Sentenza 23 giugno 1999
Massime • 2
In tema di reato di associazione di tipo mafioso, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio nei confronti dei partecipanti , sono cosa ben diversa dalla "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" secondo la previsione dell'articolo 416 bis cod. pen. capace di ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà", vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Ed invero, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sè - per l'efferatezza dei suoi delitti - e proietti anche all'esterno una qualche influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene.
La c.d. pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. Ed invero, l'espressione utilizzata dal legislatore all'articolo 274 lett. c), cod. proc. pen. "modalità e circostanze del fatto" va riferita al fatto-reato, mentre l'espressione "comportamenti e atti concreti" deve intendersi riferita ad una condotta diversa dal fatto- reato, e quindi alla condotta precedente e a quella successiva. Ne consegue che, l'esigenza cautelare in parola ricorre e deve essere tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta criminosa.
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- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più… - 2. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/1999, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 23.6.1999
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere N.2402
Dott. UGO SCELFO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.13863.99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BOLOGNAD'ALESSANDRO GAETANO, nato a [...] il [...];
OL MA, nato a [...] il [...];
AR NN, nato a [...] il [...];
AN MA, nata a [...] il [...];
IC TI nata a [...] il [...];
IT RI ZI, nata a [...] il [...];
TA BR, nata Ribera il 18.11.1947;
nonché da tutti i predetti avverso l'ordinanza 28.1.1999 del Tribunale di Bologna. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, Dottor Vittorio Maruscello, ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, l'annullamento con rinvio limitatamente alla disposta cessazione della misura cautelare in relazione all'art. 416 c.p.; il rigetto dei ricorsi di D'LE AN, OM IO, OM RI, LV MA GR e TA DA;
dichiararsi l'inammissibilità di quelli di NI NI e LI TI perché malfondati su censure in fatto;
udito per gl'imputati D'LE AN, OM IO e OM RI il difensore, avvocato Carlo Benini, il quale ha rinunziato al mandato per altri ricorrenti;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 16.12.99 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, accogliendo parzialmente le richieste di quel Pubblico Ministero, applicava la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, a AN D'LE, IO OM, NI NI, RI OM, TI LI, MA GR LV e DA TA, indiziati di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di associazione di tino mafioso nonché, variamente, di numerosi reati fine connessi al commercio illecito della droga, di lesioni personali, omicidio, detenzione di armi e altro. Fondava la decisione essenzialmente su alcune conversazioni intercettate, su vari sequestri di sostanze stupefacenti, su informazioni di natura testimoniale, su dichiarazioni di coindagati. Con successivo provvedimento dell'8.1.1999 in considerazione del suo stato di gravidanza sostituiva con gli arresti domiciliari la misura applicata alla LI.
Tutti i predetti indagati proponevano richiesta di riesame e il Tribunale di Bologna con deliberazione del 20.1.1999, esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione di tipo mafioso ipotizzata nei confronti del D'LE e del OM, ne ordinava la scarcerazione se non detenuti per altra causa;
sostituiva con gli arresti domiciliati la misura custodiale applicata alla TA;
confermava nel resto l'ordinanza impugnata.
Riteneva infatti infondate le eccezioni levate dagli indagati in ordine all'utilizzabilità di alcune delle intercettazioni, che avevano asserito effettuate in mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi o dopo la scadenza dei termini fissati e in ordine all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di IC VA, nel relativo verbale trascritte integralmente e non riassuntivamente, come avevano sostenuto gli indagati;
escludeva che dagli atti emergessero gravi indizi in ordine al contestato delitto di associazione mafiosa mentre sulla base degli elementi di giudizio già utilizzati dal G.i.p. e corroborati dalla considerazione del linguaggio criptico adoperato quasi esclusivamente nelle conversazioni telefoniche e non in quelle fra presenti nonché dai precedenti penali o di polizia degl'indagati confermava la sussistenza di gravi indizi in ordine al delitto di associazione a fini di spaccio addebitato agl'indagati, le cui posizioni esaminava indi singolarmente.
Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e gl'indagati.
