Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p., ritenendo la prova non evidente, rigetti una richiesta di giudizio formulata nei confronti di un indagato in stato di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 453, comma primo bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2013, n. 35228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35228 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 692
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 31328/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola:
avverso i decreti in data 11-7-12 e 18-7-12 del GIP presso il Tribunale di Nola;
visti gli atti, i decreti ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. FATTO E DIRITTO
1.-. Con decreto in data 11-7-12 il GIP di Nola ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di LI OB, agli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 322 c.p., comma 2, ed altro, ritenendo non evidente la prova a suo carico. Con decreto in data 18-7-12 il medesimo Giudice ha nuovamente rigettato la richiesta di giudizio, reiterata dal P.M.. 2 .-. Avverso tali decreti ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, chiedendone l'annullamento per inosservanza delle norme processuali e per abnormità.
3 .-. Il ricorso è infondato.
È pur vero che nel caso in esame il Giudicante ha disatteso l'orientamento di questa Corte in base al quale la L. n. 32 del 2008 ha introdotto una nuova figura di giudizio immediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare;
ipotesi nella quale non trova applicazione il presupposto della evidenza probatoria. Tuttavia i provvedimenti in esame (con i quali il G.i.p. ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di persona in stato di custodia cautelare ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis e comma 1 ter, non per l'assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requisito dell'evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1) non possono essere definiti abnormi (contra: Sez. 6, Sentenza n. 7912 del 20/01/2011, Rv. 249476, Guarcello e altri), in quanto non determinano stasi processuale, ben potendo il P.M. procedere altrimenti ((Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Toni).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013