Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 2
Nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta, la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale. (Nella specie, la S. C ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato un giornalista come redattore di un quotidiano, limitandosi ad accertare l'elevato numero di articoli - 1075 - pubblicati nell'arco di cinque anni, senza accertare, attraverso un controllo approfondito della date di tiratura del giornale con la pubblicazione degli articoli in questione e il loro impegno produttivo, se in concreto fosse comprovata la quotidianità dell'attività e contraddittoriamente trascurando le circostanze dalle quali emerga che il lavoratore restava estraneo alla titolazione dei pezzi e alla scelta delle eventuali fotografie di accompagnamento, potendo inoltre i suoi articoli essere soggetti a rimaneggiamento, correzione e riduzione da parte dei redattori).
Con riferimento all'attività' giornalistica, rilevano ai fini della individuazione del rapporto di lavoro subordinato l'ampiezza di prestazioni e l'intensità della collaborazione, che devono essere tali da comportare l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, intendendo per stabilità il risultato di un patto in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza doverla contrattare volta per volta, dovendosi distinguere tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui è invece configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base ad unico contratto, con l'avvertenza che può influire nella distinzione anche il dato quantitativo relativo all'entità degli interventi del committente in corso d'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12252 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società per azioni Poligrafici Editoriale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Massimi 94/4 presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Pignataro, che, unitamente all'avvocato Dante Gazzarri, la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro
LI IA MA, elettivamente domiciliato in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Bruno Cossu, che, unitamente all'avvocato Lando Ferradini, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Firenze del 3 ottobre 2000, depositata il giorno 25 dello stesso mese, numero 265, r.g. 375/2000;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 28 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Pignataro e, per delega dell'avvocato Cossu, Vacina;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor MA Pivetti, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e per il rigetto degli altri motivi dello stesso, nonché per l'accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con pronuncia del 16 settembre 1999, il tribunale di Firenze, decidendo sulle domande proposta da LI IA MA nei confronti della società Poligrafici Editoriale, premesso che era risultato accertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del quale il primo aveva svolto, come dipendente subordinato, le mansioni di redattore del quotidiano La Nazione, condannò la società al pagamento, in favore dell'LI, della somma di lire 412.635.497, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali fino al 31 marzo 1999. Vennero invece respinte, per quanto ancora interessa, la domanda di accertamento dell'obbligo della società al rilascio della certificazione di compiuta pratica necessaria per l'iscrizione nell'albo professionale dei giornalisti praticanti e l'altra di condanna generica della società stessa al risarcimento dei danni conseguenti alla verificatasi impossibilità di iscrizione. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha accolto l'impugnazione della società limitatamente alla condanna al pagamento sia degli interessi che del danno da svalutazione dichiarando dovuti solo i primi a decorrere dal 1 gennaio 1995. Ha rigettato per il resto l'impugnazione della società e quella proposta dall'LI con riferimento alla reiezione delle altre richieste sopra precisate. Il giudice di secondo grado ha rilevato, in relazione alla natura del rapporto intercorso tra le parti, che, occorrendo avere riguardo, più che al dato formalistico risultante dal documento di conferimento dell'incarico di collaborazione, alla effettiva natura e al reale contenuto del rapporto, gli elementi probatori acquisiti consentivano di affermare che era risultato provato che l'LI aveva svolto quotidianamente, o almeno continuativamente, attività di redattore per il quotidiano La Nazione, essendo rimasto dimostrato in punto di fatto che lo stesso: a) aveva pubblicato in circa cinque anni ben 1075 articoli con una media di uno al giorno;
b) era stato incaricato di curare, insieme ad altri giornalisti, una rubrica fissa, il che comportava la presenza in redazione in alcuni giorni della settimana e in orari predeterminati per raccogliere le informazioni che telefonicamente comunicavano i lettori;
c) aveva dovuto seguire personalmente le partite di calcio delle squadre minori, venendo quindi impegnato costantemente nella giornata domenicale, e gli si era affidata la compilazione del "paginone" riepilogativo dei risultati dei tornei di calcio, pallacanestro, pallavolo, tanto che per i periodi relativi ai campionati di calcio 1991-1992 e 1992-1993, la società aveva ritenuto di dovere regolarizzare la collaborazione da lui prestata con due contratti di lavoro a tempo determinato;
d) aveva curato la rubrica "pagelle della Fiorentina", nella quale analizzava e commentava le prestazioni dei giocatori della relativa squadra di calcio;
e) era stato affiancato al corrispondente di Fiesole per il reperimento di notizie di cronaca;
f) talora gli erano stati affidati compiti di raccolta di dati. Le mansioni da svolgere gli erano assegnate, al pari degli altri collaboratori, dal capo-cronista o da un redattore che provvedevano a indicare gli argomenti da trattare, i tempi di consegna degli articoli e la loro lunghezza, con la necessità di provvedersi di un "teledrin" per assicurare il continuo reperimento nel corso della giornata anche per gli eventuali cambiamenti del programma lavorativo.