In particolare il Pubblico Ministero, che non ha intitolato il proprio ricorso ad alcun vizio di legittimità, denunzia sostanzialmente violazione dell'att. 416 bis c.p.p. deducendo che "le condotte violente è aggressive degli associati non si erano limitate "a colpire alcuno dei concorrenti nei reati di spaccio di stupefacenti", ma si erano "rivolte principalmente contro persone rivali dei capi dell'associazione e comunque estranee ad essa, come nel caso dell'omicidio a i danni di LA e AN e sostenendo in subordine che il Tribunale, ritenendo tuttavia "sussistenti gravi indizi... del delitto di cui all'art. 416 c.p.,... avrebbe dovuto confermare la misura cautelare" per tale delitto.
AN D'LE, IO OM, MA GR LV, DA TA e RI OM con separati ricorsi d'identico tenore a firma dell'avvocato Carlo Benini denunziano 1. Carenza di motivazione e inosservanza delle norme processuali in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali perché, avendo denunziato specificamente la "carenza di motivazione dei decreti autorizzativi... rilevando come sia i G.i.p. che il P.M. si fossero limitati a ripetere pedissequamente i requisiti richiesti dalla legge per le intercettazioni, il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare" che i predetti decreti contengono "tutti l'indicazione degli indizi di reato e le ragioni per cui viene ritenuta la necessità o l'indispensabilità delle intercettazioni", così limitandosi ad una motivazione apparente.
2. Carenza di motivazione e inosservanza delle norme processuali in merito alla legittimità della durata e dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e ambientali perché il Tribunale del riesame è incorso nel vizio di motivazione apparente, ritenendo meramente formale - per essere nelle varie motivazioni e richieste del P.M... indicati esplicitamente e con riferimento ai relativi articoli di legge i reati di criminalità organizzata" - il richiamo nei predetti decreti agli artt. 266 e ss. c.p.p., che consentono per le intercettazioni una durata iniziale di soli quindici giorni e ritenendo di conseguenza legittimamente disposte ed eseguite per quaranta giorni tali intercettazioni quando invece in ipotesi è necessario che il Giudice o il P.M. "diano atto soprattutto di quali sono gli specifici indizi che fanno ravvisare nella fattispecie... il reato associativo".
3. Inutilizzabilità dell'interrogatorio di VA EN reso al P.M. il 5.10.1998
perché di tale atto non sono state messe a disposizione della difesa nè la registrazione ne' la trascrizione integrale.
4. Inutilizzabilità egli interrogatori dei coindagati escussi senza l'assistenza del difensore - Assoluta mancanza di motivazione del Tribunale, silente sul punto ad onta di specifica doglianza levata in sede di riesame.
5. Carenza di motivazione in ordine al delitto associativo ritenuto, alla spaccio di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi perché il Tribunale, ad onta di sua specifica doglianza, si è "limitato a richiamare la motivazione" dell'ordinanza custodiale "senza dare atto degli specifici elementi in base ai quali, autonomamente, ha ritenuto sussistere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato".
6. Assenza di motivazione in ordine alla delle esigenze cautelari. Con ricorso a firma dell'avvocato MAno SS il solo D'LE denunzia
1. Erronea applicazione degli artt. 13/1 d.l. 152/1991, 267 e 271, 134 e 357 c.p.p. - Inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali perché degli indizi utilizzati per giustificare nei decreti autorizzativi l'uso del particolare strumento investigativo, quello costituito dei suoi asseriti precedenti penali è del tutto insussistente, come dimostrato d a il certificato penale in atti, e quello costituito delle spontanee dichiarazioni di AN SA - sommariamente richiamate nella nota investigativa dello S.C.O. al fine utilizzata dai Giudici - era inutilizzabile per mancata redazione del relativo verbale.
2. Erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari a)perché non è consentita dalla legge la valutazione collettiva in proposito fatta dal Tribunale del riesame;
b) perché, quanto alla ravvisata pericolosità sociale, non è stata presa in considerazione la personalità degl'indagati e quella del D'LE in particolare;
c) perché, quanto al pericolo di fuga, la motivazione correlata in via generale ai legami degl'indagati con ambienti criminali anche extraregionali e agli appoggi che essi ne possono avere se scegliessero la via della latitanza, manca della concretezza e dell'attualità espressamente richiamate dalla formula della legge;
d) perché altrettanto generica è la motivazione supportante il paventato pericolo d'inquinamento probatorio.
