Sentenza 4 giugno 2013
Massime • 1
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza dibattimentale di condanna emessa da un giudice che, in precedenza, aveva pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato).
Commentari • 2
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25013 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 04/06/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1026
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 29550/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KU MI N. IL 04/05/1958;
avverso la sentenza n. 437/2010 CORTE APPELLO di TRENTO, del 14/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Pollicini, che ha concluso come in ricorso. FATTO
UR IC veniva tratto al giudizio del Tribunale di Rovereto per rispondere del reato di cui agli artt. 81, 110 e 348 c.p., per avere concorso all'abusivo esercizio della professione di odontoiatra da parte di NI RO, quale intestatario di uno studio dentistico sito in Avio alla Via Regina Elena 14/c. All'esito del dibattimento il Tribunale, con sentenza del 04.02.2010, lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione e alla interdizione dall'esercizio della professione per il periodo di mesi quattro.
Si gravava il prevenuto e, con sentenza del 14.12.2011, la Corte di Appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado. Propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato il suo difensore, deducendo:
1)- che il giudice del Tribunale monocratico era incompatibile a decidere, essendosi già pronunciato sul fatto con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del NI, implicante logicamente anche la valutazione delle posizione dello Shkunko;
2)- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, essendosi ravvisata la responsabilità del prevenuto sulla base di condotte imputabili esclusivamente al NI;
3)- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Col primo motivo, invero, si denuncia una incompatibilità che doveva essere fatta valere con tempestiva dichiarazione di ricusazione. È noto infatti che l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p. (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010 - dep. 12/04/2010, Bonaventura e altro, Rv. 246716).
Col secondo motivo si contesta la valutazione che i giudici di merito hanno compiuto, senza vizi apprezzabili in questa sede, dei convergenti elementi comprovanti il concorso del prevenuto negli illeciti materialmente commessi dal NI.
Col terzo motivo, infine, si intendono sottoporre al giudizio di legittimità delle valutazioni, quali quelle relative alla concessione o meno delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che rientrano nella facoltà discrezionale del giudice e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità ove - come appunto nella specie (v. il richiamo alla gravità dei fatti e alla noncuranza delle regole e dei doveri connessi al ruolo) - corredate di una motivazione idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013