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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor IO OL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 537/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Filice ed
TO ER
-RESISTENTE -
oggetto: Pensione ai superstiti diretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.03.2022 la ricorrente in epigrafe ha chiesto accertarsi il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità, quale coniuge legalmente separata di
, quest'ultimo deceduto il 09.08.2020. In particolare, ha dedotto che Persona_1
l' in data 21.09.2020 rigettava la sua domanda volta al conseguimento dell'indennità CP_2 di cui è causa con la seguente motivazione: “dai controlli effettuati è emerso che lei non ha mantenuto lo stato vedovile come autocertificato in quanto tra lei e il dante causa è
1 intervenuta sentenza di divorzio n. 367/09 del Tribunale di Paola”. Ha ulteriormente precisato che il defunto ex coniuge, al momento della sua morte, era titolare di pensione di vecchiaia n. 10112796, Cat. 001-VO dell'importo annuale di euro 24.296,00. Ha CP_2 chiesto, altresì, condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati a far data dal CP_2
09.08.2020, vinte le spese di lite.
Si è regolarmente costituito in giudizio l' il quale ha variamente Controparte_3 argomentato per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. La pensione di reversibilità è il beneficio previdenziale riconosciuto ai superstiti nel caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato nell'assicurazione generale obbligatoria. Si suole distinguere tra pensione di reversibilità erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta e pensione indiretta erogata ai superstiti alla morte del lavoratore assicurato.
Sul piano normativo l'art. 13 del Regio Decreto Legge del 14/04/1939 – n. 636 stabilisce, per quello che qui interessa che: “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) , e b) , spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
[…]”.
2 2.2. Tanto premesso, nel caso di specie l ha negato in sede Controparte_3 amministrativa il beneficio previdenziale richiesto dalla ricorrente sulla base della circostanza che “tra lei e il dante causa è intervenuta sentenza di divorzio n. 367/09 del
Tribunale di Paola”.
In questa sede, l' insiste sull'assenza del diritto della ricorrente, considerato che CP_3 ella non era titolare dell'assegno periodico divorzile di cui all'art. 5 della legge n.898 del
1970.
Orbene, tale doglianza è infondata.
Si ricorda, infatti, che “Il diritto alla pensione di reversibilità spetta al coniuge senza alcuna distinzione tra separato o non separato (con o senza addebito). Ciò in quanto la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima.” (Cassazione civile sez. lav.,
02/02/2018, n.2606). Si legge, in particolare, in parte motiva che “il ricorso è fondato, posto che questa Corte di Cassazione ha già più volte chiarito (cfr., ad es. Cass. 19 marzo
2009 n. 6684, n. 4555 del. 25.2.2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003) che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato - tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte;
che in particolare è stato affermato che, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale, introdotto dal novellato art. 151 c.c. e la sentenza della Corte Cost. non sia più giustificabile il diniego, al coniuge cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli;
che la motivazione del giudice delle leggi, se conduce ad equiparare con sicurezza la separazione per colpa a quella con addebito, non autorizza l'interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione;
3 che se è possibile individuare contenuti precettivi ulteriori, essi riguardano esclusivamente il legislatore, autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla reversibilità ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni;
che invero, nonostante che la Corte costituzionale, nell'occasione indicata e in altre successive (sentt. nn. 1009 del 1988, 450 del 1989, 346 del 1993 e 284 del 1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione;
che ad ambedue le situazioni è quindi applicabile la L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22, il quale non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc.), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato;
che in definitiva, nella legge citata la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima;
”.
Orbene, considerato che tali ragioni di diniego opposte dall' alla domanda di CP_2 reversibilità proposta dall'odierna ricorrente non trovano giustificazione nel dato normativo per come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ricorrono tutti i requisiti stabiliti dall'art. 13 del Regio Decreto Legge del 14/04/1939 –
n. 636, per riconoscere il diritto della ricorrente a godere della pensione ai superstiti, nella misura di legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato, con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti da CP_2 tale data, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
4 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia
(scaglione 5.201 -26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione ai superstiti a decorrere da settembre 2020 e per l'effetto condanna l' a corrispondergliela da CP_2 tale data, nella misura di legge, oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo;
2) Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che CP_2 si liquidano in € 1.865,00, per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Paola, 19.12.2025.
Il Giudice
IO OL
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