Sentenza 27 marzo 2014
Massime • 2
In caso di giudizio immediato "custodiale", permane, in capo al GIP, il controllo sull'evidenza della prova rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di colui che si trovi in stato di custodia cautelare.
Non implica violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. da parte del giudice del rinvio il rilevare d'ufficio una preclusione non presa in esame dalla sentenza rescindente ove tale preclusione non integri una "quaestio iuris" implicitamente presupposta dalla statuizione contenuta nella sentenza medesima. (In motivazione la Corte ha escluso l'operatività della preclusione, con particolare riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., qualora la declaratoria di non punibilità dipenda dalla decisione di una questione di diritto che implichi indagini non esperibili dalla Corte ovvero dalla soluzione di una questione di fatto).
Commentari • 2
- 1. Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediatohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2014, n. 19666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19666 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/03/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 706
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 18374/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB TT;
avverso l'ordinanza del 27.11.13 del Tribunale di Roma, sezione riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Villani Antonio, sostituto processuale dell'Avv. Balducci Paola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 30.11.12 il GIP del Tribunale di Roma emetteva a carico di MB US e di sua moglie AR FA un'ordinanza di custodia cautelare per vari fatti di corruzione commessi nell'ambito delle loro attività di dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole, ordinanza confermata in sede di riesame. A sua volta l'ordinanza del riesame era annullata senza rinvio - per l'assorbente rilievo dell'insussistenza delle esigenze cautelari, pur a fronte di una carente motivazione dei gravi indizi di colpevolezza - dalla Sez. 6, di questa S.C. con sentenza 8. 4.- 24.5.13 n. 22478. Nelle more di tale sentenza, l'8.2.13, permanendo all'epoca lo stato di custodia cautelare di MB US, il GIP del Tribunale di Roma accoglieva la richiesta di giudizio immediato avanzata dal PM. Il 17.12.12 il GIP dello stesso Tribunale aveva anche emesso decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di MB TT (figlia di MB US e AR FA), ritenuta fittizia intestataria del conto corrente 1000/6699 avente un attivo di Euro 330.000 circa, denaro in realtà appartenente, secondo la pubblica accusa, ai genitori della MB.
Tale misura patrimoniale era confermata dal Tribunale del riesame di Roma con ordinanza del 16.1.2013, che veniva poi annullata con rinvio dalla Sez. 6, di questa S.C. con sentenza n. 33145/2013, con la quale la Corte rilevava che nel frattempo era intervenuta la sopra ricordata sentenza n. 22478/13 di annullamento della misura personale nei confronti di MB US con incidenza anche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che vi era stata una nuova decisione del Tribunale del Riesame di Roma in tema di sequestro, con obiettiva incidenza sulla determinazione della somma da sequestrare.
Con la citata sentenza n. 33145/2013 la Sez. 6, di questa Corte disponeva, quindi, un nuovo esame della misura patrimoniale in ordine sia alla sussistenza di indizi di reato sia alla fittizietà dell'intestazione del c/c (rispetto ad una possibile donazione del denaro depositatovi) sia all'ingiustificata disponibilità patrimoniale in capo agli indagati e, conseguentemente, al valore equivalente in beni sequestrabili in funzione di una futura eventuale confisca.
Con ordinanza del 27.11.13 il Tribunale di Roma, sezione riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso il 17.12.12 dal GIP dello stesso Tribunale nei confronti di MB TT, ritenuta fittizia intestataria del c/c 1000/6699.
Tramite il proprio difensore munito di procura speciale oggi ricorre MB TT contro l'ordinanza 27.11.13 del Tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento per un solo articolato motivo, ossia per violazione dell'art. 321 c.p.p., art. 322 ter c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, art. 453 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p. e art. 627 c.p.p., derivante dall'omessa nuova valutazione della sussistenza degli indizi dei reati per i quali il padre della ricorrente è sotto processo, nuova valutazione resasi necessaria in forza del sopravvenuto annullamento della misura custodiale a suo tempo emessa nei confronti di MB US. Si sostiene in ricorso che tale nuova valutazione non può essere trascurata - contrariamente a quanto affermato dall'ordinanza impugnata - in ragione del mero sopravvenuto rinvio a giudizio di MB US, essendosi trattato di giudizio immediato che, in forza del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p., ha privato il GIP di ogni potere di controllo sulla richiesta avanzata dal PM a seguito di misura cautelare;
diversamente opinando - conclude il ricorso - si dovrebbe ammettere la teorica possibilità di precludere una delibazione, magari innanzi alla Corte Suprema, in materia di indizi sol per l'intervenuto passaggio del procedimento alla fase dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è infondato.
