Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6727
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, ai fini della prova di quest'ultimo - il cui onere grava sul lavoratore -, non può ritenersi sufficiente la prova della cessazione di fatto delle prestazioni lavorative o, di per se stesse, di circostanze quali il rifiuto o la mancata accettazione delle prestazioni da parte del datore di lavoro, ferma restando la necessità della adeguata valutazione della incidenza sostanziale o probatoria di queste circostanze, sotto il profilo dell'integrazione di un licenziamento per fatti concludenti o della prova della sussistenza di un precedente atto risolutivo del datore di lavoro. La mancata prova del licenziamento, peraltro, non comporta di per sè l'accoglibilità della tesi - eventualmente sostenuta dal datore di lavoro - della sussistenza delle dimissioni del lavoratore o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, per quanto di ragione (in relazione anche al principio della non maturazione del diritto alla retribuzione in difetto di prestazioni lavorative, salvi gli effetti della eventuale "mora credendi" del datore di lavoro rispetto alle stesse), tenuto presente anche che, quando è chiesta la tutela (cosiddetta reale) di cui all'art. 18 legge n. 300 del 1970 o all'art. 2 della legge n. 604 del 1966, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione.

In un giudizio promosso dal lavoratore al fine di impugnare un dedotto licenziamento (e di conseguire comunque il ripristino dell'esecuzione del rapporto di lavoro), l'indagine circa la sussistenza di dimissioni del lavoratore (la cui deduzione non può ritenersi assoggettata al regime procedurale delle eccezioni in senso proprio) deve essere rigorosa - in quanto esse comportano per il lavoratore abdicazione ai diritti connessi al regime di stabilità del rapporto di lavoro - e deve comprendere l'adeguata verifica, attraverso l'interpretazione del presunto atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte di quest'ultimo sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto.

Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti (in particolare ai fini, come nella specie, dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore) la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6727
Data del deposito : 16 maggio 2001

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