Da tutto ciò si traeva che lo svolgimento della attività di collaborazione era avvenuto con modalità che evidenziavano l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del redattore capo del giornale, con inserimento nella locale organizzazione aziendale e con la necessità di mantenersi costantemente a disposizione, non rilevando che era stato teoricamente previsto che lo stesso avrebbe potuto rifiutare il singolo incarico affidatogli. Quanto poi alla impugnazione dell'LI, la Corte d'appello ha rilevato, con riferimento alla domanda di accertamento, essa si sarebbe dovuta proporre nei confronti del direttore del giornale e non dell'editore, in tale senso desumendosi dal combinato disposto degli articoli 33 e 34 della legge numero 69 del 1963, mentre non era accoglibile la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per la mancata iscrizione quale praticante giornalista, e ciò in quanto nessuna prova era stata offerta idonea a individuare la stessa esistenza di un danno e la sua entità, il tutto essendosi limitato a mere allegazioni.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Poligrafici Editoriale. L'LI resiste con controricorso, con il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione delle due impugnazioni in applicazione della regola dettata dall'articolo 335 del codice di procedura civile. La società, con il primo motivo del ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 del codice civile, 115 e 116 del codice di procedura civile, vizi della motivazione. Espone che il giudice di appello, ripetendo gli errori commessi da quello di primo grado, ha concluso per la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata, nonostante che fosse documentalmente accertato che, nella specie, le parti avessero inteso dare vita a un rapporto di collaborazione espressamente connotato da autonomia che, per le modalità con cui essa venne prestata, andava considerato come parasubordinato, il che traeva definitiva conferma in molteplici elementi acquisiti e, in particolare, dalla possibilità per l'editore (e per esso, il responsabile della redazione) di sottoporre a preventivo gradimento gli articoli provenienti dall'LI, di eventualmente adattarli agli spazi disponibili, o anche di rifiutarne la pubblicazione, e per converso la analoga possibilità concessa al lavoratore di rifiutare incarichi che gli fossero stati affidati, venendo quindi il compenso per la attività svolta corrisposto non in misura fissa ma variabile per essere commisurato al numero degli articoli pubblicati. I giudici del merito hanno invece attribuito un valore decisivo a circostanze in parte indimostrate e in parte assolutamente irrilevanti, quali le direttive organizzative impartite dai responsabili della redazione o il preteso "stato di disposizione".
Con il secondo motivo - con il quale si denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959 (reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153), 115 e 116 del codice di procedura civile, vizi della motivazione - viene dedotto che la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile al rapporto in questione la clausola contrattuale sopra citata sulla figura del redattore a tempo pieno, nonostante che essa non potesse essere richiamabile nella specie, non solo per non essere l'LI iscritto alla associazione stipulante ma anche per la assenza dei presupposti richiesti per la sua operatività:
quotidianità delle prestazioni, vincolo di orario, presenza in redazione per la collaborazione nella "compilazione della pagina". Si ripropongono poi, sempre al fine di fornire dimostrazione della erronea attribuzione della qualifica di redattore, le stesse osservazioni formulate nel primo motivo circa le concrete modalità di svolgimento della attività che l'LI aveva prestato, rilevandosi che il riconoscimento della qualifica in questione si pone in contrasto, ad avviso della ricorrente, con la circostanza che la pubblicazione degli articoli scritti dall'LI fosse subordinata al loro gradimento da parte non solo del capo-servizio ma anche degli altri redattori ugualmente legittimati a correggerli oltre che a modificarne la dimensione. Infine, non era risultato che il lavoratore avesse costantemente prestato attività domenicale. Con il terzo motivo, la società lamenta che dalla somma che si è determinata come ancora dovuta all'LI a titolo di retribuzioni non si è detratta quella lire 4.332.461 che il consulente tecnico di ufficio aveva indicato come corrisposta in più nel corso del rapporto.