Si premetta che nei confronti di MB US si è proceduto nelle forme del giudizio immediato ai sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p. prima che venisse emessa la citata sentenza n. 33145/2013 della Sez. 6, di questa Corte. Ora, in sostanza le argomentazioni svolte in ricorso impongono di rispondere a due interrogativi: se l'instaurazione del giudizio immediato c.d. cautelare già avvenuta prima della sentenza rescindente (la summenzionata sentenza n. 33145/2013 la Sez. 6 di questa Corte) implichi una preclusione rispetto ad una nuova delibazione circa il fumus di reato (che è quanto basta ai fini di una misura cautelare reale) in sede rescissoria (come ritenuto dall'ordinanza impugnata) e, in caso di risposta affermativa, se tale preclusione non rilevata dalla sentenza rescindente possa essere rilevata da parte del giudice del rinvio senza che ciò importi violazione dell'art. 627 c.p.p.. Ritiene questa Corte che al primo interrogativo debba darsi risposta affermativa.
Si cominci con il rammentare il principio generale per cui il rinvio a giudizio dell'imputato disposto a conclusione dell'udienza preliminare, implicando un accertamento positivo della sussistenza di elementi tali da integrare quella qualificata probabilità di affermazione della responsabilità richiesta affinché si possa configurare il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p., preclude, in assenza di fatti nuovi sopravvenuti (la cui delibazione resta affidata al giudice del dibattimento), la possibilità di rimettere in discussione il requisito medesimo. È quanto hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 38 del 25.10.95, dep. 27.11.95, sebbene tale arret non abbia sopito i contrasti giurisprudenziali a riguardo. In quella occasione la Corte ha altresì precisato che analoga preclusione sussiste tutte le volte in cui la rivalutazione della gravità degli indizi si risolva in un contrasto con altre statuizioni, adottate da organi giurisdizionali nell'ambito dello stesso processo, a fondamento delle quali sia posta, in modo esplicito o implicito, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
ed ha indicato, fra queste, la sentenza di condanna, l'instaurazione del giudizio direttissimo, nonché il decreto che dispone il giudizio immediato, che è basato sulla "evidenza della prova" riscontrata dal giudice per le indagini preliminari. A maggior ragione ciò deve valere quando sia richiesto il mero fumus del reato (come nel caso di misura cautelare reale).
Nè i termini della questione sostanzialmente mutano quando il giudizio sia stato richiesto ai sensi del combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p., che - contrariamente a quanto si suppone in ricorso - non priva il GIP di ogni possibilità di controllo sull'istanza del PM.
È pur vero che la richiesta di giudizio immediato nei confronti di persona in stato di custodia cautelare per il reato in relazione al quale si procede viene rigettata dal GIP ove l'ordinanza che dispone la custodia cautelare sia stata revocata oppure sia stata annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per annullamento della misura custodiale, come statuito dall'art. 455 c.p.p., comma 1 bis e ribadito da Cass. Sez. 2, n. 15578 del
13.12.12, dep. 4.4.13 (che è la sentenza invocata in ricorso). Ma il fatto che il GIP debba rigettare la richiesta di giudizio immediato basata unicamente su titolo custodiale che, poi, sia stato annullato per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non dimostra l'esattezza della proposizione reciproca, ossia che egli debba necessariamente accogliere tale richiesta in ipotesi di permanenza del titolo custodiale medesimo, anche perché quest'ultimo è funzionale, nell'ottica dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, solo ad esonerare il PM, nel formulare la richiesta di giudizio immediato, dal rispetto dei termini di cui all'art. 454 c.p.p., comma 1, non anche ad esonerarlo dall'evidenza della prova.
D'altronde, è ius receptum che il c.d. giudicato cautelare non produce effetti ulteriori a quelli interni al relativo procedimento incidentale, esaurendo il proprio ambito con la pronuncia sulla misura cautelare.
