardo assumeva particolare rilievo la presenza in redazione, la cui quotidianità era stata negata recisamente da una parte dei testi, piuttosto che la semplice frequentazione delle "fonti" delle notizie di cronaca, strumentale anche alle altre attività del IO, e tali comunque da rendere scarsamente probabile l'espletamento dell'orario indicato nel ricorso. La quotidianità neanche poteva ritenersi dimostrata dal numero e dalla frequenza degli articoli.
Riguardo all'impugnativa del licenziamento e alla questione della prova del medesimo, il Tribunale, in punto di diritto, osservava che, anche quando è indiscussa la cessazione del rapporto e il datore di lavoro nega l'avvenuto licenziamento, addebitando piuttosto la risoluzione alle dimissioni del lavoratore, non si verifica una vera e propria inversione dell'onere della prova, con esonero del lavoratore dalla prova del licenziamento, ma sussiste piuttosto l'esigenza della massima attenzione nella valutazione di tutte le deduzioni delle parti e degli elementi probatori disponibili. In tale quadro il Tribunale confermava il rigetto dell'impugnativa del licenziamento, osservando che, se nessuna certezza probatoria aveva potuto essere raggiunta circa le effettive modalità di cessazione del rapporto, alla assoluta mancanza di prova del licenziamento verbale si sommavano elementi che facevano apparire verosimile un'interruzione del rapporto, per volontà del lavoratore o consensuale, in correlazione alla mancanza di accordo delle parti circa le caratteristiche che il rapporto avrebbe dovuto avere (tendendo il lavoratore ad una regolarizzazione del rapporto e mirando invece la datrice di lavoro, secondo quanto riferito dal ricorrente stesso, ad una continuazione del rapporto secondo caratteristiche di autonomia, con redazione degli articoli presso la sua abitazione).
Contro tale sentenza il IO ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi. La Società Europea di Edizioni ha replicato con controricorso e ricorso incidentale basato su un motivo e ha poi depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento dell'inquadrabilità delle prestazioni nella figura del redattore e, in particolare, alla ritenuta insussistenza dei requisiti della quotidianità della prestazione e della c.d. partecipazione alla cucina redazionale. Sotto il primo profilo si addebita alla sentenza impugnata illogicità e contradditorietà per non avere valorizzato la partecipazione del ricorrente alla titolazione dei propri pezzi e alla redazione di grafici, tanto più che era risultato che tale attività, nella redazione di cui trattasi, era prerogativa del capo- redattore e di pochi altri. Quanto all'altro aspetto era censurabile, in relazione alle accertate funzioni espletate dal ricorrente relativamente alla cronaca nera, il rilievo preminente dato alla presenza in redazione (oltre che il mancato approfondimento delle contrastanti risultanze testimoniali su questo punto), la congetturale affermazione - in disaccordo con le risultanze istruttorie - circa la non ricollegabilità della frequentazione quotidiana dei posti di polizia e di altre simili fonti con l'attività lavorativa presso "Il Giornale", la immotivata (e smentita dalle prove) affermazione circa l'incompatibilità fattuale di un'ampia frequentazione quotidiana della redazione con lo svolgimento di altre attività, la mancata attribuzione di rilievo alla pubblicazione di una media di circa due articoli al giorno, con cadenza sostanzialmente quotidiana.
