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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7159/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MORETTI
attore opponente nei confronti di:
(c.f. , con l'avv. LINDA GIRARDI CP_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2556/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 10/10/2024, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 29.695,27, oltre Parte_1
pagina 1 di 7 interessi e spese della procedura, a favore di cessionaria del credito CP_1
originariamente vantato da Mercedes–Benz Financial Services IT s.p.a. nei confronti dell'opponente.
La convenuta opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5/6/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente circa il mancato esperimento di una valida procedura di mediazione tra le parti.
Infatti, non inficia in alcun modo la validità della comunicazione il fatto che la stessa sia stata inviata dall'Organismo direttamente all'opponente anziché al domicilio eletto presso il difensore (v. docc. 5 e 9 opposta).
Anzi (come già rilevato da plurimi condivisibili arresti della giurisprudenza di merito: v., ex multis, Tribunale Catania, sent. n. 3464/2024), ciò risulta maggiormente aderente al disposto del D.Lgs. n. 28/2010, che prevede espressamente all'art. 8 la comparizione personale delle parti in mediazione, e ciò vieppiù tenuto conto del fatto che la natura e la ratio dell'istituto richiedono che siano le parti a doversi confrontare per trovare una soluzione bonaria alla controversia. Per questo la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, così come appunto avvenuto nel caso in esame: “in tal senso lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi in base a tale disposto, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti
pagina 2 di 7 di decidere del proprio conflitto, è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”.
Sicché, dovendosi ritenere il procedimento di mediazione validamente esperito con esito negativo (v. verbale sub doc. 6 opposta), deve essere respinta l'eccezione formulata dall'opponente di improcedibilità della domanda azionata dall'opposta in via monitoria, né sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010.
2. Ciò premesso, quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n.
13240/2019).
3. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 7 4. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente nel novembre del 2016 con Mercedes–
Benz Financial Services IT s.p.a. (v. doc. 1 fasc. monit.).
L'opponente non ha contestato l'erogazione del prestito, che deve pertanto ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come pure il proprio inadempimento così come dedotto dall'opposta.
5. Deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta formulata dall'opponente, in quanto infondata.
Anzitutto, sul punto devesi rilevare che sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione del credito azionato da parte dell'originaria società finanziatrice all'opposta, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta: infatti, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n.
31837/2021).
Ciò posto, la questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie l'opposta risulta avere fornito adeguati riscontri documentali della cessione a proprio favore del credito ingiunto in via monitoria, e precisamente:
i) contratto di cessione dei crediti stipulato con la cedente Mercedes–Benz
Financial Services IT s.p.a. (v. doc. 2 fasc. monit.);
pagina 4 di 7 ii) estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato al predetto contratto, con espressa menzione del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (v. doc. 7 opposta);
iii) comunicazione con cui la cedente Mercedes–Benz Financial Services IT
s.p.a. ha notiziato l'opponente dell'intervenuta cessione del suo credito alla cessionaria odierna opposta (v. doc. 3 fasc. monit.): la giurisprudenza di legittimità, invero, ha dato rilievo alla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale si evinca che il credito controverso rientra nel perimetro della cessione (cfr.: Cass. n. 10200/2021), in quanto tale dichiarazione
“rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte Appello
Milano, sent. n. 220/2023).
A tale stregua, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
6. Non colgono nel segno, poi, le generiche doglianze dell'opponente circa il quantum ingiunto in via monitoria.
Posto che è stata versata in atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata all'opponente il 14/3/2017 (v. doc. 4 opposta), giova sul punto richiamare quanto anzidetto in ordine al fatto che i rilievi sul valore probatorio dei documenti non colgono nel segno al fine di operare una contestazione specifica dei fatti ex art. 115 c.p.c..
Inoltre, nemmeno è stata sollevata alcuna specifica contestazione con riferimento all'inadempimento dell'opponente nei termini dedotti dall'opposta: in particolare, quest'ultima ha allegato che la restituzione del finanziamento sottoscritto dall'opponente nel 2016 risulta limitata al pagamento della sola prima rata.
pagina 5 di 7 Dal canto suo, l'opponente non ha fornito (come sarebbe stato suo onere fare: v.
Cass. S.U. n. 13533/2001) la prova del fatto estintivo – ovvero il proprio adempimento – del diritto azionato dall'opposta in via monitoria.