E persino la stabilità endoprocessuale del c.d. giudicato cautelare è suscettibile di essere superata in presenza di fatti nuovi che giustifichino la rivalutazione di quelli già apprezzati (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 1, n. 19521, del 15.4.10, dep. 24.5.10). Ciò significa, in sostanza, che la permanenza della gravità indiziaria resta sempre oggetto di delibazione da parte del GIP anche in caso di richiesta di c.d. giudizio immediato cautelare. Diversamente, resterebbe menomato il principio di impermeabilità del processo rispetto agli esiti del procedimento cautelare, principio più volte statuito da questa Corte Suprema e ribadito anche dalla Corte cost. con sentenza 28.1.09 n. 121, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 c.p.p., comma 1 bis (inserito dalla L. n. 46 del 2006, art. 3). In conclusione, questo il principio di diritto da formularsi in relazione al primo interrogativo di cui sopra: "Il combinato disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis e art. 455 c.p.p. non priva il GIP del controllo sull'evidenza della prova a fronte di una richiesta di giudizio immediato avanzata nei confronti di persona che si trovi in stato di custodia cautelare".
Ciò significa che nel sistema non sussiste alcuna aporia interna al principio secondo cui, una volta introdotta la fase dibattimentale (anche se a seguito di richiesta di giudizio immediato c.d. cautelare), si verifica la preclusione affermata dalla citata sentenza n. 38/95 delle S.U., orientamento cui si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata e al quale va data continuità. Deve fornirsi risposta affermativa anche al secondo interrogativo, nei termini appresso chiariti.
Ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 4, nel giudizio di rinvio non possono proporsi (nè rilevarsi d'ufficio: cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, n. 47564 del 14.11.13, dep. 29.11.13) le nullità, anche assolute, o le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
Per accertare se e in che misura tale divieto si estenda anche ad una preclusione, già verificatasi prima della sentenza rescindente, come quella relativa ad un'ulteriore delibazione circa il fumus del reato una volta che si sia passati alla fase del giudizio (immediato o non), è opportuno riprendere la distinzione (di origine dottrinaria, valevole in ambito tanto civilistico quanto penalistico) fra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio.
Il primo si ha ove vanga accertato un vizio di attività, il che importa che il processo regredisca alla fase in cui il vizio medesimo si sia verificato, restituendo al giudice i poteri che gli competevano per celebrare ex novo il processo nel rispetto delle regole di rito.
Il secondo si realizza, invece, nel caso in cui il rinvio dipenda unicamente dai limiti cognitivi della Corte, che le impediscono di adottare una decisione sostitutiva di quella annullata. In entrambe le ipotesi l'ordinamento appresta, con l'art. 627 c.p.p., apposite regole per il giudizio di rinvio, in cui il giudice di rinvio ha sì gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, ma con le limitazioni stabilite dalla legge e dal dictum contenuto nella sentenza rescindente emessa dalla Corte Suprema, per sua stessa natura insindacabile.
Il primo limite derivante dall'insindacabilità delle decisioni della Corte è sancito dall'art. 627 c.p.p., comma 1, che ribadisce il tradizionale canone dell'irretrattabilità del foro commissorio. Da tale regola discende l'illegittimità del provvedimento con cui il giudice investito da sentenza di annullamento declini la competenza in favore di altro giudice, in assenza di fatti sopravvenuti, nonché la stessa impossibilità per la Corte Suprema di modificare la designazione ricorrendo al mezzo correttivo.
Ex art. 627 c.p.p., comma 3 il giudice di rinvio deve altresì uniformarsi alla sentenza della S.C. "per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa". Il principio di diritto va desunto dalla parte argomentativa della sentenza rescindente e va circoscritto alle enunciazioni che ne rappresentano la ratio decidendi.
Il vincolo, di portata endoprocessuale, nascente dall'obbligo di uniformarsi alla decisione sulle questioni di diritto decise dal giudice di legittimità viene meno in due casi: quando la legge su cui si fonda cessi di avere efficacia per abrogazione o per declaratoria di illegittimità costituzionale, o qualora intervenga un provvedimento legislativo di interpretazione autentica diversa da quella enunciata nella sentenza della Corte di cassazione. Il giudice di rinvio deve, pertanto, attenersi al principio di diritto anche nel caso di sopravvenuto mutamento di giurisprudenza, giacché la regula iuris fissata dalla sentenza rescindente costituisce una sorta di legge speciale, che può essere disattesa solo nei casi eccezionali appena indicati (estranei alla vicenda processuale in oggetto). Se il rinvio ha natura restitutoria è chiaro che in nessun caso il giudice di rinvio potrà riprodurre la medesima pronuncia già annullata.
