Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2008, n. 27239
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Sentenza 14 novembre 2008

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La legittimazione a proporre l'impugnazione spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata: pertanto, ove il procedimento di primo grado rivolto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione, ex art. 35, comma sesto, della legge 4 maggio 1983, n. 184, si sia svolto esclusivamente tra i genitori adottivi ed il P.M., senza la partecipazione del tutore o del curatore speciale in rappresentanza del minore adottato, quest'ultimo, una volta divenuto maggiorenne, non può proporre reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni, passato in giudicato, che abbia accolto l'istanza dei genitori adottivi, potendo far valere la questione se l'integrità del contraddittorio reclamasse la "vocatio in ius" del rappresentante legale del minore con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2008, n. 27239
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27239
    Data del deposito : 14 novembre 2008

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