Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.
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- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 2. Archiviazione per particolare tenuità del fatto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2017, n. 10402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10402 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
10402718 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente -- Sent. n. sez. 1877/2017 SALVATORE DOVERE DANIELA RITA TORNESI REGISTRO GENERALE N.29950/2017 UGO BELLINI DANIELE CENCI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RE QUALE RAPPRES. PER PROCURA DELLA ESSELUNGA S.P.A nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ CU LA AL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...]( ROMANIA) avverso il decreto del 11/05/2017 del GIP TRIBUNALE di LATINA sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
PR.SIMONE PERELLI, lette/sentite le conclusioni del PG L'ANNULATIONTO SONA RINVIO сиб на Стобто し impoanno o It Rosti Doc Revvonition AL TRIBUNALE DI LATINA рог ATTI RI сопротопа QUANN n+~ и RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso de plano l'11 maggio 2017 il G.i.p. del Tribunale di Latina, decidendo sulla richiesta del Pubblico Ministero del 14 novembre 2016 di archiviazione del procedimento avviato per tentativo di furto aggravato all'interno di un supermercato con oggetto 94 confezioni di gomme da masticare del valore di complessivi 233,06 euro nei confronti di NU IA CA e di TU MA AN, richiesta fondata sulla ritenuta «particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p., tenuto conto dell'assenza di precedenti penali a carico dell'indagato e del modesto valore della merce di cui aveva tentato di impossessarsi» (così, testualmente ed integralmente, alla p. 1 della richiesta di archiviazione), ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta il 28 dicembre 2016 dalla persona offesa s.p.a. Esselunga, in persona del legale rappresentante ZO Nardi, e conseguentemente ha disposto l'archiviazione del procedimento.
2. Ricorre tempestivamente per la cassazione del provvedimento, tramite difensore di fiducia, la persona offesa, affidandosi ad unico motivo, ampiamente argomentato, con il quale denunzia inosservanza delle norme processuali per violazione dell'art. 411, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli art. 409, 410 e 127 cod. proc. pen. Sul presupposto che il Pubblico Ministero aveva fondato la richiesta di archiviazione non già su ragioni involgenti la fondatezza della notitia criminis, che non era stata messa in discussione, bensì sulla non punibilità delle persone sottoposte alle indagini (per svista deve ritenersi il P.M. usa il singolare) per - - sussistenza dell'ipotesi della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., evidenzia il ricorrente che erano state ampiamente enunciate nell'atto di opposizione della persona offesa le ragioni del dissenso, in conformità a quanto previsto dall'art. 411, comma 1-bis, cod. pen., introdotto dall'art. 2 del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, deducendo in proposito che l'offesa recata al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, contestata nella forma tentata, non poteva considerarsi di particolare tenuità, per le modalità della condotta, sicuramente volta, dato l'elevato numero delle confezioni oggetto dell'azione (ben 94) alla rivendita non autorizzata di gomme da masticare e non a sopperire ad un urgente bisogno e per la non esigua entità del danno (non inferiore a 233,06 euro) che sarebbe derivato se l'azione fosse stata portata a compimento. Ciò posto, lamenta il ricorrente che, sebbene fossero state puntualmente espresse nell'atto di opposizione le "ragioni del dissenso" di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., e finanche indicati l'oggetto dell'investigazione suppletiva e le indagini ulteriori ritenute utili e necessarie a supporto dell'assunto 2 della insussistenza della ipotesi di particolare tenuità del fatto, su cui era fondata la richiesta di archiviazione, il G.i.p. abbia ciononostante dichiarato inammissibile l'opposizione senza fornire una motivazione in merito alle deduzioni della parte offesa e agli elementi di prova suppletivi indicati, violando, in ultima analisi, con l'emissione di decreto inaudita altera parte, il diritto al contraddittorio della persona offesa, che avrebbe dovuto trovare il proprio naturale sviluppo nella fissazione di un'udienza camerale a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. Ad avviso di ZO Nardi, infatti, che richiama al riguardo recente giurisprudenza di legittimità, il modulo procedimentale dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 131-bis cod. pen. non può essere quello previsto dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen., come illegittimamente ed erroneamente ritenuto dal Giudice, bensì, appunto, quello previsto dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, a parziale deroga della disciplina generale, non richiede, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'indicazione, a pena di inammissibilità, di indagini suppletive, poiché è la stessa Procura della Repubblica che, nel richiedere l'archiviazione per la tenuità del fatto, parte dal presupposto della fondatezza della notizia di reato sulla base delle investigazioni già svolte. Comunque si evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p., la cui decisione viene sottoposta a severa critica, nell'atto di opposizione erano stati indicati mezzi di prova con la richiesta di audizione dell'addetto alla sorveglianza (vigilante Vincenzo Scarpato), a conoscenza diretta dell'episodio, al fine dell'esclusione, in tesi, della particolare tenuità del fatto.