NI Baravini denunzia, tramite l'avvocato NI Scudellari, mancanza e manifesta illogicità della motivazione a) perché l'essere un "cavallo" dell'associazione e il fatto che AM SS - sulla cui agenda appariva il suo nome - fosse rifornito da TO CI e fosse a sua volta il suo subfornitore di droga;
essendo il predetto deceduto e nulla provando che egli abbia avuto rapporti con altri associati;
comparendo il suo nome una sola volta nelle intercettazioni telefoniche;
non avendo i Giudici di merito spiegato donde abbiano tratto la convinzione che gli appunti sull'agenda del SS, sebbene "'non espliciti, si riferiscono con altissimo grado di probabilità alla contabilità relativa a successive consegne di sostanza stupefacente al Garavinì"; non possono costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo addebitatogli;
b) perché, escluso dal decesso del SS, dal quale soltanto egli si riforniva, il pericolo di reiterazione della condotta, manca di motivazione l'applicazione della custodia cautelare in carcere. TI LI denunzia, tramite l'avvocato NI Scudellari, mancanza e manifesta illogicità della motivazione a) perché i Giudici di merito non hanno esposto l'itinerario argomentativo percorso per dedurre a suo carico gravi indizi di colpevolezza dalle conversazioni telefoniche intercettate tra lei e TO CI, dagl'interessi di costui al commercio illecito di stupefacenti, dalla natura asseritamente criptica dei termini "macchina" e "passaggio" riferiti alla cessione di stupefacenti;
b) perché la sua gravidanza e i continui accertamenti cui deve essere sottoposta rendono inesistente il pericolo di fuga o di reiterazione della condotta.
IN DIRITTO
Il ricorso della Pubblica Accusa è infondato.
Di vero, i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio - specialmente, ma no esclusivamente - nei confronti dei partecipanti, soggetti alle regole e alla disciplina peculiari del sodalizio stesso, sono cosa ben diversa della "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" propria di un'associazione di tipo mafioso e tale secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. da ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà" - vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Va rilevato altresì per quanto qui ne concerne che, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sè - per l'efferatezza dei suoi delitti, per le caratteristiche personali che ne esaltano le capacità criminali o per qualsiasi altra ragione - e proietti anche all'esterno una influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene (cfr. la recente Cass. VI, u.p. 23.3.1998, Guglielmelli). Nè la costituzione di una associazione mafiosa può essere automaticamente desunta dalla commissione di uno o più delitti eseguiti con modalità mafiose (v. la recente Cass. VI, c.c. 29.1.1998, p.m.
contro
Aprigliano).
Ne consegue l'impossibilità di desumere la costituzione di una parallela associazione di tipo mafioso da un unico delitto di estorsione in ricorso indicato come commesso da partecipanti all'associazione finalizzata al commercio illecito di stupefacenti allo scope esclusivo di assicurare al sodalizio il pagamento di forniture effettuate ovvero dei delitti di omicidio commessi, peraltro non nell'interesse della consorteria criminale;
ma, come messo in luce nel provvedimento applicativo della misura e non contestato dal pubblico ministero ricorrente, soltanto per eliminare rivali personali dei capi - anzi di uno dei capi, lo CI - coinvolti in una rissa da balera.
