Articolo 111 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 121Articolo 111 bis
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 111. (( (Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro). )) (( 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, l'adozione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del rapporto di lavoro per le finalita' di cui all'articolo 88 del Regolamento, prevedendo anche specifiche modalita' per le informazioni da rendere all'interessato. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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