3. Il P.G. della Corte di cassazione nel proprio intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. del 31 luglio - 1° agosto 2017 ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per quanto di competenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso della persona offesa è fondato e deve, quindi, essere accolto. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina mostra di non avere colto la differenza esistente tra la previsione dell'art. 410 cod. proc. pen. e quella dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
2.Appare opportuno, per maggiore chiarezza, riferire preliminarmente la parte saliente della motivazione di Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015, dep. 2016, P.O. in proc. Popilran, Rv. 266227 (la cui massima ufficiale recita: «In tema di 3 m opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa è tenuta ad indicare, a pena di inammissibilità, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131- bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall'art. 410, comma primo cod. proc. pen. per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversità tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse»), decisione richiamata anche dal ricorrente, poiché, con estrema lucidità, individua le differenze tra i due modelli procedimentali: ebbene, «Il d.lgv n 28/2015, introduttivo dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ha previsto la possibilità di anticiparne la relativa declaratoria alla fase delle indagini preliminari al fine di rendere più incisiva la finalità defiattiva e di alleggerimento del carico giudiziario cui è ispirata la riforma attuata dal citato decreto legislativo. A tal fine il legislatore ha inserito, nella previsione dell'art. 411 c.p.p., una nuova ipotesi di richiesta di archiviazione, "per particolare tenuità del fatto", ed ha introdotto nello stesso articolo un nuovo comma 1bis, che disciplina il relativo procedimento di archiviazione, caratterizzato dalla previsione di una necessaria interlocuzione dell'indagato e della persona offesa sulla richiesta del P.M., che li ponga nelle condizioni di contestare la particolare tenuità del fatto, l'indagato al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pianamente liberatorio, la persona offesa al fine di dimostrare che il fatto non è di lieve entità. La citata norma prevede difatti che sia alla persona offesa (anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 408 c.2 c.p.p.) sia alla persona sottoposta alle indagini il Pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ed entrambi potranno presentare opposizione nel termine di dieci giorni. E evidente, dunque, la differenza fra tale ipotesi di archiviazione e quella di cui all'art. 408 c.p.p.; quest'ultima presuppone l'infondatezza della notizia di reato per effetto della quale il PM chiede la chiusura del procedimento;
l'archiviazione per particolare tenuità del fatto presuppone invece l'esatto contrario, ovvero che il reato oggetto delle indagini sia stato commesso ma che, tuttavia, ricorra la causa di non punibilità prevista dall'art 131 bis c.p.p., in presenza della quale deve pervenirsi ugualmente alla chiusura del procedimento. Stante la diversità fra le due ipotesi di archiviazione, diverso è anche il contenuto dell'opposizione della parte offesa che, nel caso in esame, non deve essere diretta a dimostrare la commissione del reato perché è pacifico che esso sussiste, bensì a dimostrare che non ricorre la causa di non punibilità di cui 4 m all'art. 131 bis c.p.. introdotto dal citato d.lgs 28/2015, contestando quindi che il fatto possa ritenersi di lieve entità. E difatti, l'art. 410 c.p.p. prevede che con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, "l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova". L'art. 411 co 1 bis c.p.p. prevede invece che, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la parte offesa debba indicare "le ragioni del dissenso", ovvero contestare la sussumibilità della condotta nell'ipotesi di particolare tenuità prevista dell'art. 131 bis c.p.p.; attività ben diversa da quella richiesta dall'art. 410 c.p.p. alla parte offesa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Stante il diverso titolo della richiesta di archiviazione ex art. 411 c.p.p, rispetto a quella per infondatezza della notitia criminis prevista dall'art. 408 c.p.p., la persona offesa non deve dunque porre a fondamento dell'opposizione deduzioni inerenti la colpevolezza della persona indagata con l'indicazione di indagini suppletive e dei relativi mezzi di prova, come prescritto dall'art. 410 c.p.p,, ma deve controdedurre in merito alla sussistenza della speciale causa di non punibilità posta dal P.M. a fondamento della richiesta di archiviazione» (così nella parte motiva, "ritenuto in diritto", pp.