Va considerato infine che il P.M. ricorrente tace del tutto sulla circostanza, di per sè risolutiva, evidenziata a pagina 17 dell'ordinanza impugnata, laddove il Giudice del riesame ha concluso in punto rilevando che "allo stato delle acquisizioni probatorie, non vi è traccia in atti di un diffuso atteggiamento omertoso o di un assoggettamento comunque considerevole di persone", ché "anzi, a ben valutare le numerose dichiarazioni accusatorie di persone informate e di coindagati, emerge piuttosto la prova del contrario". Non risultando infine che il Tribunale del riesame abbia tuttavia ritenuto - come senza alcuna più precisa indicazione si afferma in ricorso - sussistenti in fattispecie e allo stato indizi sufficientemente gravi del delitto di cui all'art. 416 c.p.; evidente essendo che i fatti di cui alla contestazione intitolata all'art. 416 bis c.p.p. attengono tutti al traffico clandestino degli stupefacenti e ricadono quindi nella contestazione intitolata all'art. 74 dPR 309/1990, norma di natura speciale rispetto a quella codicistica non avendo il pubblico ministero ricorrente fornito indicazione alcuna circa i fatti - non attinenti al commercio illecito predetto - da configurare sotto la specie del delitto di cui all'art.416 c.p.; il ricorso deve essere rigettato senza ulteriore esame. Partitamente esaminando i motivi di ricorso dedotti come sopra dal D'LE e dai coindagati con lui difesi dall'avvocato Benini, va rilevata la genericità della censura proposta in ordine ad un'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche "per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e dei decreti di proroga".
I ricorrenti definiscono apparente la motivazione con la quale il Tribunale "si è limitato ad affermare come i predetti decreti 'contengano tutti l'indicazione degli indizi di reato e le ragioni per cui viene ritenuta la necessità ovvero l'indispensabilità delle intercettazionì".
Il motivo è generico e malfondato sul dedotto presupposto di fatto. È generico perché sostanziato di doglianze espresse in termini così vaghi da trasmodare in una semplice affermazione, di guisa che non si può in linea di principio definire apparente una motivazione che - in perfetta corrispondenza - si sostanzi di una speculare negazione.
È malfondato in fatto perché, estendendosi la motivazione in munto contenuta nell'ordinanza impugnata da pagina 3 a pagina 9, certamente non può esser compendiata nei termini proposti dai ricorrenti. Il dato di fatto presupposto è infine smentito dalle precise e doverose indicazioni contenute nel ricorso proposto per lo stesso D'LE dall'avvocato SS, laddove, a pagina 3 si legge testualmente che nei decreti autorizzativi asseritamente privi di motivazione "gli indizi capaci di giustificare il particolare strumento investigativo vengono nel contenuto delle spontanee dichiarazioni rese da tale SA AN, così come riferito nella nota dello S.C.O... richiamata in motivazione;
b) nel fatto che il D'LE risulterebbe, sempre secondo la citata nota... , autore di numerosi delitti fine riconducibili alle associazioni di cui agli artt. 416, 416 bis c.p. e 74" dPR 309/1990". Dai fatti così evidenziati si deduce nel secondo ricorso la sostanziale mancanza di motivazione dei decreti in questione dato che il D'LE, come dimostrerebbe il suo certificato penale, non ha precedenti penali e dato che la mancata produzione del verbale di sommarie informazioni delle dichiarazioni del SA, fa presumere che dette informazioni siano state irritualmente raccolte oralmente e fossero pertanto inutilizzabili siccome inesistenti sul piano formale.
I ricorsi sono però infondati anche sotto quest'ultimo aspetto. Lo sono in fatto perché le notizie risultanti dalla nota informativa circa i delitti attribuiti al D'LE non possono essere smentite, come si assume dal ricorrente - dalle risultanze del certificato penale, sul quale vanno annotate solo la sentenze definitive di condanna o di applicazione di pena concordata e non già la notizie di reato o le indagini esperite in relazione ai delitti addebitategli e perché, spettando al pubblico ministero la scelta dei documenti da produrre al G.i.p., il ricorrente non ha spiegato come dalla mancanza del verbale relativo alle informazioni fornita dal SA si debba di necessità e coerentemente dedurre che lo stesso non sia stato a tempo e luogo redatto.
