Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, nell'ipotesi in cui gli imputati detenuti, con posizioni processuali tra loro connesse e non separabili, assumano divergenti determinazioni in ordine alla possibilità dei rispettivi difensori di aderire all'iniziativa di protesta, prevale la volontà favorevole all'adesione all'astensione, con il conseguente obbligo, per il giudice, di differire la trattazione del procedimento nei confronti di tutti gli imputati, con sospensione dei termini cautelari e di prescrizione dei reati. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto nullo il provvedimento del giudice di primo grado, che, in presenza di divergenti determinazioni degli imputati, aveva, invece, disposto per tutti la prosecuzione della trattazione del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2015, n. 37286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37286 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 37 28 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N.583/2015 Dott. UMBERTO IO - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO VECCHIO - Consigliere - N. 49730/2014 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI - Dott. ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NO N. IL 11/03/1956 IO IO IO N. IL 22/02/1951 avverso la sentenza n. 1599/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 18/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monis fuelli che ha concluso per l'annullament con new delle feature of pri se seconds fres for befo re2Антвейно договно сде el rigelb del in po di giovane giorders Udito, per la parte civile, l'Avv. to forewe Borille ri s taplo dell'or. b CE Albouse the he chiesto la confermo ella sentempe Udit i difensor Avv. Domowe of Averou n home s s l'accople mento del maps. مهر Ritenuto in fatto 1.Con sentenza resa il 28 aprile 2012, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava NN IO RD, NO RD e RI RD colpevoli dei reati di concorso in tentato omicidio in danno di NC SI e IA MO, di detenzione, porto e ! ricettazione di arma comune da sparo clandestina ed il solo NO anche del reato di evasione, e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva, condannava NN IO RD alla pena di anni quindici mesi sei di reclusione, NO RD alla pena di anni quattordici mesi otto di reclusione e RI RD RI alla pena di anni tredici mesi otto di reclusione, oltre statuizioni accessorie e condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede civile oltre alla rifusione delle spese processuali, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in favore del SI e di euro 5.000,00 in favore della MO.
1.1Con sentenza resa in data 18 febbraio 2014 la Corte d'Appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, assolveva RI RD da ogni addebito per non aver commesso il fatto e NN IO RD dai delitti di detenzione e ricettazione dell'arma, riqualificava il delitto di tentato omicidio in danno di IA MO di cui al capo A) quale lesioni personali aggravate con esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e rideterminava la pena inflitta a NN IO RD in anni tredici, mesi cinque e giorni quindici di reclusione e quella inflitta ad NO RD in anni tredici e mesi cinque di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
1.2 La Corte di merito dapprima respingeva le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado sollevate dalle difese degli imputati, rilevando che: -l'incompatibilità del G.I.P. che aveva emesso il decreto di giudizio immediato dopo avere applicato la misura della custodia cautelare in carcere per gli imputati era stata tardivamente dedotta quale motivo nuovo oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen., commi 4 e 5, e comunque oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., comma 1; la questione era comunque infondata, dal momento che l'art. 34 cod. proc. pen. non contempla tale ipotesi di incompatibilità; -la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. in relazione all'art. 25 Cost. nella parte in cui non prevede tale ipotesi d'incompatibilità era irrilevante, stante la tardiva introduzione del tema;
-il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 22 marzo 2012, avanzata dai difensori di NO RD in relazione alla loro adesione all'iniziativa di astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, era stato motivato per il rifiuto, espresso dagli altri imputati, di consentire il differimento e per la mancata adesione all'astensione da parte dei difensori di costoro, nonché per la necessità di trattazione unitaria del processo per tutte le posizioni;
-le nullità verificatesi nel procedimento incidentale di ricusazione, a causa dell'omessa pronuncia sull'istanza presentata da RI RD e della mancata notificazione a tutte le parti del parere espresso dal P.G., effettivamente riscontrate dalla sentenza della Corte di Cassazione nr. 48755 del 29 novembre 2012, non impedivano la pronuncia della sentenza da parte del giudice 1 ricusato sebbene la questione non fosse stata risolta con decisione irrevocabile, secondo quanto affermato anche da Sez. Unite, nr. 23122 del 2011. 1.3 Condivideva quindi la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla scorta delle informazioni convergenti, fornite dal testimoni dell'accusa, degli accertamenti balistici e delle indagini sui residui di polvere da sparo, dai quali aveva desunto che, dopo una prima lite insorta tra le ore 12 e le 13 del 9 settembre 2010 per ragioni di vicinato tra NC SI e NN RD, l'alterco si era riacceso allorchè il primo, nel fare ritorno a casa dopo essersi recato a pesca col figlio CE e lo zio NN ED, con costoro a bordo della sua autovettura aveva imboccato la stradina che conduceva alla sua abitazione, trovandola momentaneamente ostruita dal ciclomotore lasciato appositamente in sosta dal RD;
ne era scaturita una colluttazione con spinte reciproche e la caduta a terra del RD, quindi, dopo che il figlio di questi RI, nel frattempo avvicinatosi, aveva consegnato una busta allo zio NO, affacciatosi sulla verandina dell'abitazione latitante la stradina, quest'ultimo aveva esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro il SI, che lo avevano attinto alla spalla ed al busto e lo avevano fatto cadere al suolo;
a quel punto, NO RD aveva consegnato l'arma al fratello NN, rimasto in strada, il quale a sua volta aveva esploso altri colpi contro il SI già a terra ferito per poi dirigere la propria azione contro la MO, nel frattempo sopraggiunta perché allarmata dalla lite e dagli spari e costei, dopo avere evitato i primi colpi esplosi al suo indirizzo da NN RD grazie ad una caduta accidentale, nel cercare di rialzarsi era stata attinta ad una gamba da quelli ulteriormente sparati da NO RD, dopo che questi, ancora sulla verandina, aveva nuovamente ricevuto l'arma dal fratello.
1.4 Dissentiva rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado quanto alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) commesso in danno di IA MO, riqualificato come lesioni personali aggravate in ragione della mancata prova del dolo diretto e della ritenuta sussistenza del dolo eventuale, incompatibile col tentativo ed al giudizio di responsabilità a carico di NN IO RD quanto ai delitti concernenti l'arma diversi dal porto in luogo pubblico.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati NN IO e NO RD.
