Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1995, n. 9712
CASS
Sentenza 6 aprile 1995

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Le dichiarazioni rese dalla persona che, essendo già indiziata, doveva essere sentita fin dall'inizio con le garanzie previste per l'imputato, sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., anche nei confronti di tutti i coindagati per reati connessi o collegati; qualora le dichiarazioni, viceversa, siano rilasciate nel corso dell'esame da una persona legittimamente sentita come teste, ma non avvertita delle facoltà difensive una volta emersi elementi a suo carico, esse sono utilizzabili, in base al comma 1 della disposizione suddetta, nella parte in cui concernono soggetti diversi dal dichiarante e sono anche suscettibili di lettura, se assunte dal pubblico ministero o dal giudice, ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen..

Qualora l'imputato, già presente, rimanga volontariamente assente nell'udienza dibattimentale fissata per il suo esame, legittimamente il giudice dà lettura delle sue dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, come previsto dall'art. 513, comma primo, cod. proc. pen., senza procedere ulteriormente al detto esame nel corso della successiva prosecuzione del dibattimento; non può essere invocata in proposito, infatti, la nullità di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che concerne propriamente l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, ne' sussiste alcuna concreta menomazione del diritto di difesa potendo l'interessato avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni più opportune e di domandare per ultimo la parola ai sensi degli artt. 494, comma primo, e 523, comma quinto, cod. proc. pen..

La prova del legittimo impedimento che, ai sensi dell'art. 486, comma terzo, cod. proc. pen., in caso di mancata comparizione dell'imputato alle udienze successive alla prima, impone la sospensione od il rinvio, anche d'ufficio, del dibattimento, deve essere fornita dall'interessato, non essendo configurabile in capo all'organo giudicante alcun obbligo di procedere d'ufficio alla sua acquisizione quando questa sia in atti insussistente od insufficiente. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la prosecuzione del dibattimento nei confronti di un imputato di cui risultava documentalmente il ricovero in ospedale per malattia, senza che tuttavia la difesa avesse prodotto la certificazione sanitaria indispensabile per la valutazione e per il controllo da parte del giudice di merito della durata e della serietà dell'impedimento a comparire).

La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti, nonché dalla causale dei comportamenti delittuosi (reati-fine) in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di rilevare ciò che senza la sua identificazione resterebbe privo di significato.

Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso e lo abbia ignorato per colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/1995, n. 9712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9712
    Data del deposito : 6 aprile 1995

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