Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2014, n. 19666
CASS
Sentenza 27 marzo 2014

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Massime2

In caso di giudizio immediato "custodiale", permane, in capo al GIP, il controllo sull'evidenza della prova rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di colui che si trovi in stato di custodia cautelare.

Non implica violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. da parte del giudice del rinvio il rilevare d'ufficio una preclusione non presa in esame dalla sentenza rescindente ove tale preclusione non integri una "quaestio iuris" implicitamente presupposta dalla statuizione contenuta nella sentenza medesima. (In motivazione la Corte ha escluso l'operatività della preclusione, con particolare riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., qualora la declaratoria di non punibilità dipenda dalla decisione di una questione di diritto che implichi indagini non esperibili dalla Corte ovvero dalla soluzione di una questione di fatto).

Commentari2

  • 1Art. 453 - Casi e modi di giudizio immediato
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato:
    Luca Carboni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Le Sezioni Unite della Cassazione, superando l'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza, hanno affermato, con la pronuncia in commento, che l'inosservanza dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Le stesse, però, hanno anche specificato che la decisione del g.i.p. non può essere oggetto di ulteriore sindacato da parte del giudice del dibattimento. Si tratta di una pronuncia particolarmente attesa, che svolge un'approfondita analisi di tale rito alternativo. Per renderne più agevole la comprensione, appare necessario riassumere i punti fondamentali della vicenda. Il pubblico ministero presentava …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2014, n. 19666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19666
Data del deposito : 27 marzo 2014

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