Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
La legittimazione a proporre l'impugnazione spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata: pertanto, ove il procedimento di primo grado rivolto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione, ex art. 35, comma sesto, della legge 4 maggio 1983, n. 184, si sia svolto esclusivamente tra i genitori adottivi ed il P.M., senza la partecipazione del tutore o del curatore speciale in rappresentanza del minore adottato, quest'ultimo, una volta divenuto maggiorenne, non può proporre reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni, passato in giudicato, che abbia accolto l'istanza dei genitori adottivi, potendo far valere la questione se l'integrità del contraddittorio reclamasse la "vocatio in ius" del rappresentante legale del minore con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2008, n. 27239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27239 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL AN AR (già AR AR IE), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Izzo Antonella, elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Altieri Antonella in Roma, Viale America, n. 11;
- ricorrente -
contro
GL RO e ES NN;
- intimati -
e nei confronti di:
PUBBLICO MINISTERO presso la Corte d'appello di Napoli, in persona del Procuratore Generale della Repubblica, e adozione internazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, in persona del Procuratore Generale della. Repubblica;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, depositato in data 23 gennaio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2008 dal Consigliere relatore Dott. Giusti Alberto;
udito l'Avv. Izzo Antonella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciccolo Pasquale Paolo AR, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - il Tribunale per i minorenni di Napoli, con decreto in data 28 aprile 2004, provvedendo sul ricorso dei coniugi AG RO e SS NN nel contraddittorio con il pubblico ministero, ordinava, in accoglimento dell'istanza, di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione del minore AG AN AR, già IU AR IE, nato a [...] il [...], nei registri dello stato civile del loro Comune di residenza, e dava disposizioni in ordine all'allontanamento del predetto minore dalla residenza familiare e al di lui collocamento.
2. - Divenuto maggiorenne, AG AN AR proponeva reclamo avverso detto decreto in data 10 agosto 2007. 3. - La Corte d'appello di Napoli, sezione per i minorenni, con decreto depositato il 23 gennaio 2008, ha dichiarato inammissibile il reclamo per tre ordini di motivi: (a) perché proposto da persona non legittimata;
(b) perché presentato fuori termine;
(c) perché comunque diretto ad ottenere la trascrizione di un atto revocato, e quindi non più efficace.
3.1. - Sotto il profilo del difetto di legittimazione, la Corte di Napoli, nella sua composizione specializzata, ha rilevato che il decreto del Tribunale per i minorenni poteva essere impugnato soltanto dal pubblico ministero, quale garante, nel confronti dello Stato italiano, dello svolgimento del procedimento in senso conforme alle leggi in materia ed all'interesse superiore del minore. La Corte partenopea ha altresì escluso che ricorresse la necessità della nomina, nel procedimento di prime cure, di un tutore provvisorio per il minore straniero.
Tale nomina - ha precisato la Corte territoriale - non è prevista dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 35, comma 6, per le ipotesi, come quella di specie, in cui dell'adozione pronunciata all'estero non può essere ordinata la trascrizione perché l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.
3.2. - Anche ove si ritenesse "applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dalla L. n. 184 del 1983, comma 4, e, quindi, nullo il decreto reclamato, in quanto emesso a seguito di un procedimento svoltosi in assenza di un tutore provvisorio del minore, che rappresentasse i suoi interessi in conflitto con quelli dei genitori adottivi", e si giudicasse "detto decreto impugnabile dal AG, una volta divenuto maggiorenne", il reclamo, ad avviso della Corte d'appello, sarebbe comunque inammissibile, "perché diretto a rendere efficace nell'ordinamento italiano, attraverso la trascrizione, un provvedimento adottivo non più efficace, nemmeno allo stato di origine del reclamante".
