Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
I gravi indizi che , ai sensi dell'art.267, comma 1, cod. proc. pen. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto; per procedere ad intercettazione non è pertanto necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere, a fine di indagine, intercettate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/1999, n. 9428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9428 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 18.6.1999
Dott. Renato Fulgenzi Consigliere SENTENZA
Dott. Giovanni Caso Consigliere N.1196
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario Martella Consigliere N.33529/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: LI NC
AVVERSO
la sentenza del 18 maggio 1998 della Corte d'appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. Francesco Mandarano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei confronti degli ufficiali giudiziari del Tribunale di Prato, RI NC era rinviato a giudizio per rispondere del reato di concussione continuata, per avere indotto gli avvocati TI EL, NA PA e PP RO, nonché RN OR a consegnargli somme di denaro, rappresentando che altrimenti avrebbero subito pregiudizio a causa della lunga attesa necessaria per il compimento degli atti richiesti, consistenti in pignoramenti, sequestri ed esecuzione di sfratti.
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 22 aprile 1997, dichiarava l'imputato colpevole del reato di concussione soltanto per l'episodio relativo all'avv. TI, mentre negli altri casi, ritenuto che la dazione delle somme era stata liberamente effettuata, pronunciava condanna per il reato di corruzione impropria. Su impugnazione dell'imputato, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 18 maggio 1998, riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 323 bis cod.pen., riduceva la pena inflitta. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre per cassazione e denuncia:
1. l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali sotto i seguenti profili:
a) per mancanza di motivazione, per non essere stati indicati, se non per relationem, i gravi indizi, la loro fonte e le ragioni per cui le intercettazioni erano indispensabili per la prosecuzione delle indagini;
b) per violazione dell'art. 270, comma 1, cod.proc. pen., perché i gravi indizi in base ai quali esse furono autorizzate erano stati desunti da due telefonate intercettate nell'ambito di diverso procedimento penale;
c) per violazione dell'art. 267, comma 1, cod.proc. pen., perché i gravi indizi di reato sono stati desunti da telefonate riguardanti non esso RI, ma altro ufficiale giudiziario, nonché da fonti confidenziali anonime, delle quali, a norma dell'art. 333, comma 3, cod.proc.pen., non poteva essere fatto uso;
2. l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod.proc.pen., delle testimonianze rese dagli avv.ti TI e NA,
nonché da RN, perché, avendo costoro spontaneamente versato denaro al pubblico ufficiale, avrebbero dovuto essere sentiti fin dall'inizio come imputati del reato di corruzione attiva;
3. l'erronea valutazione della prova in ordine alla sussistenza del reato di concussione in danno della TI, assumendo che non sarebbe stata dimostrata ne' la costrizione ne' il nesso causale tra la stessa e l'avvenuto pagamento;
4. l'erronea applicazione dell'art. 318 cod.pen., perché le modeste somme versate non potevano costituire "retribuzione" per il compimento di un atto d'ufficio, ma erano meri donativi di cortesia;
5. erronea applicazione dell'art. 318 cod.pen. in ordine al fatto riguardante RN, perché, nel momento in cui fu versata la somma di denaro, non esisteva ancora il provvedimento di sfratto. Il ricorrente, con motivi nuovi, deduce:
1. la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa specificazione dei fatti contestati;
2. la nullità del decreto che dispone il giudizio per la mancata indicazione ai sensi dell'art. 429 lett. b) cod.proc.pen., delle persone offese dal reato, che dovevano essere identificate nelle parti in nome e per conto delle quali agivano gli avv.ti TI, NA e PP;
3. la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 516 cod.proc.pen., perché il tribunale, rilevata la diversità del fatto contestato, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero;
4. l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate dopo il 4.11.1992 per mancata allegazione al fascicolo processuale dei decreti che avrebbero autorizzato la proroga;
5. l'inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni, perché eseguita dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari;
6. la nullità del giudizio d'appello perché manca agli atti il decreto di nomina del presidente del collegio giudicante. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Cominciando dall'esame del motivo che denuncia l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione del decreto autorizzativo, si osserva che la motivazione del menzionato decreto - come di qualsiasi altro provvedimento giudiziale per il quale la legge prescriva tale requisito - serve a chiarire le ragioni della decisione e a garantire il rispetto dei presupposti che la legittimano, ossia, nella fattispecie concreta, che l'intercettazione sia stata concessa come mezzo indispensabile per proseguire le indagini in ordine a taluno dei delitti tassativamente elencati, della cui commissione esistano gravi indizi. Una volta soddisfatto tale risultato, non ha rilievo il modo in cui la motivazione è stesa, cioè che essa sia interamente contenuta nel testo del provvedimento, oppure che il giudice, nel motivare, abbia richiamato gli argomenti addotti nella richiesta del pubblico ministero o esposti in altro atto, sempre che la richiesta o l'atto siano allegati al fascicolo processuale cosi da permettere di controllare l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice. In definitiva, ciò che importa ai fini della validità e utilizzabilità dell'intercettazione, è l'esistenza della motivazione, non il modo in cui essa è redatta.