Con il secondo motivo il ricorrente censura, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza relativo all'impugnativa del licenziamento. Innanzitutto il giudice d'appello illogicamente aveva interpretato l'interrogatorio reso dal ricorrente nel senso di escludere che nel colloquio intervenuto tra il ricorrente ed il redattore-capo non fosse ravvisabile l'intimazione orale di un licenziamento. Infatti, secondo il tenore letterale di questo interrogatorio, era stato comunicato al ricorrente che, per volontà della direzione (messa in allarme da cause di lavoro proposte in altre città), egli non poteva continuare a lavorare in redazione, mentre solo successivamente il IA aveva detto che avrebbe vagliato "la possibilità" di farlo lavorare scrivendo articoli da casa. D'altra parte, l'affermazione relativa alla verosimiglianza di un'interruzione del rapporto, per mancanza di accordo delle parti sulle caratteristiche che il medesimo doveva assumere, non era effettivamente sorretta dalla richiamata prova testimoniale, se si eccettuano i testi EC e IA, le cui deposizioni peraltro erano state qualificate nella sentenza pretorile come poco attendibili. Nel complesso era mancato il rispetto dei criteri interpretativi e valutativi dettati dall'orientamento giurisprudenziale in materia e il correlato adeguato approfondimento delle risultanze in istruttoria, e, in particolare, era stata pretermessa la valutazione della deposizione della teste Cavo, che confermava l'interruzione del rapporto per volontà aziendale, nonché della lettera in data 4.12.1996, con cui il ricorrente, scrivendo al direttore del "Giornale", ribadiva di essere stato licenziato il 16 novembre e precisava di avere per oltre 15 giorni tentato di continuare a svolgere la sua attività lavorativa all'interno della redazione genovese, venendo invece respinto.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2967, secondo comma, c.c. e conseguente vizio di motivazione. Con questo motivo la tematica di cui al precedente motivo viene prospettata sotto lo specifico profilo della violazione del principio di diritto (enunciato da Cass. n. 2853/1995 e n. 10648/1998), secondo cui la prova gravante sul lavoratore che chieda la reintegrazione nel posto di lavoro è quella della sua estromissione, mentre la deduzione da parte del datore di lavoro di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2967, secondo comma, c.c.. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 233 c.p.c. e vizio di motivazione, deducendosi che sia stato apoditticamente valutato come "inconferente" il giuramento decisorio deferito all'udienza collegiale.
Con il ricorso incidentale si deduce vizio di motivazione relativamente all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, invece che di collaborazione autonoma. Al riguardo si osserva che il giudice di merito, avendo trascurato totalmente buona parte delle deposizioni testimoniali e considerato altre solo per una parte del loro contenuto, aveva omesso di prendere in considerazione gli accordi intervenuti inter partes, incidenti sulla tipologia del rapporto, e caratterizzati dall'inesistenza di obblighi di esclusiva per il IO, non tenuto a rendere prefissate prestazioni (e, in particolare, ad osservare orari di lavoro e a frequentare la redazione, a concordare o segnalare proprie assenze, a rispettare determinati itinerari nella ricerca delle notizie, a tenere contatti predeterminati con la redazione, a evadere richieste della medesima, ecc.) e retribuito "a pezzo", con riferimento solo a quelli pubblicati;
e similmente aveva inesattamente ricostruito lo svolgimento del rapporto, in realtà caratterizzato dalle suindicate modalità.
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto relativi alla stessa sentenza.
Per ragioni di pregiudizialità logica viene innanzitutto esaminato il motivo del ricorso incidentale, con cui si pone in discussione l'accertamento della stessa qualificabilità del rapporto tra le parti nell'ambito del lavoro subordinato.
Tale ricorso è infondato.
Il giudice di merito ha compiuto un ampio esame del materiale probatorio introdotto nel giudizio, identificando adeguatamente l'oggetto e le modalità della collaborazione prestata dal IO, che era stato incaricato stabilmente, sia pure in parziale alternanza con un collega, di assicurare sia la ricerca delle notizie di cronaca nera per l'edizione di Genova de "Il Giornale", sia la stesura dei relativi pezzi, secondo le direttive specifiche del capo-redattore, e aveva collaborato, sempre secondo le indicazioni ricevute, anche alla preparazione dei titoli e di eventuali elementi integrativi, come grafici delucidativi. Oltre a tali aspetti, già sufficienti - come si vedrà - ai fini della verifica della sussistenza di un vincolo di subordinazione in ambito giornalistico, il Tribunale ha evidenziato ulteriori significativi elementi della subordinazione, quali: il coinvolgimento del IO anche in turni di presenza al sabato e alla domenica;
la presenza di accordi con il capo-redattore circa la fruizione di ferie;
la utilizzazione per il lavoro di strumenti aziendali, quali il telefono e la scrivania (anche se non personale). Tale accertamento in punto di fatto non è stato sottoposto ad idonea censura da parte del ricorrente.
È opportuno ricordare che rientra nei compiti di giudice di merito la selezione tra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee, anche sotto il profilo della loro attendibilità, a sorreggere la motivazione, senza che egli sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive;
e il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, mentre lo stesso vizio non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte (cfr. Cass. n. 2008/1996 e Cass. S.U. n. 5802/1998). Nella specie, la parte ricorrente in via incidentale, ha proposto una ricostruzione e una valutazione diversa dei fatti, in particolare negando la sussistenza di una continuità di impegno da parte del IO e correlativamente l'inesistenza di disposizioni, richieste, ecc. da parte aziendale. Ma non ha dedotto nessuna specifica illogicità nella valutazione, singola e complessiva, delle prove compiuta dal giudice di merito, limitandosi in sostanza a trascrivere per esteso, intercalandolo con saltuari commenti, l'ampio materiale istruttorio, che certo non può essere ripercorso da questa Corte ai fini di un giudizio - di merito - di condivisibilità o meno della ricostruzione operata dal Tribunale.
