Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6496 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA. IT 64 9 6 /0 1 IN NOME DEL POPOLÓ ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO DE SEZIONE SECONDA CIVILE COMPETING A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CE CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 6785/99 Cron.14558 Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rep. 2257 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere- Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Ud. 19/01/01 - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studj dal Sig. 5240f SENTENZA per diritti L. 3006 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 11 10:05/01 IL CANCELLIERE AMENDOLAGINE VINCENZO, LORUSSO AMENDOLAGINE VINCENZA, domiciliati in ROMA P.ZZA SANTIAGO DEL elettivamente LIRE 3000 CILE, 7, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MATERA CANCELLERIA in sostituzione dell'Avv.to COLAVECCHIS Paolo per procura speciale n. rep.21891 dal Notaio dr. Federico CG513336 LOJODICE il 16/11/00 in BARI, che li difende all'avvocato MAURO MEZZETTI, giusta delega unitamente in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia esecutiva per diritti 126000+ 5.6 dal Sig.
contro
A 2001 EL NN, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE 99 VIA DEGLI SCIPIONI 268\A, presso 10 studio -1- dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che 10 difende unitamente all'avvocato CARROZZO SALVATORE G., giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 723/99 del Tribunale di BARI, depositata il 25/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
Franco, difensore del udito l'Avvocato MATERA ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 giugno 1997 AN BE, proprietario di un fondo in Sannicandro, esercitò davanti al Giudice di pace di Casamassima azione di apposizione di termini nei confronti dei vicini CE ME e CE SO. Costoro si costituirono in giudizio, sostenendo che la domanda dissimulava il tentativo dell'attore di contestare un loro chiedendo, in viadiritto di servitù, nonché riconvenzionale, l'accertamento della sua esi- sicché contestarono la competenza del stenza, giudice adito, sia per materia sia per valore. In accoglimento di tale eccezione, con sen- tenza del 4 novembre 1997, il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza e rimise le parti davanti al Tribunale di Bari. Impugnata da CE ME e da Vin- cenza SO, la decisione è stata confermata in sede di appello dal Tribunale di Bari, che con sentenza del 25 febbraio 1999 ha rigettato il gravame (con il quale gli appellanti avevano sostenuto di aver rinunciato, in sede di precisa- zione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, alla loro riconvenzionale, sicché il Giudice di pace avrebbe dovuto limitarsi a re- 6785/1999 www spingere la domanda dell'attore, in quanto propo- sta nel difetto dei presupposti di legge) osser- nell'udienza di discussione della causavando: davanti al giudice a quo le parti si sono ripor- tate alle rispettive richieste «così come formu- late negli atti e nel verbale», da cui non risul- ta alcun abbandono delle istanze che erano state formulate inizialmente dall'ME e dalla SO, con proposizione anche di una riconven- correttamente, con la sentenza impu- zionale;
PPSPY gnata, si è preso atto che l'oggetto della causa non riguardava più l'apposizione di termini, poiché il confine stesso, in seguito alle difese e domande dei convenuti, risultava incerto e contestato, ed era in questione una porzione di suolo asseritamente gravata da servitù; - nessuna specifica istanza è contenuta nelle conclusioni dell'atto di impugnazione, circa l'avvenuta individuazione nel tribunale del giudice compe- tente, sicché sono inconferenti le generiche doglianze formulate dagli appellanti relativamen- te alla mancata devoluzione della controversia al pretore. Contro tale sentenza CE ME e SO hanno proposto un ricorsoCE ordinario per cassazione convertibile in istanza 6785/1999 4 di regolamento di competenza»>, basato su due motivi, poi illustrati anche con memoria. Giovan- ni BE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ipotesi formulata da CE ME e CE SO, ITdi conversione" della loro impugnazione da "ricorso ordinario" in "regola- mento di competenza", è stata prospettata, evi- dentemente, per l'eventualità che questa Corte reputi ammissibile il secondo mezzo, anziché il primo. Si deve invece ritenere il contrario e per questa ragione la trattazione della causa, ini- zialmente fissata in camera di consiglio, è stata rinviata alla pubblica udienza poiché l'art. 46 c.p.c., che nel testo originario prevedeva l'inapplicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al conciliatore, è rimasto in vigore con riferimento al giudice di pace, dopo istituzione (v., da