Invece, in caso di annullamento per vizio di motivazione - con rinvio che è di tipo prosecutorio, come avvenuto nel caso di specie - se è vero che il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, è però altrettanto indiscutibile che ciò non gli sottrae la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato, con l'unico limite di non riprodurre i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.
In altre parole, egli può decidere in maniera conforme alla sentenza annullata, ma non può mai giustificare il proprio convincimento secondo lo schema logico ritenuto viziato e censurato dalla S.C. Questa regola si giustifica in considerazione del fatto che le sentenze del giudice supremo coprono il dedotto e il deducibile e, quindi, contengono un'implicita decisione negativa circa la sussistenza di una nullità o di un'inammissibilità. Ulteriore limite al potere del giudice di rinvio riguarda l'impossibilità di rilevare nullità o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, nel corso delle indagini preliminari o nello stesso giudizio di legittimità (v. art. 627 c.p.p., comma 4), limite che si estende - nonostante il silenzio normativo - anche all'inutilizzabilità di atti formati nelle fasi anteriori del procedimento e ciò in forza della necessaria intangibilità delle sentenze di questa Corte.
Altri limiti ai poteri cognitivi e decisori del giudice di rinvio possono derivare, per un verso, dall'annullamento parziale - che determina l'intangibilità di alcune parti della sentenza - e, per l'altro, dall'applicazione del divieto di reformatio in peius (ma queste sono evenienze estranee alla presente vicenda processuale). Ulteriore limite deriva dal c.d. giudicato implicito: esso dipende dalla portata del vincolo derivante dalla soluzione delle questioni di diritto.
Il problema si pone soprattutto in caso di annullamento totale con rinvio, ad esempio ove risulti che vi erano le condizioni per applicare l'art. 129 c.p.p.: in proposito la preclusione potrà ravvisarsi solo quando alla quaestio iuris non espressamente affrontata era implicitamente subordinata la statuizione contenuta nella sentenza rescindente.
Viceversa, il giudice di rinvio potrà applicare tale norma quando la declaratoria di non punibilità dipenda dalla decisione di una questione di diritto che implichi indagini non esperibili dalla Corte (ma anche questa ipotesi è estranea alla vicenda processuale in oggetto) oppure dalla soluzione di una quaestio facti. Nel caso di specie non si pone problema di eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p., ma di eventuale rivalutazione del fumus dei reati per cui si procede nei confronti di MB US. Ora, non può dirsi che ciò integrasse una quaestio iuris cui era implicitamente subordinata la statuizione contenuta nella summenzionata sentenza n. 33145/2013, poiché essa in realtà si è fermata ancor prima.
Per meglio dire, la pronuncia rescindente, rilevato che nel frattempo era intervenuto l'annullamento della misura personale nei confronti di MB US con incidenza anche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che vi era stata una nuova decisione del Tribunale del Riesame di Roma in tema di sequestro, con obiettiva incidenza sulla determinazione della somma da sequestrare, ha demandato al giudice del rinvio un nuovo esame, a 360 gradi, della misura patrimoniale, vale a dire riguardo a tutti i suoi presupposti (e cioè fumus dei reati, fittizietà dell'intestazione a MB TT del c/c rispetto ad una possibile donazione del denaro depositatovi, ingiustificata disponibilità patrimoniale in capo agli indagati e valore equivalente in beni sequestrabili in funzione di una futura eventuale confisca).
E il rinviare alla sede rescissoria una nuova delibazione (anche) del fumus dei reati non dimostra di per sè il necessario accertamento dell'inesistenza di preclusioni a riguardo (anche perché la sentenza n. 33145/2013 non menziona affatto il giudizio immediato già disposto, ne' se ne mostra in qualche modo avvertita), ma soltanto la necessità di esaminare tale profilo preliminarmente accertando se e in che misura lo stesso possa ritenersi già definito (ovviamente ai limitati fini del giudizio cautelare in corso).
In breve, nel caso di specie non risulta violato nessuno dei vincoli alla cognizione del giudice del rinvio enucleabili dall'art. 627 c.p.p. e dalla relativa elaborazione dottrinaria o giurisprudenziale.
Questo, dunque, il principio di diritto da affermare in relazione al secondo interrogativo: "Non implica violazione dell'art. 627 c.p.p. da parte del giudice del rinvio il rilevare d'ufficio una preclusione non rilevata dalla sentenza rescindente ove tale preclusione non integri una quaestio iuris implicitamente presupposta dalla statuizione contenuta nella sentenza rescindente medesima".
2- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Ex art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2014