Circa la idoneità di siffatte modalità del rapporto a una qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato, va rilevato innanzitutto che, in realtà, con il ricorso in esame non è stata contestata la parte in diritto del giudizio impugnato, che fa riferimento agli orientamenti giurisprudenziali circa le caratteristiche più sfumate della subordinazione nei lavori connotati dalla loro natura intellettuale e ha indicato come indice più significativo della subordinazione nell'ambito giornalistico quello dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale;
e su questo aspetto la sentenza impugnata ha indubbiamente motivato in maniera adeguata.
A conclusioni analoghe, peraltro si perviene tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal lavoratore, ed impegni il giornalista per un limitato numero di ore giornaliere (Cass. n. 10086/1991; cfr. anche Cass. n. 7020/2000 e Cass. n. 7931/2000). Quanto, in particolare, alla censura di mancata considerazione degli accordi tra le parti circa le modalità del rapporto, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sulle eventuali iniziali (o anche successive) dichiarazioni di volontà delle parti prevalgono le modalità concrete secondo le quali le parti abbiano dato attuazione al rapporto (cfr., per es. Cass. n. 10704/1997, n. 2370/1998, n. 11711/1998 n. 8187/1999). Le modalità della retribuzione e l'assenza di un obbligo d'esclusiva, d'altra parte, non sono elementi determinanti ai fini della sussistenza della subordinazione, anche ai sensi della richiamata giurisprudenza relativa alla posizione del collaboratore fisso.
Passando all'esame del primo motivo del ricorso principale, relativo al capo della sentenza con cui è stata esclusa la qualifica di redattore, va rilevato che anche con esso viene dedotto solo il vizio di motivazione, in espressa adesione alla tesi recepita dal giudice di merito, secondo cui costituiscono elementi costitutivi del relativo diritto sia la quotidianità della prestazione, sia il dato "qualitativo" dello svolgimento anche di attività di c.d. cucina redazionale, quali la partecipazione alle riunioni di redazione, al "disegno" della pagina, alla scelta dei titoli, ecc.. Il motivo di ricorso in esame va rigettato, poiché la motivazione del giudice di merito in ordine ad ambedue tali punti resiste alle censure che le sono mosse.
Ed invero, per quanto sintetico, appare congruo e logico il rilievo sulla scarsezza e, implicitamente, sulla conseguente inidoneità del contributo del ricorrente alla "cucina redazionale", una volta accertato che l'unico contributo al riguardo fornito dal IO riguardava la collaborazione alla preparazione dei titoli dei suoi stessi articoli, e l'eventuale redazione di elaborati complementari, relativamente sempre ai suoi pezzi. Gli elementi evidenziati, infatti, mettono in luce, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, la scarsa incidenza di tale aspetto dell'attività svolta dal IO. D'altra parte sono privi della decisività i rilievi inerenti alla non adeguata considerazione del fatto che solo una parte dei redattori partecipavano a questo tipo di lavoro redazionale, tenuta presente la giurisprudenza di questa Corte sull'insussistenza di una regola generale di parità di trattamento di tutti i dipendenti, e anche la assoluta mancanza nella specie di una comparazione adeguata delle varie posizioni.