2.1 NN IO RD a mezzo del difensore avv.to Ettore Aversano ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà per non avere la Corte di merito considerato che il ricorrente era risultato esente da particelle riconducibili allo sparo, circostanza indicativa della sua estraneità alla sparatoria, per la quale si era attribuito la responsabilità esclusiva il coimputato NO RD in modo spontaneo e non concordato, il quale aveva utilizzato l'unica arma rinvenuta, dalla quale erano stati esplosi tutti i colpi, mentre CE SI aveva smentito la madre allorchè costei aveva riferito di aver visto NN RD sparare, la testimonianza di NC SI avrebbe dovuto essere più attentamente valutata, posto che il ferimento ne aveva cagionato lo stato di choc ed alterato le sue facoltà percettive e di discernimento e quella di NN ED aveva attribuito al ricorrente il compimento di azioni in contrasto con quanto riferito dalle vittime, il suo racconto quanto alla partecipazione di RI RD era stato smentito da altri testi, 2 tanto che il predetto coimputato era stato mandato assolto, per cui la sua attendibilità era stata globalmente inficiata. b) La sentenza impugnata non ha verificato le ipotesi alternative a quella della colpevolezza del ricorrente, il quale dopo l'importante colluttazione col SI ed a causa dei colpi ricevuti poteva non essere in condizioni fisiche di sparare all'avversario. c) La Corte di merito ha evidenziato che dei quattro colpi di pistola, che il ricorrente avrebbe esploso contro il SI dopo avere ferito la MO, erano stati rinvenuti due fori, ma tale circostanza non rispondeva a verità, non era indicato l'atto che la confermava e non consentiva smentita alla difesa, né di ritenere assolto l'obbligo di motivazione, posto che la sentenza si era limitata a richiamare per relationem le argomentazioni di quella di primo grado d) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè di norme stabilite a pena di inutilizzabilità ed inesistenza della motivazione quanto alla deposizione di IA MO;
la stessa avrebbe dovuto essere esaminata nelle forme previste per il teste assistito e non si era considerato che l'esame era avvenuto dopo avere assistito alla deposizione del marito. e) Al ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche per mitigare la pena irrogatagli. Ad integrazione del ricorso originario, con successivo atto depositato il 28 ottobre 2014 la difesa ha depositato la trascrizione integrale dei verbali d'udienza indicati nel ricorso.
2.2 NO RD ha personalmente articolato i seguenti motivi: a) inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché di norme stabilite a pena di nullità, in relazione all'emissione, ex art. 453 cod. proc. pen., comma 1 c.p.p., di decreto di giudizio immediato c.d. "ordinario" da parte di giudice incompatibile per avere emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare ed, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art 34 c.p.p., in rapporto all'art. 25 Cost, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di G.I.P. chiamato a valutare l'istanza di giudizio immediato del magistrato che per i medesimi fatti abbia emesso ordinanza cautelare. Erroneamente la Corte di Appello non ha considerato che, stante la natura di atto a sorpresa del decreto di giudizio immediato, non era stato possibile proporre istanza di ricusazione e ha ritenuto che la questione proposta integri un'ipotesi di nullità relativa, soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 181 cod. proc. pen., mentre, riguardando profilo incidente sulla capacità del giudice, dà luogo a nullità assoluta, deducibile e rilevabile in ogni stato e grado del processo. b) Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché di norme stabilite a pena di nullità, in relazione all'emissione, ex art. 453 cod. proc. pen., comma 1 c.p.p., di decreto di giudizio immediato c.d. "custodiale", la cui configurazione normativa si pone in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 24 comma 2, 111 commi 1, 2 e 3 e 112 Cost.; in subordine, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 453, comma 1- bis e 455 comma 1 bis cod.proc.pen., per violazione del diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.), del principio del giusto processo (art. 111 comma 1 Cast), del principio di durata ragionevole del processo (art. 111 commi 2 e 3 Cast), nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art 112 Cost). c) Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché di norme 3 stabilite a pena di nullità, e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, all'udienza del 22.03.12, del legittimo impedimento dei difensori, stante la loro adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni di categoria;
la decisione impugnata è stata smentita dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite del 27/3/2014, che rende illegittimo il richiamo, operato in sentenza, a precedenti ormai superati ed il riferimento quale fattore "ostativo" alla diversa volontà espressa dagli altri coimputati ed all'impossibilità di trattazione separata, posto che nel caso non era prossima la scadenza del termine di prescrizione e di quello di durata della misura cautelare. d) Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, ed inesistenza della motivazione in relazione all'eccezione d'inutilizzabilità della deposizione dibattimentale della persona offesa IA MO per violazione degli artt. 197 bis c.p.p. e 149 disp. att. c.p.p., posto che costei risultava indagata in procedimento collegato, il nr. 7481/10 R.G.N.R., in rapporto col presente di "reciproca influenza probatoria" ex art. 371 comma 2 lett. b) ultima parte c.p.p. ed era stata esaminata dopo avere assistito alla deposizione dell'altra parte lesa NC SI. e) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie in atti, in relazione alla ritenuta sussistenza, quanto al fatto commesso in danno del SI, del dolo omicidiario c.d. "alternativo", in luogo del dolo eventuale, in contrasto con: -la previsione, in violazione del principio devolutivo, di un movente diverso da quello contemplato dall'accusa e dalla sentenza di primo grado, logicamente e giuridicamente inidoneo a sostenere l'accettazione dell'evento; -la mancanza di certezza scientifica, e quindi giuridica, circa il numero effettivo di colpi che avevano attinto la vittima, posto che le originarie sei ferite rilevate dal perito dr. Matarazzo devono essere ridotte in conseguenza dell'incidenza dei tubi di drenaggio e della caratteristica lineare delle ferite;
-la collocazione delle ferite in contrasto con la direzione dei colpi descritta dai testi d'accusa; -l'insanabile discrasia tra le risultanze scientifiche e quanto narrato dalla persona offesa in merito al numero dei colpi ricevuti in difformità dalle cicatrici rinvenute;
-la mancanza di qualsivoglia certezza probatoria in relazione al dato storico della effettiva pronuncia da parte di NN RD della frase "ancora sei vivo?" stante la notevole distanza tra lo sparatore e la vittima e comunque sua irrilevanza per la posizione del ricorrente, al quale, in difetto di un comune progetto premeditato, non potevano essere riferiti comportamenti esclusivamente posti in essere dal coimputato. f) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie in atti, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, operata in base a valutazioni astratte e senza considerare che la sparatoria era stata attuata dopo lo scontro fisico tra il SI ed il proprio fratello NN, risultato soccombente e caduto al suolo. I g) Inosservanza o erronea applicazione sia della legge penale ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione di cui al capo D) della rubrica: la Corte di merito, pur senza poter escludere che l'alterazione della pistola fosse stata compiuta dal ricorrente, ha invertito l'onere della prova richiedendo fosse la difesa a dimostrare tale operato, ritenendo, in difetto, integrata la fattispecie di ricettazione in base a mera presunzione, non giustificata da previsione normativa. h) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie in atti in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato per avere la Corte di Appello escluso rilievo alla confessione, sebbene fosse stata resa dall'imputato in un momento nel quale non erano stati accertati i profili balistici e la scansione degli eventi e fosse stata pienamente riscontrata. i) Inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze probatorie in atti, in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della riduzione di un terzo della pena, derivante dalla sussistenza dei presupposti di ammissibilità e fondatezza della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato;
