Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2402
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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In tema di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti , sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416 bis cod. pen. capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Ed invero, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sè - per l'efferatezza dei suoi delitti - e proietti anche all'esterno una qualche influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene.

La c.d. pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l'espressione utilizzata dal legislatore all'articolo 274 lett. c), cod. proc. pen. "modalità e circostanze del fatto" va riferita al fatto-reato, mentre l'espressione "comportamenti e atti concreti" deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto- reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l'esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2402
Data del deposito : 23 giugno 1999

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