Lo sono in diritto perché, vertendosi in tema di criminalità organizzata;
richiedendosi al fine di autorizzare le intercettazioni indizi - secondo la formula inequivoca dell'art. 13/1 d.l. 13.5.1991, n. 152 convertito nella legge 12.7.1991 n. 203 - qualificati soltanto dalla sufficienza e non dalla gravità le informazioni confidenziali fornite dagli organi di polizia al P.M. possono essere utilizzate legittimamente quali "sufficienti indizi di reato - e non già di colpevolezza - ai fini delle autorizzazioni alle intercettazioni telefoniche, i cui esiti potranno invece, ricorrendone le altre condizioni di legge, essere utilizzati a fini probatori, di guisa che, per quanto attiene alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi, deve ritenersi sufficiente il riferimento alle specifiche informazioni (della polizia, espressamente richiamate (Cass. II, 13.4.1994 n. 4273, rv. 197231). Il secondo motivo dei ricorsi, a firma dell'avvocato Benini non è inquadrabile in nessuno dei vizi di legittimità denunziati perché, mentre per le ragioni puntualmente evidenziate dal Tribunale del riesame è, palese che l'indicazione delle norme di legge è irrilevantemente erronea nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal SA, come rilevato a pagina 7 dell'ordinanza impugnata e incontestato in ricorso, ineriscono ad un "traffico organizzato e strutturato di sostanze stupefacenti", vale a dire a fatti di criminalità organizzata, in relazione ai quali la legge consente in giorni quaranta la diversa - e prorogabile - durata massima delle intercettazioni.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo integrale e quindi perfettamente valida e utilizzabile (S.U. 25.3.1 998 n. 9, D'Abramo) - secondo quanto se ne dice a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, la trascrizione di IC VA, trasmesso dal Pubblico Ministero prima al G.I.P. e poi al Tribunale del riesame. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, non avendo i ricorrenti indicato quali siano gli interrogatori di coindagati escussi senza assistenza di difensore, dai quali i Giudici di merito avrebbero tratto indizi di colpevolezza, essi pure non specificati. Altrettanto generico e di conseguenza inammissibile è il quinto motivo, col quale i ricorrenti non hanno dato conto delle ragioni per le quali era a loro parere insostenibile il giudizio in punto di gravità indiziaria espresso dai Giudici di merito.
Rilevato in proposito che non ha alcun fondamento in diritto la pretesa di un'autonoma indicazione da parte del Tribunale di "specifici elementi" di giudizio diversi di quelli utilizzati dalla Corte osserva che l'appartenenza degl'indagati all'associazione dedita al traffico di stupefacenti è stata dedotta in generale dalle conversazioni intercettate e dalle chiamate in correità di altri indagati e, in particolare, con riferimento a ciascun ricorrente, da elementi di giudizio specificamente indicati - e non contestati in ricorso quanto alla loro valenza indiziaria se non nei termini generali su cennati - per il D'LE alle pagine 19/21, per il OM alle pagine 21/23, per la LV alle pagine 26/28, per la TA a pagina 28 e per la OM a pagina 24.
Il sesto motivo dei ricorsi a firma dell'avvocato Benini e, con riferimento al solo D'LE, il secondo motivo del ricorso a firma dell'avvocato SS sono infine malfondati su presupposti di fatto inveridici.
In proposito va in primo luogo rilevato che, identico il tipo dei delitti contestati a tutti gl'indagati; identico l'obiettivo dei reati consumati;
identica la comune fedeltà alla medesima associazione;
identiche in una parola la matrice, la reiterazione, le modalità condotte a vario titolo di concorso loro ascritte;
non si può per ciò solo ritenere generica o addirittura apparente in punto di esigenze cautelari una motivazione che, come quella dell'ordinanza impugnata, a tale comunanza e alla comune appartenenza ad uno stesso sodalizio criminoso faccia riferimento per ritenere concreti sia il pericolo di reiterazione delle condotte sia quello di fuga di costoro.
Ciò posto la questione sollevata dai ricorrenti deve essere risolta attraverso un'accurata definizione del concetto di pericolo e un'attenta e meditata lettura dell'art. 274/c nell'attuale formula, al pericolo di reiterazione della condotta essendo in via principale ispirata la motivazione dell'ordinanza impugnata. Di vero, la nozione di pericolo trova la propria ragion d'essere nella scarsità di conoscenze in via generale caratterizzante le condizioni dell'azione umana, chiamata ad esplicarsi sulla scorta di decisioni adottate alla strenua di una conoscenza mai perfetta - nemmeno quando l'azione o la decisione siano precedute da studi accuratissimi - del contesto suo proprio e delle forze animate e inanimate in esso operanti, varie per intensità, flusso, direzione continuità e stabilità.