Con l'ultimo motivo, si rileva che nella motivazione e nel dispositivo della sentenza è stato omesso di dare atto che la società aveva adempiuto parzialmente al pagamento delle somme determinate dal giudice di primo grado, risultando invece l'avvenuto pagamento di quella di lire 2 03.177.184. L'LI, con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione degli articoli 112, 342, 429 del codice di procedura civile e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 - deduce che la Corte di appello ha statuito la non spettanza di interessi e rivalutazione, tra loro congiunti, senza che nei confronti del relativo capo della pronuncia di primo grado fosse stata proposta una specifica impugnazione. In ogni caso, la affermazione è erronea alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 459 del 2000. Con il secondo motivo si denuncia che, in violazione degli articoli 278 del codice di procedura civile e 1126 del codice civile, si è ritenuta la necessità che, nella ipotesi di domanda a condanna generica al risarcimento dei danni, l'istante debba fornire la prova non solo del fatto potenzialmente generatore del danno ma della effettiva sussistenza di questo e della sua entità. Una tale affermazione è già di per se erronea. Si aggiunga che nella specie, in ogni caso, si era richiesto in via alternativa che alla liquidazione lo stesso giudice provvedesse in via equitativa. La prima ragione di censura svolta dalla ricorrente principale è infondata. E invero, la stessa viene nella sostanza basata su una pretesa vincolatività della formale qualificazione del rapporto di lavoro a questo data dalle parti all'atto della stipulazione del relativo contratto. La proposizione è profondamente errata. Al proposito, occorre infatti ribadire che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato invece che come autonomo, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime e il nomen iuris che utilizza, pure dovendo assumere la necessaria rilevanza, non costituiscono però fattori assorbenti, diventando, viceversa, il comportamento delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, elemento determinante non solo per la sua interpretazione, ma anche utilizzabile ai fini dell'accertamento della eventuale originaria simulazione o di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista (da autonoma a subordinata), con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi rilievo prevalente nell'ambito di una richiesta di tutela formulata fra le parti del contratto (tra le altre: Cass., 27 agosto 2002, n. 12581;
Cass., 1 marzo 2002, n. 3001;
Cass., 15 gennaio 2001, n. 477). E, per quanto più in particolare attiene al rapporto di lavoro giornalistico, si è ritenuto, sempre con giurisprudenza costante, che il Collegio condivide, che ha carattere di rapporto di lavoro subordinato l'attività giornalistica che, per ampiezza di prestazioni e intensità della collaborazione, comporti l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ove per stabilità si intende non la semplice continuità (riscontrabile a posteriori anche nei rapporti di cosiddetta parasubordinazione) ma il risultato di un patto, in forza del quale il datore di lavoro possa fare affidamento sulla permanenza della disponibilità senza essere esposto al rischio di doverla contrattare volta per volta, dovendo ancora aggiungersi che con riferimento alle ipotesi di subordinazione cosiddetta attenuata, quale è quella del giornalista, deve distinguersi tra i casi, riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelli, riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base a unico contratto, con l'avvertenza che ai fini della distinzione tra le due figure può influire in concreto anche il dato quantitativo relativo alla entità degli interventi del committente in corso d'opera, compatibili fino a una certa soglia con l'autonomia del rapporto (Cass., 20 gennaio 2001, n. 833; Cass., 28 luglio 1995, n. 8260). Tali conclusioni discendono, del resto, dallo stesso dato normativo, e ciò in quanto nel rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 2224 del codice civile, il prestatore deve eseguire l'opera richiestagli secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, sicché non è, almeno di norma, prevista una ingerenza del committente nella attività del prestatore, richiedendosi per una eventuale modificazione del contenuto e delle modalità della prestazione un nuovo accordo tra le parti. Di contro, per quanto dispongonò gli articoli 2094 e 2103 dello stesso codice, nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore presta la propria attività alle dipendenze dell'imprenditore e sotto la direzione dell'imprenditore, restando predeterminate le mansioni, il cui contenuto e la modalità di esecuzione possono però essere anche variate unilateralmente dal secondo. Orbene, di tali regole il giudice di merito ha correttamente tenuto conto, concludendo per la natura subordinata del rapporto in questione dopo avere rilevato che l'LI aveva prestato la sua attività svolgendo non già compiti in autonomia, che fossero stati preventivamente descritti nel contratto, ma quelli che gli venivano volta per volta assegnati dal capo-cronista del quale era tenuto a seguire le specifiche direttive anche circa i rigidi tempi prefissati per la consegna degli articoli e la loro lunghezza, venendo commisurata la sua retribuzione alla mole di lavoro effettivamente svolto, dovendo assicurare la sua disponibilità tanto da essere munito di un "teledrin" per essere più facilmente raggiungibile nei casi di necessità, conseguendone un suo pieno e continuativo inserimento nella organizzazione aziendale.