ultimo, Cass. 7 feb-la sua braio 2000 n. 1333). Quindi resta altresì attuale enunciato nellail principio - costantemente giurisprudenza di legittimità con riguardo al conciliatore, quando le sue sentenze, prima legge 30 lugliodell'entrata in vigore della 1984, n. 399, erano appellabili senza limite di 6785/1999 5 Mani valore secondo cui tale esclusione è operante anche per le pronunce di secondo grado, se rela- alla competenza, le qualitive esclusivamente pertanto non sono soggette a regolamento, bensì a ricorso per cassazione ordinario (v., per tutte, Cass. 11 giugno 1981 n. 3791). Con il primo motivo di impugnazione CE ME e CE SO, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360 n. 3, 112 in relazione all'art. 189 c.p.c.», lamentano che il Tribunale ha rite- nuto erroneamente che all'udienza del 23 settem- bre 1997, di precisazione delle conclusioni in primo grado, fosse stata mantenuta ferma la loro riconvenzionale, comportante l'incompe-domanda tenza del giudice adito, che invece era stata abbandonata mediante il richiamo all'atto, noti- ficato il giorno precedente, con cui la stessa domanda era stata proposta nei confronti di AN BE davanti al Pretore di Casamassi- ma. La doglianza non può essere accolta. Risulta dagli atti di causa- che questa Cor- te può direttamente prendere in esame, stante il carattere processuale del vizio dedotto che i convenuti, appunto nella suddetta udienza, si 6785/1999 6 erano riportati a deduzioni scritte depositate contestualmente, con le quali avevano contrastato l'affermazione dell'attore, secondo cui «i confi- ni tra le due proprietà sono certi»>, sostenendo che invece il BE aveva «posto in essere una serie di atti e comportamenti diretti a stravol- ger[li] ed a render [li] irriconoscibili». Ma è proprio questa situazione di incertezza e conte- stazione, in ordine all'esatta delimitazione dei fondi in questione, che necessariamente comporta- indipendentemente dall'essere stata (o non) va ribadita, in sede di precisazione delle conclu- sioni, la domanda riconvenzionale1 l'incompeten- za del Giudice di pace, stante la non inquadrabi- lità della controversia, come concretamente si delineava, nello schema dell'azione di apposizio- ne di termini (cfr. Cass. 27 marzo 1990 n. 4261). Del resto, sono gli stessi ME e SO a sostenere, ancora in questa sede, che sotto la parvenza dell'art. 951 C.C., in realtà AN BE aveva «tentato surrettiziamente di risol- vere una controversia concernente il diritto di proprietà su alcune zone di suolo asservite e sul diritto di utilizzo e di passaggio sul viale interpoderale»: tentativo dal quale sarebbe stato semmai l'attore a dover desistere, con effetto 6785/1999 7 Main sulla competenza del giudice adito, sulla quale pertanto non poteva comunque incidere l'eventuale "abbandono", da parte dei convenuti, della loro domanda riconvenzionale. Con il secondo motivo di ricorso CE ME e CE SO addebitano alla sentenza impugnata la «violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto: artt. 360 n. 5 e 15 u.c. c.p.c.», sostenendo che erroneamente è stata confermata la decisione del giudice di primo grado, secondo cui la competenza apparteneva al tribunale, invece che al pretore. La censura va disattesa, per l'assorbente ra- gione che l'alternativa posta dai ricorrenti non è più attuale. Infatti il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 188, ha soppresso l'ufficio del pretore con effetto dal 2 giugno 1999, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti, trasferendo le relative competenze al tribunale ordinario, in difetto di diversa disposizione (art. 1), ha mantenuto in funzione in via transitoria l'organo abolito solo per la definizione dei procedimenti pendenti che l'applicazione delle norme ante-proseguono con 6785/1999 8 riormente vigenti (art. 42) e in particolare ha 60000 devoluto al tribunale, nella materia civile, 310000 tutte le cause precedentemente di competenza del pretore (art. 49 e 50) comprese quelle in corso (art. 132), con la sola eccezione dei casi in cui già siano state comunque ritenute in decisione 2 (art. 133), sicché non è comunque possibile dichiarare competente il pretore in luogo del come da CE ME etribunale, Vin- cenza SO è stato chiesto (cfr. Cass. 12 gennaio 2000 n. 241, 18 febbraio 2000 n. 1826).
Per questi motivi
il ricorso deve essere ri- gettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido, stante il comune loro interesse nella causa al rimborso delle spese del giudi- zio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel disposi- tivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 253000 oltre a lire 2.500.000 per onorari. Pres. Roma, 19 gennaio 2001 Ston Bunion IL CANCELLIERE C1 6785/1999 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico TOMAG. 2001 Letetico Roma IL CANCELLIERE C1 z. co oce