La conoscenza perfetta del contesto e delle forze in esso operanti consentirebbe infatti mediante l'uso di ragione di accertare previamente se un evento si verificherà o non si verificherà e di escludere quindi in radice il concetto stesso di pericolo. Sul piano della prassi, nel quale si ricomprende l'esercizio della giurisdizione, e quindi sul piano della concretezza espressamente richiesta dalla legge, situazione di pericolo è dunque quella, che, secondo apprezzamenti condotti alla strenua delle regole di comune e generale esperienza razionalmente applicate agli scarsi dati di conoscenza disponibili;
al di là di ogni astratta speculazione e di ogni vana generalizzazione faccia ritenere probabile in ciascun caso di specie e quindi in concreto l'esito dannoso di un determinato contesto o contrasto di forze e perciò auspicabile un intervento razionale, che consenta di evitare l'esito paventato con l'impiego dei mezzi più idonei secondo il criterio - ben al di là della qualsiasi attività umana - di massimizzazione del profitto - in fattispecie consistente nell'ovviare al pericolo - e di minimizzazione dei costi, in fattispecie consistente nell'adeguare a ciascun caso la misura idonea e meno afflittiva.
Coerentemente e alla stregua delle modifiche introdotte in soggetta materia con la legge 8.8.95 n. 332, la pericolosità sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalità e dalle circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato oggettivamente valutata alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicità delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosità dell'indagato, sebbene dette fonti siano entrambe correlate all'azione umana, non è pleonastica solo se s'intende nel senso che con l'espressione "modalità e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato, e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa del fatto reato, cioè alla condotta anteatta e a quella successiva.
La pericolosità rilevante in soggetta materia va desunta dunque sia dal fatto-reato, sia dai comportamenti e dai precedenti penali, che definiscono la persona (cfr. ex plurimis Cass. III 24.1.1996, n. 4006, rv. 203517). La prognosi relativa al pericolo di reiterazione della condotta Pertanto deve di necessità fondare su una attenta e consapevole valutazione, condotta sul metro della comune esperienza, del fatto in sè, della condotta anteatta dell'indagato, dei motivi a delinquere, del contesto ambientale e di generale di tutti gli elementi circostanziali di tempo, di luogo e di persona disponibili. Ne consegue che già d'ordinario e finanche relativamente ai delitti d'impeto e in generale a quelli che si consumano "unico actu" tale valutazione non può essere limitata alla condotta immediatamente precedente e direttamente sfociata nella commissione del reato;
ma, essendo questa all'evidenza insufficiente di per sè all'elaborazione di una prognosi siffatta, deve essere estesa alla considerazione dei modo di essere del soggetto, della sua filosofia di vita e dello inserimento nell'ambiente suo proprio.
Va rilevato infine che la norma esaminata postula la concretezza del pericolo, ma non anche una qualche intensità ne', tantomeno, una predeterminata o predeterminabile graduazione di esso, nel senso che l'esigenza vada tutelata solo in presenza di un pericolo di una qualche definita o definibile gravità. In altri termini l'esigenza cautelare disciplinata nella norma ricorre e deve esser tutelata ogni qualvolta si profili il pericolo, di qualsiasi intensità esso sia purché concreto, di reiterazione della condotta.
Pare che i Giudici di merito, sia pure con eccessiva laconicità, si siano attenuti ai principi di diritto e ai criteri suddetti. Il Giudice del riesame ma esteso infatti su ben tre pagine il giudizio espresso circa la sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari con riferimenti, precisi e individualizzati, alla personale posizione di ciascun indagato.