Quanto all'elemento della quotidianità, va rilevato che il ricorrente, nel postulare l'esistenza di risultanze istruttorie che avevano confermato la presenza quotidiana in redazione, non ha specificato tale affermazione con la precisa indicazione delle relative deposizioni testimoniali e del loro contenuto (salvo che per la menzione del nome di un teste), incorrendo così nella violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. Nè è illogica l'affermazione del giudice di merito secondo cui al riguardo doveva attribuirsi nella specie particolare rilievo alla presenza in redazione, essendo tale affermazione collegata al rilievo che la frequentazione delle c.d. fonti della cronaca nera (posti di polizia, ecc.) poteva collegarsi anche alle altre collaborazioni, in cui era impegnato il ricorrente;
d'altra parte è stato anche accertato che in concreto è presso la redazione che il ricorrente procedeva alla stesura dei suoi pezzi. D'altra parte, già in sede di accertamento della subordinazione, il Tribunale, come si è visto, ha dato atto che la copertura della cronaca nera era assicurata dal IO anche sulla base di una parziale alternanza con il collega Secondino. Le censure riguardo all'osservazione del Tribunale circa la impossibilità o difficoltà per il ricorrente di frequentare la redazione secondo gli orari da lui indicati, per la concorrenza delle altre sue attività, non sono decisive, stante la marginalità di questo rilievo del giudice di merito ai fini della decisione. Quanto alla ritenuta inidoneità dei dati sulla frequenza media degli articoli a confortare la quotidianità della prestazione, i rilievi del ricorrente si basano sulla enunciazione di dati medi globali, a cui riprova sono richiamate complessivamente le "note di addebito" prodotte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Comunque, ai fini di un giudizio sulla logicità della valutazione del tribunale, avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche la dimensione media dei pezzi pubblicati (che in materia di cronaca nera locale può anche essere molto modesta) e l'effettiva corrispondenza tra cadenza della pubblicazione dei pezzi e cadenza della loro redazione e consegna al giornale. Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione. Tali motivi involgono il capo della sentenza relativa all'impugnativa del licenziamento e con gli stessi si deduce la violazione di principi enunciati da questa Corte con le sentenze n. 2853/1995 e n. 10648/1998, in riferimento ai casi in cui, impugnato dal lavoratore un asserito licenziamento, il datore di lavoro contesti la effettiva adozione da parte sua di tale atto risolutivo e deduca che invece il rapporto abbia avuto termine per dimissioni del lavoratore. Il mancato rispetto di detti principi è fatto valere sia sotto il profilo del vizio di motivazione - sia pure con qualificazioni e integrazioni correlate alle specificità del caso in esame -, sia sotto il profilo della violazione di legge, in relazione, evidentemente, alla opinione della parte che in tali principi giurisprudenziali possano essere ravvisabili sia veri e propri principi di diritto, sia principi relativi alla metodologia da seguire ai fini di una corretta risoluzione delle questioni di fatto sottese alle vicende quale quella ora in esame.
È opportuno allora ricordare che Cass. n. 2853/1995 ha affermato, secondo la sintesi compiutane in sede di massimazione, che "mentre nel quadro normativo costituito dagli art. 2118 e 2119 c.c., nel loro testo originario, era onere della parte istante (lavoratore o datore di lavoro) provare quale delle due parti del contratto di lavoro avesse preso l'iniziativa di risolvere il rapporto, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (l. n. 604 del 1966, 300 del 1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro è quella della sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione da parte del datore di lavoro di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, 2' comma, c.c.", ed inoltre che "nella valutazione del materiale probatorio,
l'indagine del giudice di merito deve essere particolarmente rigorosa quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni il valore negoziale di un recesso del lavoratore (c.d. dimissioni), data la gravità delle conseguenze dell'accertamento in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento; in particolare deve verificarsi, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte dello stesso sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata in maniera idonea comunicata alla controparte" (la fattispecie era la seguente: intervenuto un acceso contrasto tra datore di lavoro e lavoratore, che si era rifiutato di calarsi in un pozzo, adducendo l'insufficienza delle misure di sicurezza, e seguita l'assenza per alcuni giorni del lavoratore - che peraltro aveva poi chiesto di essere riassunto - il giudice di merito, a fronte di prove testimoniali contrastanti circa la manifestazione da una parte o dall'altra di una volontà di recesso, aveva ritenuto l'esistenza di dimissioni del lavoratore, valorizzando detta assenza dal lavoro, che avrebbe confermato l'esistenza di una volontà risolutoria del prestatore di lavoro;
la S.C. ha cassato tale pronuncia, rilevando l'equivocità della circostanza in questione).
Cass. n. 10648/1998 ha ribadito la stessa impostazione, con particolare riferimento alla esigenza di un accurata e rigorosa valutazione del materiale probatorio, in relazione alla gravità dell'accertamento su beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento, e alla necessità che la dichiarazione o il comportamento, a cui si intende attribuire il valore negoziale di recesso del lavoratore, contengano la manifestazione univoca dell'incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che questa volontà sia stata in modo idoneo comunicata alla controparte.
Le varie altre pronunce di questa Corte, negli ultimi anni intervenute sull'argomento, non sono tutte pienamente concordanti con i principi appena riportati e hanno complessivamente apportato elementi di riflessione, che appaiono utili ai fini di una formulazione dei principi applicabili alla materia in esame in termini parzialmente diversi da quelli recepiti nei motivi di ricorso.