Fondato è invece il secondo motivo dello stesso ricorso. Al proposito si deve rilevare che il giudice di merito, dopo avere correttamente concluso nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ha ritenuto che la attività svolta dall'LI fosse riconducibile a quella redazionale, e ciò perché la stessa era "diretta, in sinergia con le prestazioni di altri, alla formazione della pagina del giornale", osservando che erano presenti nella specie gli elementi caratterizzanti la figura del redattore, indicati da questa Corte con la sentenza 27 marzo 1998 numero 3272, secondo la cui massima, trascritta nella motivazione, "nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale". Il Collegio condivide Inesattezza di tali principi, ribaditi, del resto, anche con ulteriori e più recenti decisioni, dovendo ritenersi, ormai per acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che esplica attività comportante la qualifica di redattore il giornalista che, svolgendo quotidianamente attività lavorativa nell'ambito della redazione, fornisce prestazioni implicanti non solo la segnalazione di notizie di pertinenza della sua zona, ma anche la elaborazione e la interpretazione critica delle notizie medesime e la redazione, di sua iniziativa o su indicazione dei capi servizio, di articoli di vario argomento e di rilevanza non meramente locale, e ciò anche se, trattandosi di svolgimento di attività fuori sede e senza osservanza di un particolare orario di lavoro (salvo il requisito della quotidianità della prestazione), non sia in concreto configurabile una delle situazioni lavorative previste dall'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1996 numero 153, le cui previsioni sono state ripetute, in maniera sostanzialmente identica, anche nei contratti successivi (per tutte, e tra le ultime, Cass., 7 novembre 2001, n. 13778). Requisiti indispensabili per la attribuzione della qualifica in questione sono quelli della prestazione, da parte del lavoratore, di attività subordinata, consistente nella fornitura di articoli redatti in autonomia - costituendo questa il tratto qualificante della informazione - dello svolgimento della stessa con carattere di quotidianità e con pieno inserimento nella organizzazione dell'impresa giornalistica, attivamente partecipando, attraverso una stretta coordinazione con quella degli altri redattori, alla "redazione" del giornale, intesa come programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività necessarie a questo fine (scelta e revisione degli articoli, impaginazione e quanto altro). Ma nella fattispecie concreta in esame, se si deve ritenere per accertata la subordinazione del rapporto con vincolo di dipendenza - il che di per se costituisce un elemento necessario ma non decisivo - non altrettanto è per gli altri, da considerarsi invece principali, in quanto imprescindibilmente richiesti al fine di una differenziazione della figura del redattore da quella del collaboratore fisso (descritta nell'articolo 2 del contratto), della quotidianità della prestazione e della partecipazione dell'LI alla attività di redazione (nel significato sopra dato al termine), essendo la sentenza impugnata viziata, sotto entrambi i profili, sia da contraddittorieta che da insufficienza della motivazione. Occorre infatti rilevare che il giudice di merito, dopo avere osservato che il dato della produzione di 1075 articoli in cinque anni - che sembra essere stato quello maggiormente significativo per l'accoglimento della domanda - era "rivelatore della continuità ed intensità della collaborazione, ha poi apoditticamente affermato che la tesi della società ricorrente, secondo la quale al limite sarebbe stata riconoscibile la figura del collaboratore fisso, "confligge con l'accertata e ritenuta quotidianità della collaborazione redazionale". Pur non essendo chiaramente esplicitato, sembrerebbe che la prova della quotidianità dovrebbe risiedere nel numero degli articoli redatti dallo stesso LI, che, suddiviso per i cinque anni, starebbe a indicare che egli "ebbe a pubblicare a sua firma in media un articolo al giorno". Ma una tale proposizione è sintomatica di per sè della mancata e pur doverosa indagine che il giudice avrebbe dovuto compiere al proposito, non potendo limitarsi a prendere atto che, secondo un calcolo meramente aritmetico, il prodotto della divisione tra articoli e giorni lavorativi, la "media" delle prestazioni corrispondeva a "un articolo al giorno", occorrendo invece accertare se in concreto (attraverso un controllo approfondito delle date di tiratura del giornale con la pubblicazione degli articoli in questione e il loro impegno produttivo) fosse