Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12252
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale. (Nella specie, la S. C ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato un giornalista come redattore di un quotidiano, limitandosi ad accertare l'elevato numero di articoli - 1075 - pubblicati nell'arco di cinque anni, senza accertare, attraverso un controllo approfondito della date di tiratura del giornale con la pubblicazione degli articoli in questione e il loro impegno produttivo, se in concreto fosse comprovata la quotidianità dell'attività e contraddittoriamente trascurando le circostanze dalle quali emerga che il lavoratore restava estraneo alla titolazione dei pezzi e alla scelta delle eventuali fotografie di accompagnamento, potendo inoltre i suoi articoli essere soggetti a rimaneggiamento, correzione e riduzione da parte dei redattori).

Con riferimento all'attività' giornalistica, rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12252
    Data del deposito : 20 agosto 2003

    Testo completo