le scarne considerazioni espresse nella sentenza non avevano tenuto conto della necessità della consulenza balistica di parte su accertamenti, non condotti dalla p.g., limitatasi, sul punto, a cristallizzare lo stato dei luoghi in via fotografica e cartacea, né dal consulente del P.M. che aveva condotto indagini di natura chimica sui soli reperti, mentre la consulenza Rapisarda era stata prodotta solo in avanzato stato dibattimentale e la relazione definitiva del dr. Faso era stata prodotta dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 453 cod. proc. pen., peraltro inconsistente ed incompleta, tanto da avere imposto la rinnovazione dell'istruttoria in appello. Inoltre, il Tribunale era incorso in errore allorchè aveva fondato il giudizio di non indispensabilità della richiesta istruttoria difensiva alle successive risultanze dibattimentali, mentre la valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi investigativi presenti al momento della richiesta era illogica e travisante e la pretesa del previo deposito di relazione scritta non teneva conto del ristretto lasso di tempo intercorso dalla notifica del decreto di citazione, che l'accusa aveva depositato soltanto una relazione preliminare priva di corredo fotografico e documentale, priva di valenza scientifica, e che le norme processuali pretendono soltanto l'indicazione delle circostanze sulle quali deve svolgersi l'esame dei consulenti, non già il previo deposito della loro relazione. I 3. Con successiva memoria, depositata il 22 aprile 2015, l'avv.to Domanico ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. -Quanto al terzo motivo, ha dedotto che le statuizioni delle Sez. Unite con la sentenza del 2014 hanno fortemente limitato la possibilità che il giudice apprezzi in via discrezionale se accordare o meno il rinvio dell'udienza e che la normativa di riferimento non contempla l'ipotesi che la volontà dei coimputati impedisca di esercitare il diritto di astensione, situazione non integrante l'indifferibilità della trattazione del processo, rappresentata soltanto dalla prossima scadenza dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari;
poiché all'udienza non differita si era svolta attività dibattimentale nell'assenza dei difensori, si era verificata la nullità assoluta ed insanabile degli atti. -In ordine al quinto motivo, ha richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. dell'ever to 38343 del 2014 circa gli indici rivelatori del dolo diretto, richiedente l'accettazione dell'e 5 antigiuridico e non del relativo rischio, applicabili al caso in relazione all'incertezza del movente ed al momento della sua emersione, al numero dei colpi esplosi, alla collocazione delle ferite ed ai dubbi insorti sulla pronuncia della frase da parte del coimputato "ancora sei vivo". -Quanto al sesto motivo, ha rappresentato che i futili motivi non sussistevano, avuto riguardo al momento in cui il fatto si è verificato ed alla natura dello stimolo esterno, mentre la presunta volontà di riaffermare il prestigio delinquenziale contro il SI è componente estranea al contesto di riferimento. -In merito al nono motivo, ha sostenuto che la decisione relativa alla richiesta istruttoria cui era condizionata l'istanza di ammissione al rito abbreviato non aveva considerato i profili di novità e decisività dell'indagine sollecitata, volta ad accertare direzionalità dei colpi esplosi, distanza tra sparatore e vittima, presenza di punti di impatto e funzionalità omicida della condotta di sparo, tutti profili utili ed idonei ad assicurare il completo accertamento dei fatti.
4. Con memoria successiva la difesa di NN RD ha articolato dei motivi nuovi sostenendo che: -l'accertamento stub non è stato valorizzato dalla Corte di Appello, ancorchè produttivo di risultato favorevole, risultando carente la motivazione al riguardo;
-non era stata considerata altra circostanza decisiva, in quanto, se come riferito dalle parti lese, i due fratelli RD avevano fatto fuoco con due diverse pistole, il mancato ritrovamento di quella utilizzata da NN dimostrava la sua estraneità al fatto, mentre quella impiegata dal coimputato era stata ritrovata al momento del suo arresto perché portata sulla sua persona;
-il numero di bossoli repertati sulla scena del crimine è pari a tredici ed essi risultano essere stati esplosi dall'arma rinvenuta, il che avvalora le proteste di innocenza del ricorrente. Considerato in diritto 1.Per ragioni di ordine logico, prima ancora che giuridico, vanno esaminate in via prioritaria le eccezioni processuali, proposte da NO RD, già sottoposte al vaglio della Corte distrettuale, la cui soluzione risulta giuridicamente corretta, ad eccezione che per quanto riguarda la questione sollevata col terzo motivo di gravame.
1.1 In primo luogo, detto ricorrente ha mosso contestazioni al decreto di giudizio 1 immediato, valevoli sia in relazione alla sua natura "ordinaria", che "cautelare", ma entrambe le doglianze non meritano accoglimento.
1.1.1 Quanto alla dedotta incompatibilità del G.I.P. per avere lo stesso magistrato già emesso provvedimento applicativo di misura coercitiva personale a carico degli imputati in riferimento ai medesimi fatti di reato, la Corte di merito ha già osservato come non sia dato rinvenire nell'art. 34 cod. proc. pen. alcuna previsione che sancisca la pretesa incompatibilità. Oltre alla correttezza in punto di diritto di tale rilievo, va aggiunto che l'omissione segnalata trova razionale giustificazione nella constatazione della natura del giudizio che il G.I.P. è chiamato a formulare per l'introduzione del rito immediato, che, senza esprimere alcuna valutazione circa la fondatezza della notizia di reato, funzionale al verdetto di responsabilità, è circoscritto alla verifica dell'ammissibilità della richiesta del P.M. ed alla pronuncia del decreto,) 6 atto di rilevanza endoprocedimentale, nel senso che dà impulso all'ulteriore corso del processo, senza definirne una fase o un grado e senza contenere vincolanti indicazioni sulla colpevolezza.
1.1.2 In senso conforme si è già più volte pronunciata questa Corte con orientamento uniforme e condivisibile, che ha vagliato la manifesta infondatezza anche dell'incidente di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con i precetti dell'art. 25 Cost. sulla base del rilievo dell'estraneità della fattispecie del decreto di giudizio immediato alle varie ipotesi in cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 155 del 20/5/1996), ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 34 per la mancata previsione dell'incompatibilità fra la funzione di giudice che ha emesso una misura cautelare e quello chiamato a celebrare il giudizio dibattimentale, il giudizio abbreviato e ad emettere sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, riti accomunati dall'idoneità dei provvedimenti giudiziali emessi a definire una fase del procedimento ed un grado di giudizio (Cass. pen. sez. 4 n. 49334 del 13/10/2004, Bosso ed altro, rv. 230218; sez. 3,, n. 5349 del 18/01/2011, P., rv. 249571; vedi altresì sez. 4, n. 393 del 12/03/1993, Mari, rv. 193905). Tali ineccepibili considerazioni non possono ricevere smentita dall'eccezione formulata in ricorso, che risulta genericamente proposta e comunque fondata su argomentazioni prive di qualsiasi pregio giuridico, atteso che: -la natura "a sorpresa" del decreto introduttivo del giudizio immediato non osta all'attivazione della procedura di ricusazione, che in concreto è stata esperita da NO RD e dai suoi coimputati con esito finale che non viene precisato, avendo preferito il ricorrente ignorare tale circostanza documentata;
-parimenti la sequenza procedimentale che omette la celebrazione dell'udienza preliminare non ha privato la parte della possibilità di sollevare tempestivamente, ossia entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato;
-in ogni caso, la situazione di incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen., per consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, non incide sulla capacità del giudice e non determina, pertanto, la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen., come del resto verificatosi nel caso in esame, in cui gli imputati non hanno subito alcun concreto pregiudizio alle loro facoltà difensive (Cass. sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, rv. 262780; sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, rv. 262870; sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, rv. 262302; sez. 1, n. 35773 del 05/07/2013, Riccardi, rv. 256299; : sez. 6, n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, rv. 257033; sez. 5, n. 40651 del 08/11/2006, Zonch, rv. 236307).