comprovata la quotidianità della attività, derivandone quindi una sostanziale apparenza di argomentazione. Quanto poi alle rubriche periodicamente curate dall'LI, si tratta, almeno per ciò che è dato desumere dalla sentenza impugnata, di attività tipica del collaboratore fisso Ma - ed è quello che più conta - occorre rilevare che è totalmente contraddittoria la rilevata presenza della partecipazione dell'LI alla attività di redazione, essendosi dato atto dalla Corte di appello che era risultato che "l'LI rimaneva estraneo alla titolazione dei pezzi, alla scelta delle eventuali fotografie di accompagnamento ed alla loro didascalia, gli articoli (da lui) scritti erano soggetti ad essere rimaneggiati, corretti o ridotti a seconda delle necessità ... (anche) direttamente dai redattori". Apoditticamente però, lo stesso giudice, pur avendo ciò accertato, ha poi contraddittoriamente affermato che la attività dello stesso andava "definita redazionale in quanto diretta, in sinergia con le prestazioni di altri, alla formazione della pagina del giornale", così confondendo tra la mera fornitura del pezzo da eventualmente pubblicarsi e partecipazione alla tipica attività di redazione, trascurandosi di tenere conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è l'insieme delle attività redazionali che qualifica la figura del redattore, attività che non si limitano a quella della elaborazione, anche quotidiana, di notizie servizi o inchieste, occorrendo invece la collaborazione quotidiana alla redazione del giornale (si vedano in particolare: Cass., 28 luglio 1995, n. 8260;
Cass. 2 gennaio 2001, n. 5), con la titolazione e impostazione del menabò, possibilità o dovere di partecipazione alle riunioni del corpo dei redattori per la preparazione del giornale e per la sua chiusura, e potendo assumere rilievo, al fine della esclusione della qualifica, alla eventuale circostanza della possibilità di apportare correzioni o tagli unilateralmente disposti da altri sugli articoli di provenienza del giornalista.
Si impone pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Bologna - che, nel rispetto dei principi sopra enunciati, accerterà se nella specie risulti dimostrato l'espletamento da parte del resistente, nel periodo in cui restò occupato presso la società ricorrente, della attività di redattore o non piuttosto di altra, il cui riconoscimento possa ritenersi compreso nella domanda introduttiva del giudizio, quale quella di collaboratore fisso, in relazione alla quale terrà conto che questa Corte ha affermato che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti o pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in una attività quotidiana, che contraddistingue invece quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte al soddisfacimento di esigenze informative di uno specifico settore di vita sociale o di specifici argomenti di informazione e assumendo la responsabilità del servizio attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con il conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura dell'area informativa in questione, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., 20 gennaio 2001, n. 833; Cass., 27 maggio 2000, n. 7020). Restano evidentemente assorbiti il terzo e il quarto motivo dello stesso ricorso, così come il primo di quello incidentale, attenendo tutti alla entità dell'eventualmente dovuto dalla società ricorrente all'LI.
Inammissibile è invece il secondo motivo del ricorso incidentale avente per oggetto il rigetto della domanda di condanna generica della società al risarcimento dei danni conseguenti alla impossibilità di iscrizione nell'albo dei giornalisti praticanti per effetto del mancato rilascio, da parte della stessa, della certificazione di compiuta pratica necessaria perché si potesse conseguire l'iscrizione. E invero, deve rilevarsi che la Corte d'appello ha ritenuto, con motivazione che appare assorbente, di dovere escludere che all'adempimento del rilascio del certificato fosse tenuto il datore di lavoro, gravando il relativo obbligo sul direttore di questo. Tale statuizione non è stata impugnata sicché la stessa è rimasta coperta dal giudicato, derivandone che la pretesa del lavoratore, così come formulata, non apparirebbe in ogni caso accoglibile almeno nei confronti della società editrice. Al giudice di rinvio si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo, motivo del ricorso principale, accoglie il secondo dichiarando assorbiti il terzo e il quarto dello stesso nonché il primo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo di quest'ultimo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003