Procedendo con la sintesi richiesta ai provvedimenti giurisdizionali si osserva quanto segue.
È fondamentale e condivisibile il rilievo di Cass. n. 2853/1995, secondo cui le questioni, che potevano insorgere anche nel regime di licenziabilità ad nutum del prestatore di lavoro, circa l'accertamento dell'effettiva causa della risoluzione del rapporto in caso di contrapposte tesi del lavoratore e del datore di lavoro, hanno assunto un contenuto sostanziale ben diverso a seguito della introduzione del regime limitativo dei licenziamenti e, particolarmente, di un ampio settore di stabilità c.d. reale del rapporto di lavoro. Quando si applica questo più incisivo regime, è configurabile in capo al lavoratore una rilevantissima posizione di vantaggio riassumibile nella, pur atecnica, formula del diritto al posto di lavoro. È questa posizione di vantaggio che viene fatta valere in sede di impugnativa di licenziamento e di richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, mentre le dimissioni del lavoratore incidono in senso abdicativo sulla medesima posizione. Appare perfettamente giustificato e condivisibile il principio (richiamato anche da Cass. n. 5427/1999, Cass. n. 4760/2000 e Cass. n. 7839/2000) secondo cui l'indagine al riguardo del giudice di merito deve essere rigorosa e deve implicare l'adeguata verifica, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte dello stesso sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto. Non appare invece condivisibile la qualificazione della deduzione da parte del datore della sussistenza delle dimissioni del lavoratore quale eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio (tesi che, peraltro, appare disattesa da Cass. n. 12520/2000). In effetti il relativo atto produce oggettivamente una serie di effetti giuridici consistenti non solo nell'estinzione del rapporto di lavoro ma anche nell'insorgere automatico di una serie posizioni giuridiche attive e passive per ciascuna delle parti (si pensi, per esempio, al diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto), incompatibili con la configurabilità di un eccezione in senso stretto, tanto più alla luce degli approfondimenti recentemente compiuti da questa Corte sulla nozione di eccezione in senso proprio (Cass., S.U., n. 1099/1998). Le ragioni per cui al giudice può porsi anche d'ufficio la necessità di rilevare l'esistenza delle dimissioni saranno presto evidenziate. Fin d'ora può osservarsi che, naturalmente, il fatto che neanche il datore di lavoro abbia ravvisato l'esistenza di dimissioni, è elemento che può avere rilievo in sede di accertamento della effettiva sussistenza di un atto avente una portata effettivamente abdicativa del posto di lavoro (peraltro la non qualificabilità delle dimissioni come oggetto di eccezione in senso stretto può comportare la deduzione da parte del datore di lavoro di tale fatto estintivo anche senza il rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 416 c.p.c., sempreché lo stesso sia riscontrabile in base alle prove ritualmente introdotte). Non è condivisibile, poi, la tesi secondo cui, in presenza delle contrapposte tesi della sussistenza di un licenziamento o delle dimissioni, la prova gravante sul lavoratore sia limitata alla sua estromissione dal rapporto, salva la facoltà e l'onere del datore di lavoro di provare l'esistenza di dimissioni (in questo senso, almeno a livello di principio astratto, cfr. anche Cass. n. 4717/2000 e n. 4760/2000), anche se come si vedrà, appaiono valorizzabili taluni intuizioni alla base di detta tesi.
L'espressione "estromissione dal rapporto di lavoro" in realtà appare equivoca. Se si intende alludere alla semplice constatazione della cessazione di fatto dell'attuazione del rapporto, si introdurrebbe, in assenza di una previsione di legge in tal senso, una sorta di esonero del lavoratore dall'onere della prova riguardo alla effettiva esistenza di un licenziamento (esonero della prova che sarebbe particolarmente rilevante riguardo a tutta la parte delle sue pretese collegate specificamente all'esistenza di un licenziamento, quali il risarcimento del danno nella misura minima di legge e l'indennità sostitutiva della reintegrazione, prevista in sede di modifica dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 da parte dell'art. 1 l. 11 maggio 1990 n. 108, così come per la corresponsione della retribuzione o del risarcimento del danno per i periodi non lavorati, in difetto della costituzione in mora del creditore delle prestazioni di lavoro). In tali sensi il principio enunciato non può essere condiviso, dovendosi riaffermare invece il principio che il lavoratore, il quale invoca i rimedi contro il licenziamento illegittimo, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento, essendo a carico del datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo, giusta l'art. 5 1. 15 luglio 1966 n. 604 (così come ribadito da Cass. n. 2162/2000 e da Cass. n. 12520/2000, che ha espressamente negato la sufficienza della prova della sola cessazione di fatto del rapporto).