1.2 Il decreto di giudizio immediato viene censurato anche in riferimento alla sua natura "custodiale", non per carenza del presupposti normativi per la sua emissione o per difetti di natura formale dell'atto, quanto per le caratteristiche intrinseche dell'istituto giuridico, come delineato dal legislatore, in ragione dell'assenza del vaglio giurisdizionale in contraddittorio sulla richiesta del P.M.", tale da cagionare la violazione del diritto di difesa per l'omissione del 7 passaggio dall'udienza preliminare in assenza di un quadro probatorio di elevata persuasività e senza la possibilità che l'imputato offra al processo il proprio apporto personale o tecnico prima della decisione. Tali obiezioni assumono però un valore meramente astratto e non si traducono nella deduzione di specifici vizi della sentenza impugnata, il che di per sé ne pregiudica l'ammissibilità; in altri termini, il ricorso si limita ad una trattazione teorica dei caratteri dell'istituto, prescindendo dalla disamina del decreto di giudizio emesso a carico del RD e dalla prospettazione di effettivi pregiudizi che lo stesso avrebbe subito per effetto della sua pronuncia. Il che è tanto più rilevante in quanto, non soltanto nel primo grado di giudizio è stata dedicata ampia trattazione ai temi probatori implicati dal caso, ma anche la Corte di Appello ha rinnovato l'istruttoria su richiesta delle parti con rilevanti approfondimenti che hanno inciso in modo determinante sulle statuizioni adottate. Si ritiene comunque di esporre le seguenti precisazioni in punto di diritto per la loro refluenza sulla decisione da assumere in ordine alla questione d'incostituzionalità sollevata dal ricorrente.
1.2.1 Come già rilevato da questa Corte in plurime pronunce, la L. n. 92 del 2008 ha introdotto, con i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 453 cod.proc.pen., un'autonoma ipotesi di giudizio immediato rispetto a quello già delineato dal legislatore, applicabile nei casi in cui la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare;
l'istituto risponde all'esigenza di garantire la celebre definizione del processo, in modo da assicurare all'imputato la contrazione dei tempi di sottoposizione a cautela per effetto della protrazione delle indagini ed al sistema generale di impedirne la scarcerazione per decorrenza dei termini di durata della misura. Così permeata dal carattere di speditezza, in funzione della ragionevole durata del processo e della tutela della libertà individuale, l'introduzione del rito alternativo, che omette la celebrazione dell'udienza preliminare, è condizionata dal presupposto, previsto testualmente dall'art. 453 cod. proc. pen., comma 1-ter, che l'istanza sia formulata dal P.M. "dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame", sicchè, un'intempestiva iniziativa dell'ufficio requirente, anticipata rispetto alla conclusione del subprocedimento d'impugnazione cautelare o comunque in pendenza dei termini per la presentazione dell'istanza di riesame, dovrebbe comportare il rigetto della richiesta per difetto della imprescindibile condizione di legge. Si è correttamente affermato dalle prime pronunce occupatesi dell'istituto (Cass. sez. 3, nr. 41078 del 7/7/2011, Zappalà non massimata;
sez. 1, n. 2321 del 09/12/2009, Stilo, rv. 246036; sez. 1, n. 15239 del 7/12/2011, Gallo, rv. 252255) che il termine per proporre istanza di giudizio immediato "custodiale" non è ancorato al completamento delle indagini preliminari, quanto alla durata dello stato di privazione della libertà dell'indagato, sicchè il sistema processuale impone al p.m. di completare le indagini prima dell'emissione della misura custodiale stessa al fine di esercitare rapidamente l'azione penale sulla base del "fumus commissi delicti", come risultante dal superamento con esiti positivi della verifica condotta in : sede di riesame, ovvero dalla prestata acquiescenza da parte dell'indagato, che non ha esperito tale rimedio, eventi che in entrambi i casi offrono un riscontro di fondatezza allo schema 8 ред accusatorio.
1.2.2 Un ulteriore e decisivo apporto per la corretta esegesi dell'istituto in esame è stato offerto dal recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza 42979 del 26/6/2014, Squicciarino, rv. 260017, hanno rilevato come ogni decisione sulla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità del giudizio immediato, ordinario o cautelare che sia, competa in via esclusiva al g.i.p., il quale deve esercitare un controllo, non meramente formale, ma penetrante ed effettivo e respingere la domanda con la restituzione degli atti al p.m. -soggetto all'obbligo del rispetto delle disposizioni processuali sull'esercizio dell'azione penale anche quanto alle forme introduttive del rito immediato-, quando sia tardiva o ingiustificata per carenza della condizione dell'evidenza della prova. Si è dunque affermato che, poiché il decreto di giudizio immediato costituisce atto d'impulso all'ulteriore corso del procedimento, disponendone l'approdo al dibattimento, esso esaurisce in tal modo la sua efficacia ed esplica una funzione strumentale, concludendo una fase processuale senza condizionare l'eventuale pronuncia di condanna e senza compromettere i diritti di difesa dell'imputato, che al dibattimento con la piena estrinsecazione del contraddittorio ricevono il massimo possibile di tutela, sicchè ne va esclusa la sindacabilità da parte del giudice del dibattimento. La soluzione opposta, che consentisse, attraverso la verifica da parte di tale giudice e l'eventuale declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per mancato rispetto dei termini o per carenza dell'evidenza della prova, la regressione del procedimento all'udienza preliminare al di fuori dei casi di nullità assoluta degli atti, non potrebbe apportare alcun giovamento all'imputato, posto che le facoltà esercitabili in tale sede sono minori rispetto alle opportunità garantite nel dibattimento, cui nel sistema processuale di tipo accusatorio è assegnato un ruolo centrale, e che comunque tale opzione comporterebbe una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio a scapito prima di tutto dell'imputato.