2-3 della richiamata pronunzia). Le argomentazioni che si sono testualmente riferite, condivise da pacifica giurisprudenza di legittimità, hanno condotto alle seguenti, ulteriori, puntualizzazioni: In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non può decidere "de plano" ma deve necessariamente fissare l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo ciò funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall'art. 411, comma 1bis cod. proc. pen., la cui inosservanza, pertanto, determina la nullità dell'eventuale provvedimento adottato» (Sez. 5, n. 26876 del 10/02/2016, P.O. in proc. Pjetrushi, Rv. 267261); «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen» (Sez. 5, n. 5 n 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010; in termini, Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Ruggiero, Rv. 268223); In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice può disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio a condizione che argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione e, segnatamente, in merito all'omessa indicazione delle "ragioni del dissenso" della persona offesa rispetto alla sussumibilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 6, n. 46277 del 12/10/2016, P.O. in proc. Synyava, Rv. 268269. 3. Tutto ciò premesso, passando a fare applicazione dei richiamati, condivisibili, principi nel caso in esame, si osserva come l'opponente abbia, in effetti, pienamente assolto all'onere sullo stesso incombente, rappresentando come gli indagati, nella sua prospettiva, abbiano posto in essere un fatto non riconducibile all'ipotesi di particolare tenuità, sia con riguardo alle modalità dell'azione sia con riguardo all'entità del danno che sarebbe derivato se essa fosse stata portata a compimento. In presenza di tali deduzioni volte a contrastare nel merito le ragioni poste a fondamento della estremamente scarna richiesta di archiviazione, appare - non pertinente la motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari, in quanto fondata su argomentazioni, peraltro assai vaghe e prive di aggancio al concreto caso in esame, inerenti la differente ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 410 cod. proc. pen. E' il caso, dunque, di precisare che nell'ipotesi di richiesta archiviazione per particolare tenuità del fatto, «compito del Gip è quello di valutare le fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa opponente (oltre che, eventualmente, dalla persona sottoposta alle indagini), nel contraddittorio nell'ambito di udienza camerale appositamente fissata, dal quale non può prescindersi in questa particolare ipotesi di opposizione all'archiviazione, ove vengano enunciate ed allegate ragioni di infondatezza dell'ipotesi ex art 131 bis c.p. posta a sostegno della richiesta di archiviazione. Fermo restando che il contenuto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 411 co 1 bis c.p.p. è costituito dalla "ragioni di dissenso" dell'opponente e non necessariamente "dall'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova" come invece richiesto dall'art. 410 c.p.p per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato» (così, persuasivamente, la parte motiva di Sez. 4, n. 8384 del 22/12/2015, dep. 2016, P.O. in proc. Popirlan, cit., p. 3 del "ritenuto in diritto"); sta comunque di fatto che la difesa della p.o., al fine di 6 m efficacemente contestare la valutazione di ipotizzata tenuità del fatto, ha indicato indagini suppletive tramite mezzi di prova tesi ad accertare l'inapplicabilità nel caso di specie della casa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (v. specc. le pp.
2-4 dell'atto di opposizione, ove si chiede di sentire a chiarimenti l'addetto alla sorveglianza Alessandro Carrai e di sentire ex novo l'ulteriore vigilante Vincenzo Scapato sulle modalità di agire di una delle indagate). A tale, legittima, richiesta il G.i.p. ha replicato evocando vaghi ed apodittici riferimenti all'insostenibilità dell'accusa in giudizio ed all'economia processuale, del tutto privi di pertinenza rispetto alla fattispecie in esame, e, così facendo, ha privato l'opponente del diritto, previsto dalla legge, al contraddittorio in udienza, così incorrendo in una nullità che è stata ritualmente dedotta dalla parte interessata.
4.Si impone, dunque, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti per l'ulteriore corso, affinché il G.i.p. del Tribunale di Latina faccia puntuale applicazione dei principi in precedenza richiamati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso. Così deciso il 29/11/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Daniele Cenci Rocco Marco Blaiotta ре Depositata in Cancelleria Oggi, -7 MAR. 2018 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciora 7