Peraltro, la composizione del credito ingiunto in via monitoria (per capitale residuo, rate e spese insolute e contrattualmente pattuite) risulta analiticamente specificato nell'estratto sub doc. 8 dell'opposta, oltre che a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di detta parte, senza che su tali puntualizzazioni l'opponente abbia sollevato puntuali rilievi critici.
In particolare, gli importi indicati risultano conformi a quanto previsto nel contratto di finanziamento (v. doc. 1 fasc. monit.) e soprattutto al piano di ammortamento sub doc. 6 fasc. monit.: sono pertanto inconducenti le doglianze dell'opponente inerenti all'indennità di estinzione anticipata (v. art. 11 del contratto di finanziamento), che non risulta applicata.
Parimenti, non risultano pertinenti le eccezioni di parte opponente circa una presunta opacità del calcolo degli interessi moratori e della decorrenza degli stessi, poiché pacificamente non conteggiati nella somma ingiunta in linea capitale e accordati nel decreto ingiuntivo – in ossequio al disposto dell'art. 112
c.p.c. – conformemente a quanto richiesto dall'opposta nel ricorso monitorio, vale a dire al tasso convenzionale (v. art. 8 del contratto di finanziamento) e soltanto dalla data dell'intervenuta cessione del credito a favore dell'opposta medesima (v. pag. 2 del ricorso monitorio).
Di talché, per tali ragioni, non si è ritenuto necessario disporre la c.t.u. richiesta dall'opponente, in quanto superflua ai fini della decisione.
7. In conclusione dunque, alla luce della superiore disamina, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 7 Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le difese e le prospettazioni di detta parte – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico dell'opponente, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022), in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta e considerato che il valore della controversia si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2556/2024, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 10/10/2024, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7159/2024, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
MORETTI
attore opponente nei confronti di:
(c.f. , con l'avv. LINDA GIRARDI CP_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5/6/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2556/2024, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 10/10/2024, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della somma di € 29.695,27, oltre Parte_1
pagina 1 di 7 interessi e spese della procedura, a favore di cessionaria del credito CP_1
originariamente vantato da Mercedes–Benz Financial Services IT s.p.a. nei confronti dell'opponente.
La convenuta opposta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 5/6/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso oralmente la causa, che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente circa il mancato esperimento di una valida procedura di mediazione tra le parti.
Infatti, non inficia in alcun modo la validità della comunicazione il fatto che la stessa sia stata inviata dall'Organismo direttamente all'opponente anziché al domicilio eletto presso il difensore (v. docc. 5 e 9 opposta).
Anzi (come già rilevato da plurimi condivisibili arresti della giurisprudenza di merito: v., ex multis, Tribunale Catania, sent. n. 3464/2024), ciò risulta maggiormente aderente al disposto del D.Lgs. n. 28/2010, che prevede espressamente all'art. 8 la comparizione personale delle parti in mediazione, e ciò vieppiù tenuto conto del fatto che la natura e la ratio dell'istituto richiedono che siano le parti a doversi confrontare per trovare una soluzione bonaria alla controversia. Per questo la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, così come appunto avvenuto nel caso in esame: “in tal senso lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. Quindi in base a tale disposto, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti
pagina 2 di 7 di decidere del proprio conflitto, è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”.
Sicché, dovendosi ritenere il procedimento di mediazione validamente esperito con esito negativo (v. verbale sub doc. 6 opposta), deve essere respinta l'eccezione formulata dall'opponente di improcedibilità della domanda azionata dall'opposta in via monitoria, né sussistono i presupposti per provvedere ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 28/2010.
2. Ciò premesso, quanto all'onere della prova gravante sulle parti, giova premettere che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. Cass. n.
13240/2019).
3. Ciò posto, l'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 7 4. Il credito ingiunto in via monitoria risulta fondato sul contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente nel novembre del 2016 con Mercedes–
Benz Financial Services IT s.p.a. (v. doc. 1 fasc. monit.).
L'opponente non ha contestato l'erogazione del prestito, che deve pertanto ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come pure il proprio inadempimento così come dedotto dall'opposta.
5. Deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta formulata dall'opponente, in quanto infondata.
Anzitutto, sul punto devesi rilevare che sarebbe stato onere dell'opponente contestare in modo specifico la circostanza fattuale della cessione del credito azionato da parte dell'originaria società finanziatrice all'opposta, essendo irrilevante la generica contestazione circa la prova che ne è stata offerta: infatti, le contestazioni circa la valenza probatoria dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n.