1.2.3 Come evidenziato anche dai primi commentatori, le Sezioni Unite, nel tratteggiare i caratteri essenziali dell'istituto del giudizio immediato custodiale, hanno condiviso il rilievo, espresso da alcune sezioni (Cass. sez. 6, n. 35228 del 12/04/2013, P.M. in proc. Veseli, rv. 257079; sez. 2, n. 19666 del 27/03/2014, Ambrosio, rv. 259815), secondo il quale anche in questo caso è imposto al g.i.p. il riscontro dell'evidenza probatoria: poiché la misura coercitiva è finalizzata a soddisfare esigenze interinali nella pendenza del procedimento principale, esula dalla sua struttura e dalla sua funzione la valutazione circa l'utilità del giudizio dibattimentale. In altri termini, anche se la misura abbia raggiunto stabilità di effetti perché confermata in sede di riesame o non impugnata dall'interessato, essa esprime soltanto una qualificata probabilità di colpevolezza, non già una valutazione preventiva sull'evidenza della prova e soprattutto sulla superfluità del passaggio procedimentale dell'udienza preliminare. Tale affermazione riceve riscontro da un dato testuale, dal momento che la disposizione di cui all'art. 453 cod. proc. pen., comma 1-bis, esenta il P.M. che voglia procedere col rito immediato nei riguardi di indagato in stato di custodia cautelare dall'obbligo del rispetto del termine di cui al successivo art. 454, comma 1, non già dall'osservanza del requisito sull'evidenza probatoria. Oltre a ciò, si rileva che la disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 453 cod. proc. pen., non impone quale condizione di ammissibilità del giudizio immediato custodiale che la misura 9 limitativa della libertà personale sia divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia definitiva del giudice dell'impugnazione cautelare, la quale in ogni caso non potrebbe, per la sua natura Intrinseca, esprimere alcuna valutazione sul profilo della superfluità dell'udienza preliminare, tant'è che l'introduzione del rito può avvenire anche in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o nelle more della decisione del giudice di legittimità e deve essere negata solo se il titolo custodiale sia revocato o annullato per carenza di gravità indiziaria, secondo la previsione dell'art. 455 cod. proc. pen, comma 1-bis.
1.2.4 Da tali premesse discende decisa smentita dell'assunto difensivo, perché il compendio indiziario posto a fondamento della misura coercitiva non esaurisce l'ambito cognitivo devoluto al g.i.p. chiamato a decidere se ammettere il rito immediato: secondo le Indicazioni esegetiche offerte dalle Sezioni Unite, qui condivise e riaffermate, dovendo tale giudice verificare in via autonoma ed effettiva il rispetto dei termini di legge, lo stato restrittivo della libertà personale ed anche il diverso e più pregnante requisito dell'evidenza probatoria, resta escluso che nella disciplina normativa vigente sussista il dedotto "rigido condizionamento fra la procedura incidentale de libertate ed il procedimento principale" e che le valutazioni assunte in sede di delibazione sommaria cautelare condizionino quale esito necessitato ed ineludibile lo sviluppo del giudizio principale, ben potendo e dovendo il g.i.p. nell'ambito di una valutazione discrezionale respingere la richiesta di giudizio immediato nella riscontrata carenza delle condizioni legittimanti. Non sussiste poi nemmeno il lamentato contrasto tra l'istituto in esame ed i principi del giusto processo: l'omissione dell'udienza preliminare viene bilanciata dalla rapida sequenza degli adempimenti processuali con finalità di garanzia dello stato di libertà personale, senza al contempo comportare la compressione delle facoltà difensive, che, oltre alle impugnazioni esperibili nel sub-procedimento cautelare, possono essere esercitate con assoluta ampiezza, anche sotto il profilo probatorio, nella successiva fase giudiziale, sia che si celebri nelle forme dibattimentali, sia in quelle alternative del rito abbreviato. Né può ravvisarsi la denunciata violazione del diritto di difesa quanto alla possibilità di prepararne una adeguata in tempi così limitati: l'accelerazione dell'iter procedimentale giova all'imputato in stato di custodia che in tempi più rapidi del consueto può eventualmente ottenere l'accertamento della sua innocenza;
del pari del tutto inconsistente è la dedotta violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Come efficacemente già affermato da questa Corte (sez. 1, n. 15239 del 7/12/2011, Gallo, rv. 252255) con orientamento che si condivide, la norma processuale che subordina la richiesta di giudizio immediato nei confronti di chi si trovi sottoposto a custodia cautelare alla definizione del procedimento di riesame o al suo mancato esperimento non incide sull'assunzione dell'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, che, al contrario, avviene proprio con la formulazione della relativa richiesta, nè esclude la partecipazione del pubblico ministero al procedimento e nemmeno quella dell'imputato, che in seguito a decreto di giudizio immediato è citato a giudizio, così come il suo difensore.
1.2.5 I superiori rilievi indicano chiaramente la manifesta infondatezza della questione 10 d'incostituzionalità degli artt. 453 cod. proc. pen., comma 1-bis e 455 cod. proc. pen., comma 1-bis. Come del resto affermato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza nr. 371 del 18/7/2002, nonché nelle successive nr. 127 del 2003, 256 del 2003 e 52 del 2004, che hanno respinto per manifesta infondatezza la questione di incostituzionalità dell'art. 455 cod. proc. pen., sollevata per il giudizio immediato ordinario in riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 quanto alla mancata possibilità per l'imputato di intervenire prima della decisione del g.i.p. (vedi altresì ordinanza C.C. nr. 203 del 2002), la disciplina dell'istituto e la previsione del previo interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., cui è subordinata la valida introduzione del giudizio immediato, "assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato" (ordinanza n. 127 del 2003), senza sia necessaria la previsione dell'assegnazione di un termine per memorie scritte. Inoltre, si è affermato che "il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio... le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo". Va soltanto aggiunta una precisazione con riferimento al rito immediato custodiale;
in conformità alle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, si deve considerare che la decisione del g.i.p. è comunque preceduta dall'esercizio della facoltà d'intervento dell'imputato, come configurata dal legislatore nella fase prodromica all'introduzione del rito immediato, atteso che lo stesso è posto nelle condizioni di esercitare le sue facoltà di controdeduzione sui fatti dai quali emerge la prova evidente mediante interrogatorio preventivo alla formulazione della richiesta o la rituale notificazione dell'invito a comparire, se non accolto. Il contraddittorio tra le parti in riferimento all'ammissibilità del giudizio immediato si esplica secondo tale schema e non necessariamente attraverso il solo subprocedimento di riesame, presupposto non indefettibile, che può anche mancare quando l'interessato non lo attivi. Per tutte le considerazioni svolte deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso.
3. Col terzo motivo viene riproposta la questione di nullità degli atti processuali e della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento degli avv.ti Romeo e Monaco a comparire all'udienza del 22/3/2012 per effetto della loro adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'organizzazione di categoria.