Ciò premesso, si rileva che il decreto autorizzativo censurato afferma che le intercettazioni erano assolutamente indispensabili per proseguire le indagini relative al reato di cui all'art. 317 cod.pen., precisando che i gravi indizi emergevano dagli elementi descritti nella nota con cui la polizia giudiziaria aveva sollecitato le intercettazioni in discorso. Tale nota, che è unita agli atti insieme con la conforme richiesta del pubblico ministero, espone il contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate in altro procedimento a carico dell'ufficiale giudiziario GG ZO nonché le notizie riferite da una fonte anonima, il cui succo era che gli ufficiali giudiziari presso il Tribunale di Prato esigevano somme di denaro per il compimento di atti del proprio ufficio. Il giudice per le indagini preliminari, dunque, avendo dato conto, in parte direttamente e in parte con il rinvio ad altro atto conoscibile dall'imputato, dell'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per autorizzare le intercettazioni, ha adempiuto il dovere di motivazione.
Resta da vedere se gli elementi richiamati sono idonei a integrare i gravi indizi richiesti dal primo comma dell'art. 267 cod.proc.pen.. Al riguardo va subito detto che le notizie provenienti da fonte anonima, per il chiaro disposto di cui agli artt. 240 e 333, comma 3, cod.proc.pen., non hanno cittadinanza nel procedimento penale, neppure nella fase delle indagini preliminari. L'espressione usata dal citato art. 333, comma 3, non ammette dubbi: "delle denunce anonime non può essere fatto alcun usò. Pertanto i fatti riferiti dalla persona la cui identità è rimasta ignota e le "voci di corridoio" raccolte dalla polizia giudiziaria non potevano contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello essere utilizzati quali elementi di sostegno della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e, ancor meno, del successivo decreto autorizzativo.
Quanto poi ai gravi indizi emergenti dalle due conversazioni telefoniche intercettate nel procedimento a carico dell'ufficiale giudiziario GG, il giudice d'appello ne ha affermata l'utilizzabilità come gravi indizi di reato, travisando il significato della sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 23.7.1991, che, ritenendo non fondata la questione di legittimità del primo comma dell'art. 270 cod.proc.pen. in riferimento all'art.112 Cost., ha affermato che il divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni validamente disposte nell'ambito di un determinato processo come elementi di prova in un procedimento diverso, non esclude la possibilità di dedurre da quei risultati notizie di reato, e travisando altresì il significato del corollario formulato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notizia di reato per tale via acquisita, essendo valida per l'inizio di un nuovo procedimento, consente anche l'espletamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova (v. Sez.fer., 3.9.1992, Donzelli).
Invero il significato delle anzidette decisioni è inequivoco: i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati come prova o indizio in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte (salvo il caso, qui non ricorrente, che si proceda per delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza);
possono, invece, essere utilizzati come notizia di reato idonea all'apertura di un nuovo procedimento. Ciò vuol dire che il pubblico ministero, per il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, acquisita la nuova notizia di reato, è tenuto a iscriverla nel registro previsto dall'art. 335 cod.proc.pen. e a "compiere ogni attività necessaria al fini indicati dall'art. 326" (v. art. 358 cod.proc.pen.). Il pubblico ministero sarà quindi legittimato a compiere gli atti previsti dall'art. 359 e seguenti (consulenza tecnica, accertamenti tecnici non ripetibili, individuazione di persone e cose, interrogatorio dell'indagato, assunzione di informazioni) nonché ad avvalersi dei mezzi di ricerca della prova (ispezioni, perquisizione e sequestri), insomma a svolgere le attività che presuppongono l'esistenza di una notizia di reato. Non potrà, invece, disporre (nei casi di urgenza) o richiedere l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, perché la legge, in considerazione del sacrificio inferto al diritto costituzionalmente garantito della riservatezza delle comunicazioni, richiede, per il ricorso a questo peculiare mezzo di ricerca della prova, un quid pluris: non basta la nuda notizia di reato, ma occorre che essa sia assistita da gravi indizi, i quali - si è già detto - non possono essere desunti da intercettazioni disposte in diverso procedimento.