31837/2021).
Ciò posto, la questione deve essere ricondotta alla contestazione della legittimazione sostanziale dell'opposta, ossia alla titolarità del credito controverso, atteso che la legittimazione ad agire deve ritenersi sussistente sulla base della mera prospettazione (cfr.: Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie l'opposta risulta avere fornito adeguati riscontri documentali della cessione a proprio favore del credito ingiunto in via monitoria, e precisamente:
i) contratto di cessione dei crediti stipulato con la cedente Mercedes–Benz
Financial Services IT s.p.a. (v. doc. 2 fasc. monit.);
pagina 4 di 7 ii) estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato al predetto contratto, con espressa menzione del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (v. doc. 7 opposta);
iii) comunicazione con cui la cedente Mercedes–Benz Financial Services IT
s.p.a. ha notiziato l'opponente dell'intervenuta cessione del suo credito alla cessionaria odierna opposta (v. doc. 3 fasc. monit.): la giurisprudenza di legittimità, invero, ha dato rilievo alla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale si evinca che il credito controverso rientra nel perimetro della cessione (cfr.: Cass. n. 10200/2021), in quanto tale dichiarazione
“rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria (…), non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (v., in tale condivisibile senso, Corte Appello
Milano, sent. n. 220/2023).
A tale stregua, deve ritenersi provata la legittimazione sostanziale dell'opposta, in quanto cessionaria del credito monitoriamente azionato.
6. Non colgono nel segno, poi, le generiche doglianze dell'opponente circa il quantum ingiunto in via monitoria.
Posto che è stata versata in atti la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine inviata all'opponente il 14/3/2017 (v. doc. 4 opposta), giova sul punto richiamare quanto anzidetto in ordine al fatto che i rilievi sul valore probatorio dei documenti non colgono nel segno al fine di operare una contestazione specifica dei fatti ex art. 115 c.p.c..
Inoltre, nemmeno è stata sollevata alcuna specifica contestazione con riferimento all'inadempimento dell'opponente nei termini dedotti dall'opposta: in particolare, quest'ultima ha allegato che la restituzione del finanziamento sottoscritto dall'opponente nel 2016 risulta limitata al pagamento della sola prima rata.
pagina 5 di 7 Dal canto suo, l'opponente non ha fornito (come sarebbe stato suo onere fare: v.
Cass. S.U. n. 13533/2001) la prova del fatto estintivo – ovvero il proprio adempimento – del diritto azionato dall'opposta in via monitoria.
Peraltro, la composizione del credito ingiunto in via monitoria (per capitale residuo, rate e spese insolute e contrattualmente pattuite) risulta analiticamente specificato nell'estratto sub doc. 8 dell'opposta, oltre che a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di detta parte, senza che su tali puntualizzazioni l'opponente abbia sollevato puntuali rilievi critici.
In particolare, gli importi indicati risultano conformi a quanto previsto nel contratto di finanziamento (v. doc. 1 fasc. monit.) e soprattutto al piano di ammortamento sub doc. 6 fasc. monit.: sono pertanto inconducenti le doglianze dell'opponente inerenti all'indennità di estinzione anticipata (v. art. 11 del contratto di finanziamento), che non risulta applicata.
Parimenti, non risultano pertinenti le eccezioni di parte opponente circa una presunta opacità del calcolo degli interessi moratori e della decorrenza degli stessi, poiché pacificamente non conteggiati nella somma ingiunta in linea capitale e accordati nel decreto ingiuntivo – in ossequio al disposto dell'art. 112
c.p.c. – conformemente a quanto richiesto dall'opposta nel ricorso monitorio, vale a dire al tasso convenzionale (v. art. 8 del contratto di finanziamento) e soltanto dalla data dell'intervenuta cessione del credito a favore dell'opposta medesima (v. pag. 2 del ricorso monitorio).
Di talché, per tali ragioni, non si è ritenuto necessario disporre la c.t.u. richiesta dall'opponente, in quanto superflua ai fini della decisione.
7. In conclusione dunque, alla luce della superiore disamina, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 6 di 7 Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione della condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invocata dall'opposta, atteso che le difese e le prospettazioni di detta parte – seppure infondate – non concretano un abuso dello strumento processuale.
8. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico dell'opponente, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n.
147/2022), in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta e considerato che il valore della controversia si attesta come prossimo al minimo dello scaglione di riferimento applicabile.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2556/2024, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 10/10/2024, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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