Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25013
CASS
Sentenza 4 giugno 2013

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L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a sentenza dibattimentale di condanna emessa da un giudice che, in precedenza, aveva pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di un coimputato).

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  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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  • 2Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2013, n. 25013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25013
Data del deposito : 4 giugno 2013

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