3.1 E' noto che al riguardo si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali: "Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta 11 Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo, contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost." (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926). A tali conclusioni si è pervenuti, partendo dall'affermata condivisione del principio già enunciato dalla sentenza Sez. U., n. 26711 del 30/05/2013, Ucciero, rv. 255346, secondo il quale l'astensione collettiva dalla attività giudiziaria da parte degli avvocati costituisce "un diritto, e non semplicemente un legittimo impedimento partecipativo", munito di garanzia costituzionale sicchè, una volta verificato il rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme primarie e secondarie in materia, comprese quelle del codice di autoregolamentazione, dichiarato idoneo e pubblicato, non può residuare spazio, fuori da ipotesi eccezionali ed in limiti molto ristretti, per il riconoscimento di un autonomo potere giudiziale di bilanciamento dei valori costituzionali in possibile contrasto, quali quello individuale del difensore e quello collettivo alla regolare trattazione del procedimento, soprattutto a fronte della previsione di una serie di rimedi tali da incidere sul corso della prescrizione e della durata della misure cautelari e di adempimenti preliminari per manifestare adesione all'iniziativa di protesta e portarla a conoscenza anche delle altre parti. Invero, allo stato della legislazione, tale contemperamento risulta già effettuato dal legislatore con la previsione dell'adozione di codici di autoregolamentazione, dichiarati idonei dalla Commissione di garanzia.
3.2 A tali preliminari osservazioni di carattere generale va aggiunto che l'art. 3 del codice di autoregolamentazione provvede anche al bilanciamento tra il diritto di difesa e di azione di ciascuna parte e gli eventuali contrapposti interessi delle altre parti processuali, disponendo a tal fine: -al comma 2, che la dichiarazione di astensione regolarmente manifestata costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati di altre parti del medesimo procedimento non abbiano aderito a tale iniziativa, disposizione dichiarata applicabile a tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorchè non costituita parte civile;
-al comma 3, che, nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da difensore che non intende aderire all'astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di Indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed è tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa"; -al comma 4, in via conclusiva, che il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento, sia dal difensore di fiducia, sia da quello d'ufficio.
3.3 Di particolare importanza, per la decisione da assumere in questa sede, è l'art. 4, relativo alle prestazioni indispensabili in materia penale. La norma alla lettera a) dispone che l'astensione non è consentita quanto all'assistenza al compimento di atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo ed a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori di garanzia, all'incidente probatorio, ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi di urgenza, al giudizio direttissimo, al compimento di atti urgenti ex art. 467 cod. proc.pen., "nonchè ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi 12 durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni". Alla lettera b) esclude la facoltà di astensione nei procedimenti o processi con imputati "in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter, comma 5 (introdotto dalla L. n. 479 del 1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o di ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale". La disposizione dunque riconosce all'imputato in stato di restrizione della libertà personale di disporre a propria discrezione se consentire o meno al difensore l'astensione dalle udienze, ma non regola il caso in cui più imputati in custodia cautelare o in detenzione abbiano operato scelte contrastanti al riguardo e non detta esplicitamente criteri risolutivi del conflitto d'interessi così venutosi a creare.
3.4 E' quanto si è verificato nel caso di specie, nel quale la dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'organizzazione di categoria degli avv.to Romeo e Monaco era stata portata a conoscenza del Tribunale e delle altre parti in modo tempestivo e rituale e, mentre il ricorrente aveva adesivamente manifestato consenso al rinvio del procedimento, gli altri coimputati avevano assunto opposto atteggiamento ed indotto i loro difensori a dichiarare di non aderire all'astensione.
3.4.1 Al riguardo la sentenza impugnata ha offerto un'interpretazione dell'istituto ormai superata dalla pronuncia delle Sezioni Unite Lattanzio, laddove ha rilevato che, essendo tutti gli imputati detenuti e chiamati a rispondere di reati commessi in concorso tra loro “un'eventuale separazione della posizione del RD appariva in patente ed aperto contrasto con la previsione di cui al comma primo dell'art. 18 c.p.p., tenuto conto dello stato del processo in avanzata fase di istruttoria dibattimentale e delle evidenti esigenze imponenti il protrarsi della trattazione unitaria". In tal modo, senza evidenziare esigenze legate all'imminente scadenza dei termini di durata delle misure coercitive applicate agli imputati o dei termini di prescrizione dei reati loro ascritti, ossia senza riscontrare la ricorrenza delle specifiche condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 4 del codice di autoregolamentazione, ha ritenuto dovesse ricevere attuazione la volontà di NN e RI RD, favorevoli alla trattazione del procedimento. In tal modo la Corte distrettuale si è assegnata il compito di apprezzare in via discrezionale la ricorrenza dei presupposti per il corretto esercizio della facoltà di astensione dei : difensori in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza più recente e più autorevole di questa Corte e con la stessa "ratio" dell'art. 3 del codice di autoregolamentazione, il quale ai commi 2 e 3 espressamente assegna prevalenza alla rituale dichiarazione di astensione del singolo legale anche se altri difensori non vi aderiscano, consentendo la celebrazione del processo soltanto nei confronti della parte il cui patrocinatore non possa o non voglia astenersi a condizione che la relativa posizione sia suscettibile di trattazione autonoma e quindi stralciabile dalle altre. Tanto significa che, nell'opposta ipotesi, di posizioni tra loro connesse e non separabili, lo stato di privazione della libertà personale degli imputati, che abbiano assunto determinazioni divergenti in ordine alla possibilità dei loro avvocati di aderire ad iniziative di 13 ✓ protesta indette dalla loro categoria, non implica la prevalenza della volontà di quanti chiedano la trattazione del processo, dovendosi assegnare rilievo determinante al contrario intento degli altri ed al diritto legittimamente esercitato dai loro avvocati, assimilabile sotto il profilo degli effetti sul rapporto processuale al legittimo impedimento, cui deve seguire il differimento dell'udienza con sospensione dei termini di durata della misura in corso e dei termini di prescrizione dei reati.
3.4.2 La sentenza impugnata, come già quella di primo grado, è dunque incorsa nel vizio di violazione della legge processuale, causa di nullità assoluta ed insanabile degli atti, sicchè, per la sola posizione dell'imputato NO RD, vanno entrambe annullate con il conseguente rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per la rinnovazione del giudizio nei suoi riguardi.
4. Ad opposte conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la posizione dell'altro ricorrente, il cui ricorso va respinto perché privo di fondamento.
