Art. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani).
1. All' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, le parole: " dal 1 gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
2. All' articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All' articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , e' abrogato il comma 3.
5. All' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , e' abrogato.
gestione dei rifiuti urbani).
1. All' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, le parole: " dal 1 gennaio 2000 " sono sostituite dalle seguenti: " dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 ".
2. All' articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16 ".
3. All' articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
" 4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ".
4. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , e' abrogato il comma 3.
5. All' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , sono soppresse le parole: " a decorrere dall'esercizio finanziario 1999 ".
6. All' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , e' abrogato.