Considerato infatti che la varietà e la "gravità dei fatti contestati a tutti gli indagati" postulano per il "flusso di stupefacente trattato... una serie di condotte reiterate nel tempo, poste in essere da soggetti già in espiazione pena (OM), o formalmente incensurati (D'LE), ma con varie precedenti denunzia e segnalazioni inerenti anche reati di droga", rilevano che la "reiterazione delle condotte, la capacità di approvvigionamento, la complessità della rete distributiva" denunziano "un elevatissimo livello di pericolosità", attinto anche dagli "indagati che non rispondono del reato associativo o che all'interno dell'Associazione non hanno rivestito un ruolo di direzione", avendo il NI, la LI, la OM, la LV e la TA "dimostrato di essere in grado" di svolgere "un'attività di spaccio o di ausilio all'attività associativa, continua e complessa, assumendosi rischi conseguenti ai reati perpetrati" tali da denunziare "un forte abbassamento di freni crimino-repellenti" di guisa che la personali - indagati, come desumibile - oltre che dalla connotazioni di continutà, di contiguità e di collaborazione sopra evidenziate - anche dalla "caratteristiche di consumazione dei reati ipotizzati", appare proclive alla reiterazione della condotta mentre "il contesto intimidatorio in cui agiva il sodalizio" e i "contatti con ambienti malavitosi ramificati in grado di fornire... anche assistenza in caso di fuga" consentono di ravvisare nel caso concreto i pericoli di inquinamento probatorio e di fuga nei termini ipotizzati dal G.i.p.. Una motivazione siffatta per quel tanto di discrezionalità che la contraddistingue potrebbe dunque non condivisa, ma certamente non e viziata ne' sul piano razionale ne' su quello della rispondenza ai criteri di legge, di guisa che non è censurabile in questa sede di legittimita..
Vanno da ultimo esaminati i ricorsi NI e LI. Il ricorso NI è fondato sul primo motivo.
Se dalla "sicurezza di poter contare su una continuità nello smistamento dello stupefacente trattato" offerta da ogni spacciatore stabile all'associazione di spaccio sua fornitrice si potesse secondo le norme di comune esperienza desumere - come i Giudici di merito hanno desunto - la sua partecipazione all'associazione, ogni spacciatore stabile dovrebbe potere essere accusato di partecipazione, ad un'associazione di spaccio.
Le conclusioni cui i Giudici di merito sono pervenuti in punto sono peraltro inconciliabili sul piano razionale con l'individualità dei rapporti instaurati dal NI soltanto col SS e con la rilevate "modalità di annotazione del le somme dovute", giacché un associato, mentre ordinariamente risponde della merce consegnatagli e non già del corrispettivo monetario di essa preventivamente fissato, partecipa - sia pure in misura variabile a seconda del ruolo e del rango rivestito - degli utili dell'Associazione in sede di riparto di essi, di guisa che non è concepibile nei suoi confronti un corrispettivo monetario calcolato su parametri fissi, come in fattispecie.
Sussistendo dunque il vizio di legittimità denunziato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in ordine al delitto associativo ritenuto a carico del ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte;
non potendosi peraltro ritenere che un soggetto dell'età del NI, aperto a tutte le esperienze del commercio illecito di stupefacenti, possa essere costretto a dismettere la propria attività dalla morte del proprio fornitore abituale, evento questo che certamente non gli preclude la possibilità di rivolgersi ad altri;
va rigettata invece la censura da lui levata in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari relativamente al delitto di spaccio continuato di stupefacenti.
Quanto alla LI va rilevato che la conversazioni intercettate tra lei e lo CI, specie in mancanza di altra confacente spiegazione del linguaggio criptico adoperato e delle ragioni del suo uso, sono indubbiamente significative del suo coinvolgimento nel turpe commercio della droga.
Va dunque rigettato il ricorso di costei, sufficienti essendo gli elementi di giudizio esplicitati nell'ordinanza impugnata ad integrare i gravi indizi - e non la prova - di colpevolezza al riguardo richiesti dalla legge per l'applicazione della misura custodiale, in considerazione dello stato di gravidanza di costei quasi nell'immediatezza sostituita con quella meno afflittiva e certamente adeguata degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di NI NI limitatamente al reato di cui all'art. 74 dPR 309/1990 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna;
rigetta il ricorso del Pubblico Ministero;
rigetta i ricorsi di D'LE AN, OM IO, OM RI, LI TI, LV MA GR e TA DA, che condanna in solido a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p. nei confronti di D'LE, OM, NI, OM e LV.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1999.-
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999