4.1 La sentenza impugnata ha già esaminato e disatteso con motivazione compiuta, logica e priva di contraddizioni la questione della rilevanza dimostrativa dell'accertata assenza di particelle di polvere da sparo sulla persona di NN RD, che ha ritenuto circostanza non dirimente per affermarne l'estraneità alla sparatoria compiuta in danno dei coniugi SI- MO. In particolare, ha apprezzato, sia la rivendicazione di responsabilità esclusiva proveniente dal coimputato NO RD, sia la testimonianza offerta da CE SI, elementi dai quali non ha ritenuto di poter desumere la prova a discarico pretesa dalla difesa, in quanto, sotto il primo profilo, ha evidenziato la non equiparabilità per efficienza dimostrativa dell'esito negativo a quello positivo della prova sui residui dello sparo, la cui assenza non equivale a certezza del mancato utilizzo di un'arma a fronte dell'inequivoca sua concorde indicazione quale sparatore, proveniente dalle persone offese e dal teste d'accusa ED. Ha offerto spiegazione della compatibilità di tali indicazioni con l'esito favorevole della prova "stub" per il possibile lavaggio accurato della cute delle mani, unica porzione corporea sottoposta a prelievo, e per l'impossibile verifica circa l'effettivo o meno lavaggio da parte del RD dopo l'episodio. La testimonianza resa dal figlio delle persone offese non offre a sua volta dati conoscitivi di decisiva rilevanza a favore della tesi difensiva: per quanto riportato nella sentenza di primo grado a pag. 33 risulta che il ragazzo aveva riferito di avere visto la madre in strada oggetto di colpi di arma da fuoco senza avere potuto vedere l'autore dell'azione per la posizione assunta: egli era, infatti, rimasto fermo sull'uscio di casa senza avere superato il cancello e non aveva raggiunto la strada. Emerge dunque la prova della diversa e più arretrata posizione del teste rispetto la madre e quindi della non coincidenza delle rispettive visuali, che del resto non gli aveva consentito nemmeno di vedere sparare soggetti diversi da NN RD, nonché la conferma da parte del giovane del punto in cui la MO si era trovata ed era caduta, della causa del suo ferimento e dell'antecedente della sparatoria. Pertanto, che egli non abbia visto NN RD sparare contro la madre non costituisce emergenza decisiva per negare che anche la diretta interessata non avesse percepito tale circostanza, che la difesa contesta con argomenti meramente congetturali quali la probabile focalizzazione della sua attenzione alla 14 ater protezione della propria incolumità più che alla persona dello sparatore.
4.2 Si assume poi da parte della difesa che anche la testimonianza di NC SI, laddove aveva riferito di avere visto NN RD sparare, prima contro la sua persona e poi contro la moglie, non sarebbe degna di fede perché il ferimento ne aveva provocato lo choc ed alterato le sue facoltà percettive e di discernimento. E' agevole rilevare che la sparatoria, per come ricostruita nella sentenza di primo grado, avvalorata poi da quella di appello, era iniziata e proseguita in un momento nel quale la vittima era perfettamente integra e lucida, quindi in grado di percepire gli accadimenti in corso, di cui ha offerto una descrizione che ha trovato riscontri puntuali sia negli accertamenti condotti dalla p.g., che nella deposizione della MO e del ED. Tanto consente di escludere una visione distorta o il fantasioso apprezzamento degli eventi soprattutto in ordine all'identità degli aggressori;
del resto, lo stato soporoso presente al momento del ricovero non viene riportato come totale incoscienza e comunque è stato causato dall'aggressione e dal dissanguamento durante il periodo di attesa dei soccorsi, concretamente prestatigli circa un'ora dopo il ferimento, mentre in precedenza il SI era stato talmente presente a se stesso da aver potuto portarsi dopo i primi colpi ricevuti ad opera di NO RD nei pressi della baracca in lamiera nel tentativo di sottrarsi all'azione di fuoco.
4.3 Il ricorrente denuncia poi la "labilità" delle testimonianze poste a fondamento del giudizio di colpevolezza, concentrando le proprie censure in modo particolare su quella resa da NN ED. In realtà, tali obiezioni non riescono a scalfire la correttezza medotologica del ragionamento probatorio e la logicità della relativa motivazione con la quale la Corte distrettuale ha confermato il valido utilizzo di tale fonte dichiarativa, dal momento che: a) l'attribuzione a NN RD da parte del teste di attività delittuose in contrasto con quanto rappresentato dal nipote e dalla di lui moglie viene affermata in modo del tutto generico, privo di riferimenti a specifici profili di divergenza;
b) la disposta assoluzione di RI RD per non aver commesso il fatto è frutto della constatazione, non già dell'acquisizione di prova certa della sua estraneità ai fatti, quanto dell'insufficienza e contraddittorietà della prova a carico in contrasto quanto alla posizione assunta dall'imputato con la narrazione offertane dal testi a discarico, tardivamente indicati nel grado d'appello e per l'incertezza sull'oggetto dall'imputato passato allo zio NO poco prima della sparatoria, constatazione che nel giudizio della Corte di Appello non ha comportato affatto l'inattendibilità di quanto riferito dal ED, ma soltanto la necessaria applicazione del principio "in dubio pro reo"; c) è perfettamente logica e plausibile l'esclusione di qualsiasi preventivo accordo o successivo allineamento dei testi SI e MO a quanto riferito dal ED sulla circostanza dell'impiego di due diverse pistole da parte dei RD e non di una soltanto, passatasi tra i due coimputati, come affermato dal ED e confermato dai rilievi balistici, nel senso che la discrasia su tale particolare non è stata ignorata, ma apprezzata piuttosto come sintomatica di genuinità delle rispettive deposizioni e risolta con il recepimento della versione fornita dal ED, essendo le due vittime state condizionate nel loro ricordo dalla pluralità degli sparatori, il che aveva ingenerato il convincimento dell'utilizzo di armi diverse da parte degl 15 stessi.
4.4 Va aggiunto che il ricorso in esame non si confronta criticamente con dati probatori di sicura acquisizione, che preferisce ignorare: si tratta delle risultanze degli accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria sul luogo del delitti;
al riguardo è stata valorizzata la deposizione del teste NE, le cui dichiarazioni sono analiticamente riportate nella sentenza di primo grado, che ha descritto l'accertamento di due giacimenti di fuoco situati in due punti diversi ed il rinvenimento sull'area teatro della sparatoria di una scia di bossoli collocati lungo la stradina in direzione dell'abitazione del SI e della MO, uno dietro l'altro per una lunghezza di 15- 12 metri circa come se chi aveva maneggiato la pistola avesse esploso più colpi in movimento, spostandosi verso la casa dei SI. Poiché dalle testimonianze escusse è emerso che NO RD si era sempre mantenuto per tutto il corso dell'azione all'interno della verandina dell'abitazione del fratello, dalla quale aveva sparato contro il SI e la MO, mentre NN RD si era trovato in strada, ove aveva ingaggiato l'iniziale colluttazione col SI ed poi aveva a sua volta fatto uso della pistola contro questi e contro la di lui moglie, dal posizionamento dei bossoli emerge la prova oggettiva dell'intervento di due sparatori posti in posizioni differenti rispetto al bersagli avuti di mira. E' questa l'unica spiegazione plausibile e razionale, coerente con l'ipotesi accusatoria, del fatto che la stessa arma abbia potuto espellere bossoli finiti al suolo a distanze via via crescenti o decrescenti rispetto alla posizione di NO RD: se costui avesse sparato sempre rimanendo all'interno del perimetro del piccolo terrazzino ove si era trovato, i bossoli avrebbero dovuto essere rinvenuti in quell'area e non disseminati secondo una linea di progressivo allontanamento da quel punto. Tale constatazione, che non è stata smentita nemmeno dal consulente tecnico di parte, non riceve alcuna spiegazione alternativa che possa incrinare la tenuta logica dell'analisi coordinata di tale emergenza, rapportata agli altri dati conoscitivi disponibili.
