Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 1
L'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2014, n. 25235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25235 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/03/2014
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 648
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 21181/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TN OB n. 20.04.1984;
2. AC ON n. 21.08.1978;
avverso l'ordinanza n. 4142/13 del GIP del Tribunale di Bologna del 13.04.2013. Visti gli atti, l'ordinanza ed i ricorsi;
Udita in UDIENZA CAMERALE del 27 marzo 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Lette le richieste scritte del Procuratore Generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
AR ER ed AC IO, con due ricorsi separati, ma di identico contenuto, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza, in epigrafe indicata, del GIP del Tribunale di Bologna con cui è stato convalidato il loro arresto per i delitti di furto aggravato e di ricettazione aggravata.
I ricorrenti denunciano violazione di legge per la tardività della loro presentazione al P.M.; si specifica, infatti, che essi erano stati arrestati, alle ore 7.30 del 18.04.2013, pur risultando dal relativo verbale che lo stesso venne redatto alle ore 8.30, e furono messi a disposizione del P.M. il successivo 11.04.2013, alle ore 8.00. Ciò premesso, si adduce che il momento iniziale di decorrenza del termine di 24 ore, entro il quale l'arrestato deve essere posto a disposizione del P.M., pena la perdita di efficacia dell'arresto, a norma dell'art. 386 c.p.p., comma 7, è quello della materiale apprensione della persona sottoposta ad indagini e non della redazione del verbale di arresto.
Si sostiene, inoltre, che l'attestazione presso gli uffici della Procura della Repubblica fa riferimento ad una data diversa da quella effettiva di deposito degli atti di arresto.
Con ulteriore motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 386 c.p.p., comma 2 poiché il difensore era stato avvisato dell'avvenuto arresto dopo più di 12 ore di distanza dallo stesso. I motivi esposti sono infondati e determinano il rigetto dei ricorsi. Condivisibilmente a quanto evidenziato dal Procuratore requirente, anche se il principio indicato nei ricorsi per stabilire il termine di decorrenza iniziale delle 24 ore fissate dal codice di rito per la messa a disposizione dell'arrestato è confermato nelle più recenti pronunce di legittimità, dovendosi far riferimento al momento dell'apprensione materiale dell'arrestato, tuttavia è altrettanto costante la giurisprudenza di legittimità nell'escludere dal computo il tempo necessario per l'accertamento dell'identità del soggetto (V. da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 28987 del 11/06/2013 Cc. Rv. 255886).
Nel caso sottoposto all'esame del Collegio è proprio a tali ragioni che viene addebitato lo sfasamento cronologico tra apprensione dei ricorrenti, stranieri, e la dichiarazione di arresto, come appunto fa puntuale riferimento l'impugnata ordinanza.
Destituito completamente di fondamento è l'ulteriore rilievo circa la erroneità/falsità dell'attestazione dell'orario, avvenuta, a dire dei ricorrenti, negli uffici della Procura della Repubblica, mancando sul punto una qualsiasi prova.
Quanto alla censura di cui al secondo motivo, parimenti è infondata, non ravvisandosi alcuna nullità nell'eccepito ritardo della comunicazione dell'avviso al difensore, che, come rileva il Procuratore Generale, non ha comportato alcun riflesso negativo sull'esercizio del diritto di difesa, avendo questa Corte affermato che l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell'obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell'avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell'atto (V. Sez. 4, Sentenza n. 36941 del 13/06/2007 Cc. Rv. 237471). Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 27 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014