Se invece si allude ad uno specifico comportamento del datore di lavoro, che a un certo punto abbia rifiutato le prestazioni offerte dal lavoratore (come potrebbe aver ritenuto Cass. n. 2853/1995, alla luce della relativa fattispecie), la conclusione non può cambiare, nel senso che in linea di principio le prove acquisite devono essere idonee a dimostrare o che nell'occasione specifica è intervenuto un licenziamento per fatti concludenti, oppure che tale comportamento rappresenta la conseguenza di un precedente licenziamento, di cui detto rifiuto delle prestazioni eventualmente costituisca un concorrente elemento di prova.
Ed è proprio in tali termini e limiti che la formulazione giurisprudenziale in esame può essere accolta. Nel senso cioè che, in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, caratterizzata dalla assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e di contrapposizione di tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagandone la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto (nei sensi sopra accennati), anche agli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro.
La riflessione sull'argomento in esame non può ancora ritenersi conclusa.
Va ricordato nuovamente che l'impostazione di Cass. n. 2853/1995 e delle successive pronunce conformi si connette dichiaratamente all'esigenza di garantire l'attuazione al principio secondo cui l'interesse del lavoratore allo specifico posto di lavoro, garantito dalla normativa sui licenziamenti, deve trovare attuazione a meno che non siano adeguatamente provate le dimissioni e l'inerente rinuncia a tale interesse. E, presumibilmente, in tali sentenze si è tenuto presente che, di fatto, i giudizi in cui rimangono incertezze sulle modalità di risoluzione del rapporto tendono a privilegiare l'ipotesi residuale delle dimissioni del lavoratore, e hanno inteso porre i presupposti perché, invece, solo in caso di adeguata, positiva prova delle dimissioni, si pervenga ad un esito del giudizio comportante la perdita del posto di lavoro.
Ma, in realtà, l'unica maniera per assicurare, in casi del genere, il pieno rispetto delle regole sull'onere della prova, e contemporaneamente tenere conto adeguatamente e correttamente della natura dei rapporti e degli interessi in gioco, è quella di prendere debito atto che il giudizio può concludersi senza che sia conseguita la prova ne' del licenziamento ne' delle dimissioni. E, per la verità, l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi atto estintivo può trovare la sua causa non solo nella concreta impossibilità di pervenire nel giudizio ad un esauriente accertamento del fatto, ma anche nell'effettivo svolgersi degli avvenimenti: può, per esempio, avvenire, in certe situazioni di conflittualità, che il lavoratore ritenga di essere stato licenziato e che il datore di lavoro invece reputi che lo stesso abbia rassegnato le dimissioni, anche se in realtà nessuna delle parti abbia posto in essere un atto risolutorio, sia pure per fatti concludenti. In tal caso il rapporto rimane quiescente, senza maturazione per il lavoratore del diritto alla retribuzione - stante il principio di corrispettività - fin quando, per esempio, lo stesso non ne chieda nuovamente l'attuazione, offrendo le sue prestazioni, oppure si verifichi l'estinzione del rapporto per prescrizione o per effettiva risoluzione negoziale (per spunti circa l'eventuale incidenza a tal fine della durata del reciproco disinteresse delle parti alla riattivazione del rapporto, cfr. Cass. n. 5012/1992; Cass n. 3753/1995; Cass. S.U. n. 508/1999; Cass. n. 6604/2000).
Il coordinamento del piano sostanziale di un simile tipo di vicende con lo svolgimento di un processo di impugnazione di un licenziamento sembra dover avvenire sulla base del rilievo che, in realtà, anche in caso di richiesta di tutela c.d. reale del posto di lavoro, nella domanda giudiziale, tanto più se è dedotta la nullità o l'inefficacia del licenziamento, è insita la richiesta di accertamento dell'inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza di quest'ultimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione. Del resto ciò sembra dato per scontato dalla giurisprudenza in varie situazioni. E così, quando è richiesta l'applicazione dell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300, in relazione a un licenziamento asseritamente insito nella comunicazione di cessazione di un rapporto a termine, se viene esclusa l'applicabilità dell'art. 18 per la non configurabilità di un licenziamento, si ritiene che debba essere accolta la domanda limitatamente all'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro e alla condanna del datore di lavoro al pagamento, eventualmente a titolo di risarcimento del danno, di una somma tendenzialmente commisurata alle retribuzioni maturate, con decorrenza dalla mora credendi del datore di lavoro conseguente all'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 5930/1996, n. 1734/1998, n. 5932/1998; cfr. anche Cass., S.U., n. 508/1999, che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza sulle conseguenze di un licenziamento affetto da vizi di forma, ha precisato la natura risarcitoria degli obblighi del datore di lavoro, per il periodo di mancata prestazione, e la conforme Cass. n. 14949/2000). D'altra parte, una portata analoga, ai fini in esame, della domanda giudiziale è non meno evidente nel caso di impugnativa di un licenziamento inefficace per violazione dell'art. 2 della legge n. 604/1966, nell'ambito della stabilità meramente obbligatoria, con la richiesta di pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento.