4.5 Si assume poi che all'esito della colluttazione ingaggiata col SI nella fase iniziale dell'episodio il ricorrente avrebbe riportato conseguenze tali da impedirgli fisicamente di agire sulla scena del crimine: risponde al vero che tra i due era insorta una lite, trascesa alle vie di fatto, ma nessun elemento probatorio attesta di lesioni riportate dall'imputato di tale gravità da porlo nell'assoluta inabilità di ricevere la pistola dal fratello e fare fuoco ripetutamente contro l'antagonista e poi contro la moglie;
per quanto riportato in ricorso, soltanto i due coimputati ne hanno riferito, mentre la descrizione dei suoi comportamenti ad opera dei testi a carico e soprattutto del ED parla soltanto di spinte reciproche e della caduta a terra del RD ed il referto medico stilato al momento dell'ingresso in carcere il 10/9/2010 attesta di mere escoriazioni al gomito, all'avambraccio ed alla gamba senza evidenziare trauma cranico o segni di colpi in grado di provocare una perdita di coscienza, secondo quanto riportato nelle due sentenze di merito, il che giustifica la mancata considerazione delle interessate dichiarazioni degli imputati, volte ad accreditare uno stato di inabilità all'azione omicidiaria tentata, non avvalorato da alcun elemento oggettivo e smentito dalle altre fonti dichiarative.
5. Col terzo motivo di gravame la difesa si duole dell'utilizzo probatorio di atti processuali dal contenuto complesso per riferirsi alle dichiarazioni del SI, secondo il quale, dopo essere stato ferito dai colpi iniziali esplosi a breve distanza da NO RD ed essere caduto 16 terra, NN RD, acquisita l'arma dal fratello, si era rivolto contro la sua persona, indirizzando altri quattro colpi in corrispondenza della sua testa, due dei quali avevano impattato contro la baracca in lamiera nei pressi della quale egli era riuscito a portarsi e dicendogli "ancora non sei morto?". Ebbene, secondo la difesa non vi sarebbe alcuna prova agli atti di tali colpi;
dimentica però che, per quanto riportato nella sentenza di primo grado alle pagg. 55-56, -la cui motivazione è richiamata da quella della pronuncia di appello secondo una tecnica consentita di reciproca integrazione-, il teste NE ha descritto due punti di impatto degli ultimi quattro colpi esplosi contro il SI, rinvenuti sulla parete laterale della baracca in lamiera posta di fronte all'ingresso della via di accesso sulla destra e di tale ritrovamento l'accusa ha offerto riscontro documentale mediante la relazione sui rilievi tecnici, corredati da fascicolo fotografico. Tali elementi, che offrono un riscontro oggettivo alla rievocazione degli eventi, operata dal SI sull'esplosione di diversi colpi non andati a segno, sono dunque stati resi ritualmente accessibili a tutte le parti ed avrebbero dovuto essere oggetto di controprova o di deduzioni, del tutto mancate al processo. Né giova sostenere che, nonostante detta persona offesa avesse riferito dell'esplosione di una trentina di colpi, i bossoli rinvenuti erano stati soltanto tredici, corrispondenti ai proiettili dell'unica pistola impiegata: al riguardo la sentenza di primo grado a pag. 97 della sua motivazione espone quanto riferito dalla teste SA MO, accorsa sul luogo dopo la sparatoria, la quale aveva visto la moglie di NN RD raccogliere da terra dei bossoli ed intimare al figlio di fuggire per non essere arrestato;
tanto prova l'avvenuta alterazione della scena del crimine e priva di rilievo l'obiezione difensiva, che comunque non può negare la pluralità di colpi diretti contro entrambe le persone offese, attinte effettivamente soltanto da alcuni dei proiettili espulsi dall'arma.
6. Anche il quarto motivo, incentrato sulla pretesa inutilizzabilità della deposizione di IA MO, non contrasta efficacemente la decisione resa al riguardo dal Tribunale, cui implicitamente la Corte di Appello ha aderito: ripete eccezione già risolta e disattesa sulla base del rilievo dell'assenza di collegamento fra il presente procedimento e quello per ingiurie e minacce asseritamente rivolte dopo il fatto ad IA RD e della sua qualità di parte civile costituita, avente diritto a presenziare personalmente al processo anche durante l'espletamento dell'attività istruttoria. Tali puntuali osservazioni sono contrastate con la ripetizione pedissequa di censure che non hanno pregio nemmeno quanto al giudizio di attendibilità della teste, formulato all'esito di un attento vaglio di tutte le emergenze disponibili.
7. Anche sotto il profilo sanzionatorio le conformi sentenze di merito resistono alle critiche mosse dal ricorrente: la richiesta di mitigazione della pena inflitta viene prospettata in modo generico sulla base di argomentazione tautologica, per la quale "non vi è chi non veda" che il RD sarebbe meritevole di punizione meno severa. Per contro, i giudici di merito hanno evidenziato a suo carico un corredo di elementi di marcata negatività, rappresentati dalla biografia penale per essere stato egli già condannato per omicidio e porto di arma, commessi nel 1990, nonché per delitti contro la persona e contro il patrimonio, violazione norme sulla circolazione stradale, minaccia a pubblico ufficiale, violazione misure di prevenzione e falsa testimonianza, tali da giustificare la contestazione della recidiva pluriaggravata e specifica, dalla 17 compiuta evasione dagli arresti domiciliari per la commissione dei reati qui ascrittigli e dalla successiva fuga dal domicilio, dall'intensità del dolo e dalla banalità dei motivi che avevano ispirato condotte così efferate. Per le considerazioni svolte il ricorso proposto da NN IO RD va respinto con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio.
P. Q. M.
Annulla nei confronti di RD NO la sentenza impugnata e la sentenza emessa il 28-4-2012 dal Tribunale di Reggio Calabria e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione di detto Tribunale. Rigetta ricorso di RD NN IO e lo condanna al pagamento delle spese processuali ed a rifondere alle parti civili SI NC e MO IA le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Presidente Umberto RD Monica Bon Mindan mous your DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supreme di Cassazione - I" Sex. Penale - con sent. n° 14257/16 del 20/01/16 e dep. il 8/4/16 :LL Dispue correggern il dispritivo della sentenza in data 27.05.2015 della Corte di Cornazione - Priwa Sez. Penale e relativa al Proc. N° 49730/2014 su ricorso di RD TO nel senso che, ove scritto u ad altra Sezione di detto Tn huole», leggan 21 al Tribunale di Messina . REMA P Rome, 19 APR 2016 S U A Il Funzionario Giudiziario S A S Filippo GRECO