Le censure proposte dal ricorrente verso le argomentazioni con cui il giudice d'appello ha sostenuto che gli indizi desumibili dalle cennate intercettazioni telefoniche potevano essere posti a base del decreto autorizzativo sono quindi fondate. Tuttavia non si è considerato che la locuzione "procedimenti diversi", usata dal primo comma dell'art. 270 cod.proc.pen., non indica semplicemente un procedimento contraddistinto da un diverso numero di registro, avente per oggetto un altro reato, bensi un procedimento totalmente autonomo rispetto a quello in cui furono disposte le intercettazioni, nel senso di non avere con quello alcuna connessione o collegamento. Nell'ipotesi quindi che le indagini relative al nuovo reato siano connesse o collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico a quelle relative al reato per il cui accertamento fu disposta l'intercettazione, i relativi risultati potranno essere utilizzati anche nell'altro procedimento, non potendo quest'ultimo essere propriamente definito "diverso" (Sez. VI, 10.5.1994, Rizzo, CED 199.91 7). Nel caso concreto va ricordato che le intercettazioni telefoniche della cui utilizzazione indiziaria si discute furono disposte nell'ambito di un procedimento che vedeva indagato l'ufficiale giudiziario GG (appartenente allo stesso ufficio del ricorrente RI) per i reati di falsità ideologica in atto pubblico e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio i e che l'apertura dell'attuale procedimento a carico di GG (che non ha impugnato la sentenza di condanna di primo grado) e di RI fu determinato da contingenti ragioni di economia processuale che consigliarono di separare le nuove ipotesi di reato, sempre relative a violazioni di doveri d'ufficio, che stavano emergendo nel corso delle indagini. In altre parole, tra l'uno e l'altro procedimento esisteva una continuità investigativa legata allo stesso contesto criminoso, di talché il collegamento oggettivo e probatorio esistente tra l'una e l'altra indagine consentiva di utilizzare l'intercettazione autorizzata nell'ambito della prima indagine anche nella seconda, che, seppure formalmente diversa, ne era in realtà la naturale prosecuzione.
Va infine osservato che i gravi indizi richiesti quale condizione inderogabile per autorizzare l'intercettazione attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto. Ciò si desume, oltre che dal. dettato del primo comma dell'art. 267 cod.proc.pen., che usa l'espressione "gravi indizi di reato", in difformità da quella "gravi indizi di colpevolezzà di cui all'art. 273 cod. proc.pen., dal fatto che le norme che autorizzano le intercettazioni consentono la lesione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni anche ai danni di un soggetto che non sia indagato, ad esempio della persona offesa dal reato. La normativa in materia, nel richiedere, come presupposto per l'adozione del decreto autorizzativo, l'esistenza di "gravi indizi di reato", non postula affatto che questi siano a carico del soggetto le cui comunicazioni debbono essere intercettate. Non ha pregio, dunque, la deduzione difensiva secondo cui le intercettazioni avrebbero illegittimamente interessato il ricorrente, nonostante che le due conversazioni telefoniche utilizzate come gravi indizi del reato di concussione non lo chiamassero in causa.
p.
2. Il motivo di ricorso relativo alla inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, cod.proc.pen. delle testimonianze rese da TI, NA e RN va necessariamente esaminato insieme a quello dell'esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Al riguardo si rammenta che la corte di merito, per decidere della fondatezza dell'eccezione, ha dovuto riesaminare le risultanze probatorie al fine di accertare se le sunnominate persone fossero state soggetto passivo di una concussione, e quindi vittime del reato, oppure soggetto attivo di una corruzione, e quindi corree dell'imputato, ed è giunta alla motivata affermazione che in tutti gli episodi contestati ricorrevano gli estremi del delitto di concussione, come originariamente addebitato nel decreto che dispose il giudizio. Donde l'ineccepibile conclusione che TI, NA e RN erano stati legittimamente citati ed esaminati come persone offese-testimoni, per cui le loro deposizioni erano perfettamente utilizzabili.