È appena il caso di rilevare che gli orientamenti giurisprudenziali, appena richiamati, presuppongono, almeno implicitamente, che, in relazione alle pretese del lavoratore correlate alla doglianza di mancata attuazione del rapporto di lavoro imputabile al datore di lavoro, la domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte e quella di risarcimento del danno quantificato sulla base delle medesime retribuzioni siano fungibili sul piano processuale. E, in realtà, in casi del genere, la precisa individuazione del titolo della condanna involge un problema di mera qualificazione giuridica, cui il giudice può procedere anche d'ufficio.
Va peraltro osservato che la conclusione qui delineata appare sostanzialmente confortata da una pronuncia, come Cass. n. 5427/1999, che, in relazione alla contrapposizione in giudizio delle tesi licenziamento-dimissioni, nell'evidenziare la necessità di un accertamento rigoroso circa la sussistenza effettiva delle dimissioni, ai fini del rispetto della regola dell'onere della prova riguardo non solo ai fatti costitutivi ma anche ai fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere, ha rimarcato come questa regola sarebbe violata nel caso di rigetto, senza un idoneo accertamento delle dimissioni, della domanda del lavoratore, che, nell'impugnare un licenziamento orale, abbia chiesto anche la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni fino alla riammissione in servizio. E può richiamarsi anche Cass. n. 7839/2000, che, in relazione a simili situazioni, ha ritenuto violata la regola sull'onere della prova dei fatti modificativi o estintivi, nel caso in cui sia privilegiata l'ipotesi delle dimissioni del lavoratore solo per la ritenuta insufficienza della prova del licenziamento (mentre Cass. n. 14977/2000 parla di onere del lavoratore di provare la sua estromissione e del datore di lavoro di provare le dimissioni, e Cass. n. 2162/2000 e n. 12520/2000 - come già accennato - parlano di onere del lavoratore di provare il licenziamento e del datore di lavoro di provare la giusta causa, o il giustificato motivo, e le dimissioni a cui colleghi la risoluzione del rapporto). Tornando all'esame del secondo e terzo motivo di ricorso, tenute presente le doglianze negli stessi articolate e le precedenti considerazioni di carattere generale, va innanzitutto rilevato che, quanto alla esclusione della prova del licenziamento, non può ravvisarsi una violazione di legge nella mancata applicazione del principio relativo alla sufficienza della prova, a tal fine, dell'estromissione dal posto di lavoro, poiché, così come si è sopra chiarito, non può ritenersi effettivamente sussistente un principio di diritto avente tale portata, con riferimento alla semplice cessazione di fatto delle prestazioni.
Sono ravvisabili, però, vizi di motivazione. L'analisi al riguardo compiuta dal giudice di merito prende le mosse dalle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso in sede di interrogatorio, ipotizzandosi che già da tale versione dei fatti rimanesse dubbia la qualificabilità in termini di licenziamento del riferito atteggiamento della datrice di lavoro, riassunto nella sentenza nel senso che il capo-redattore IA avrebbe offerto al ricorrente di continuare a collaborare scrivendo articoli da casa. Così facendo, il giudice di merito, nonostante la sinteticità della sua esposizione, in sostanza non trascura l'affermazione contenuta nell'interrogatorio del IO (dal medesimo richiamata nel secondo motivo di ricorso con la trascrizione del verbale di interrogatorio), secondo cui gli era stata comunicata l'inibizione a continuare a lavorare in redazione. Però, nel dare rilievo alla offerta al IO di continuare la collaborazione operando da casa, il Tribunale ha omesso di valutare la portata di tale (ipotizzata) proposta, sia sotto il profilo della sua attualità e concretezza, sia sotto il profilo del suo contenuto, verificando se la stessa implicasse in realtà il passaggio a un rapporto di tipo autonomo, e quindi avesse una valenza risolutoria del rapporto in atto.
Del resto nella stessa sentenza, a spiegazione della offerta di continuare il rapporto con le nuove modalità, si osserva (così accreditando di verosimiglianza l'episodio in questione): che, nelle intenzioni de "Il Giornale", il rapporto aveva natura autonoma. E va anche considerato che, se è vero, in linea generale, che il rapporto di lavoro subordinato dei collaboratori fissi non è caratterizzato dal necessario svolgimento di una parte rilevante delle prestazioni presso la redazione, lo specifico rapporto era concretamente organizzato sulla base della frequente presenza in redazione del IO, anche ai fini di quell'intenso coordinamento con la direzione della redazione, che era richiesto, come evidenziato nella sentenza impugnata, ai fini dell'espletamento del servizio relativo alla cronaca nera.
Considerato che il Tribunale non ha addotto nessun altro elemento al fine di escludere la sussistenza di un licenziamento, l'appena evidenziato vizio di motivazione assume valore potenzialmente decisivo, se correlato anche al - presumibilmente conseguente - mancato esame della deposizione della teste Cavo, trascritta nel ricorso e relativa alla conferma, sulla base di quanto riferitogli sia dal IO che dal capo-redattore, del colloquio intervenuto tra i due, nonché al mancato esame della lettera prodotta dal ricorrente in primo grado e parzialmente trascritta nel ricorso, con il quale il medesimo, rivolgendosi al direttore de "Il Giornale" circa un paio di settimane dopo l'episodio in questione, esprimeva le rimostranze per quanto accaduto, precisando di avere continuato invano ad offrire la sua collaborazione presso la redazione genovese. Di tale lettera avrebbe dovuto essere vagliata - nel quadro dei criteri generali di valutazione precedentemente delineati - anche la eventuale specifica rilevanza, in relazione al suo complessivo contenuto e al contesto temporale, quale elemento utile ad individuare la parte a cui effettivamente era riconducibile la cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro. La motivazione della sentenza impugnata è viziata anche nella parte in cui è stata ritenuta la sussistenza delle dimissioni del ricorrente o di una risoluzione consensuale, causate dalla mancanza di accordo tra le parti circa le caratteristiche che il rapporto avrebbe dovuto avere. Sulla idoneità di tale impostazione argomentativa si riflette negativamente la già evidenziata carenza di approfondimento in merito a tale ultimo punto. Inoltre - anche a prescindere dagli specifici rilievi articolati nel ricorso con riferimento al contenuto delle deposizioni richiamate nella sentenza a proposito degli orientamenti del IO - può affermarsi che il convincimento del Tribunale non è basato sulla individuazione di dichiarazioni o di comportamenti concludenti, idonei in maniera univoca a dimostrare la attuale e concreta volontà risolutoria del IO, ma su circostanze non adeguatamente concludenti (quali la insoddisfazione del IO per la mancata regolarizzazione, il suo risentimento per l'assunzione di un'altra persona, la formulazione da parte sua dell'ipotesi di un abbandono del lavoro presso la convenuta), e che - secondo le stesse parole del giudice di merito - potevano solo rendere verosimile l'ipotesi delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Ciò trova conferma nell'affermazione dello stesso giudice d'appello che non vi era nessuna certezza probatoria circa le effettive modalità di cessazione del rapporto. È evidente, poi, che, in mancanza di elementi certi e precisi circa manifestazioni di volontà risolutorie da parte del ricorrente, non si sarebbe potuto prescindere dall'esame della lettera del medesimo, già richiamata a proposito della prova del licenziamento. Il quarto motivo, che investe la mancata ammissione del giuramento deferito dal IO in ordine all'episodio in cui, secondo il suo assunto, si è concretizzata la dichiarazione imputabile alla controparte, qualificabile in termini di licenziamento, va rigettato, dato che la mancata trascrizione della relativa istanza, e in particolare della formula del giuramento, non consente di valutarne la ammissibilità e la decisorietà.
In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, solo il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e la causa va rinviata ad altro giudice che provvederà a un nuovo esame, tenendo conto delle censure accolte e degli indicati criteri di accertamento circa la sussistenza di atti risolutori dell'accertato rapporto di lavoro, provvedendo anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e il quarto motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
accoglie per quanto di ragione il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e per l'effetto cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001