Anzitutto la corte territoriale ha condiviso le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine alla vicenda che vide vittima la procuratrice legale TI EL. Costei - secondo la ricostruzione del fatto operata dal tribunale sulla scorta delle sue stesse dichiarazioni, ampiamente convalidate dai risultati delle intercettazioni ambientali che ne registrarono i colloqui con l'imputato - dopo avere conseguito il pignoramento di due veicoli senza versare alcunché all'ufficiale giudiziario che pur l'aveva sollecitata a una dazione in denaro, fu avvertita che "continuando in quel modo, il successivo pignoramento sarebbe stato negativo e che lei non avrebbe più ritrovato le macchine da quel momento in avanti"; pertanto ella, percepito il rischio che non avrebbe potuto svolgere proficuamente la professione se non adattandosi alla illecita pretesa, in occasione del sequestro della terza autovettura consegnò all'imputato la somma di centomila lire e altra somma gli versò successivamente in relazione a una procedura di sfratto. Il comportamento dell'ufficiale giudiziario - conclude il tribunale - è stato esattamente qualificato come concussione: lo squilibrio tra la posizione dell'imputato, dirigente del servizio degli ufficiali giudiziari, e quella della TI, giovane procuratrice priva di esperienza e di appoggi nel foro locale, manifestano all'evidenza come le pretese del primo poterono trovare nella seconda un facile terreno concussivo: la TI, colpita dall'ingiusta minaccia di vanificazione delle azioni esecutive da lei promosse, fu costretta contro la sua volontà all'indebito pagamento.
La corte d'appello, però, non condivide il giudizio espresso dal tribunale sugli altri fatti addebitati a RI e derubricati in corruzione. La corte censura la superficialità ed erroneità del criterio di valutazione adottato dal primo giudice per scriminare l'episodio TI dagli altri, ossia il "tono" timoroso nel primo caso, cordiale e amichevole negli altri con cui gli interlocutori colloquiavano con l'ufficiale giudiziario. Il giudice d'appello acutamente osserva che la diversità dell'approccio - minaccioso verso la TI, che deve essere "educata" alla malaprassi corrente, e cordiale verso gli altri, ormai definitivamente irretiti - non poteva nascondere l'insopprimibile dato di fondo che la causa del piccolo compenso pagato risiedeva, in tutti i casi, nel bisogno di acquisire la benevolenza dell'ufficiale giudiziario, bisogno determinato dal timore del possibile danno che lo stesso adombrava, quando, mostrando l'agenda, diceva di non avere ne' tempo ne' modo di procedere agli atti esecutivi richiesti. Secondo la corte di merito, le parti, nel momento in cui si accordavano sulla dazione, solo in apparenza trattavano su posizioni di parità; in realtà la volontà dei soggetti privati era coartata o indotta a promettere o a dare dal timore del danno che il pubblico ufficiale, abusando della discrezionalità sui tempi e modi di esercizio delle sue funzioni, artatamente prospettava. Quindi non solo TI, ma anche NA, PP e RN erano stati vittime del reato di concussione. Tale conclusione, siccome fondata su una corretta valutazione logico-giuridica delle risultanze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nel punto in cui la corte di merito ha dimenticato di portarla alla naturale conseguenza del ripristino dell'originaria imputazione, che pertanto viene compiuto da questa Corte.
p.
3. Restano da esaminare i motivi nuovi presentati ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen.. Si deve preliminarmente rilevare che quelli riassunti sub 1) . e 2) sono inammissibili, perché attengono a nullità relative, che dovevano essere eccepite, a pena di decadenza, ai sensi dell'art.491, comma 3, cod.proc.pen., "subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti".
Il motivo sub 3) è invece inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché non dedotto con i motivi d'appello.
L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, dedotta con il motivo sub 4), è manifestamente infondata, dato che le relative proroghe furono debitamente autorizzate dal giudice per le indagini preliminari mediante i decreti emessi in data 3 novembre, 19 novembre e 1 dicembre 1992, che questa Corte, la scorsa udienza, si è premurata di acquisire.
Infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni formulata sub 5), perché la scadenza del termine di cui all'art. 407 cod.proc.pen. riguarda il compimento degli "atti di indaginè, tra i quali sicuramente non va collocata l'operazione di trascrizione delle intercettazioni.
Infondata è infine anche l'ultima eccezione, posto che nessuna norma impone di allegare agli atti del processo il decreto di nomina del presidente del collegio giudicante.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, ripristinata anche per i fatti relativi alle persone offese NA PA, PP RO e RN OR l'originaria qualificazione giuridica di concussione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999