Sotto questo profilo, la Corte d'appello ha rilevato che, su richiesta del pubblico ministero, il Tribunale regionale polacco di Jaworzno, con sentenza del 31 dicembre 2004, aveva risolto l'adozione piena del minore AG AN AR (già IU AR IE), disposta dal medesimo Tribunale in data 13 agosto 2003, avendo ritenuto la sussistenza di gravi motivi, in base all'art. 125, par. 1, del codice di famiglia polacco. In detta sentenza, emessa a seguito di un processo nel quale il minore era stato rappresentato dall'Istituto distrettuale di tutela e di educazione in Jaworzno, nominato suo curatore dall'autorità giudiziaria competente, il predetto Tribunale regionale aveva individuato i gravi motivi, di cui al citato art. 125 del codice della famiglia, nel comportamento del minore, aggressivo ed ostile verso i genitori adottivi, reiterato nonostante le misure di sostegno prese dai servizi sociali italiano, comportamento che aveva determinato la cessazione della convivenza e la dissoluzione del legame affettivo con i medesimi e che aveva fatto venir meno, nella specie, la funzione sociale dell'adozione, tanto più che il minore aveva mostrato lo stesso comportamento aggressivo e conflittuale anche nei confronti dei coniugi RU HE e NZ GI, genitori del suo compagno di scuola GI, ai quali era stato successivamente affidato dal Tribunale per i minorenni di Napoli e che, in linea di principio, sarebbero stati anche propensi ad adottarlo.
3.3. - In ogni caso, la Corte d'appello, ad abundantiam e nel merito, ha ritenuto infondate le doglianze del reclamante in ordine all'illegittimità del decreto, sollevate sotto il profilo della violazione dell'interesse superiore del minore nonché della contraddittorietà e della lacunosità del provvedimento medesimo. Secondo i principi ispiratori della L. n. 184 del 1983 e della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, la funzione fondamentale dell'adozione - ha precisato la Corte territoriale - è quella di assicurare al minore, privo di un'idonea famiglia, l'affetto e il sostegno di una famiglia sostitutiva, necessari per la sua serena ed ottimale crescita psicofisica, rivestendo valore secondario l'interesse del predetto a vivere una vita agiata, a succedere nei beni economici dei genitori adottivi, a ricevere tutti gli altri benefici materiali connessi all'acquisto dello stato di figlio legittimo.
Secondo la Corte di merito, nella specie l'impossibilità di instaurare e consolidare un normale rapporto di convivenza familiare è dipeso, in maniera preponderante se non esclusiva, dal comportamento oppositivo e ribelle del minore, continuato anche dopo gli interventi di sostegno attuati dai servizi territoriali. Costui, invero, non avendo superato il lutto per la perdita dei suoi genitori naturali e, in particolare, della madre, verso la quale nutriva affetto e, nel contempo, odio, verosimilmente per la dipendenza della medesima dall'alcool e per la sua vita dissoluta, ne' essendo stato preparato all'adozione da parte di coniugi stranieri, sentendosi, peraltro, ancora di nazionalità polacca, rifiutava di conoscere i coniugi AG - SS come suoi genitori adottivi, nonché di sottostare alla loro potestà, ponendo in essere varie fughe dalla casa dei medesimi, rincasando ad ora tarda, rifiutando di inserirsi nell'ambiente scolastico, simulando atti autolesionistici, ingiuriando e minacciando verbalmente e con il coltello i predetti, sì da indurii a chiudersi a chiave, di notte, all'interno della loro camera da letto, per timore che il figlio adottivo attuasse nei loro confronti le minacce rivolte.
La Corte di Napoli ha infine osservato che il decreto reclamato - emesso entro l'anno dalla data del provvedimento straniero di adozione, e quindi nell'ambito del periodo di osservazione del nuovo rapporto familiare, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 34, per l'adozione degli eventuali opportuni interventi, nel caso si ravvisino difficoltà di integrazione familiare e sociale da parte dell'adottato medesimo - è sorretto da una motivazione chiara e precisa, avendo il Tribunale per i minorenni individuato la contrarietà della prosecuzione del rapporto adottivo del minore con i coniugi AG - SS nell'impossibilità di creare una relazione parentale ed una convivenza serene tra gli stessi, a causa dei comportamenti oppositivi, inaffettivi e ribelli del predetto minore.
4. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello, sezione per i minorenni, AG AN AR ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 ed il 21 marzo 2008, sulla base di undici motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., e della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 34 e 35, come modificati dalla L. 31 dicembre 1998, n. 476, e delle disposizioni normative connesse e richiamate, il ricorrente pone l'interrogativo se nelle procedure camerali innanzi al Tribunale per i minorenni il minore, adottato all'estero in un Paese aderente alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, sia o meno portatore, dal suo ingresso in Italia ed al pari dei genitori adottivi, di diritti soggettivi ai quali deve essere riconosciuta effettività sostanziale e processuale autonoma rispetto ai genitori adottivi. Secondo il ricorrente dovrebbe provvedersi alla nomina di un tutore del minore se egli è in conflitto di interessi con i genitori adottivi e si controverta dell'eventualità di non disporre la trascrizione del provvedimento straniero di adozione, dovendosi riconoscere al minore ultraquattordicenne, a pena di nullità assoluta, il diritto inviolabile di partecipare personalmente al procedimento, di manifestare la volontà e di esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere nei suoi riguardi. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 24 Cost.. Ad avviso del ricorrente, il minore ha la legittimazione a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento camerale che incide sui suoi diritti soggettivi e sul suo status di figlio adottivo entro i termini prescritti dalla legge, decorrenti dal conseguimento della maggiore età, qualora, come nella specie, nel procedimento di primo grado non sia stato nominato un tutore del minore ed egli non sia stato in condizioni di esprimere personalmente la sua volontà o di manifestare il suo parere circa i provvedimenti che lo riguardano. Il terzo mezzo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.100, 101 e 739 c.p.c.. Il decreto impugnato si sarebbe allontanato dal principio per cui va riconosciuto al minore adottato la legittimazione a proporre reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento pronunciato dal Tribunale per i minorenni ad istanza dei genitori adottivi, se incidente sui suoi diritti soggettivi ovvero sul suo status di figlio adottivo e sulla cittadinanza, qualora detto provvedimento sia stato emesso, in assenza della nomina di un curatore speciale, all'insaputa del minore e a lui non sia mai stato comunicato o notificato.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 184 del 1983, artt. 34, 22, 23 e 24, nonché della cit. L. art. 35, ci si duole che la Corte di Napoli abbia escluso che la nomina di un tutore provvisorio sia prevista dal citato art. 35, comma 6.
Il ricorrente sostiene che, nell'ambito del procedimento di adozione internazionale, il Giudice minorile ha la facoltà di incidere sul vincolo adottivo, ordinando l'allontanamento del minore dalla famiglia e la non trascrizione dell'adozione medesima, soltanto dopo avere proceduto all'audizione del minore (se già quattordicenne) e previa preliminare nomina del tutore per il minore.
Il quinto mezzo è rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 26 della Convenzione de L'Aja 29 maggio 1993". Ad avviso del ricorrente, il riconoscimento del vincolo adottivo e di filiazione perfezionato nello Stato di origine del minore può essere rifiutato dal giudice minorile dello Stato contraente soltanto allorché l'adozione sia contraria all'interesse pubblico, e sempre che si provveda alla preventiva audizione del minore medesimo e alla nomina di un tutore.
Con il sesto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 35, e della L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 37. Secondo il ricorrente, i Giudici minorili avrebbero dovuto uniformarsi alla L. n. 149 del 2001, art. 37, consentendo preliminarmente al minore, al pari dei genitori, di partecipare al procedimento munito di difensore.
Il settimo motivo censura il decreto impugnato là dove la Corte d'appello ha ritenuto il reclamo inammissibile perché comunque diretto ad ottenere la trascrizione di un atto revocato, e quindi non più efficace. Prospettando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 51, della L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 64 e
65, nonché degli artt. 6, 7 e 8 c.c., in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 27, il ricorrente sostiene che la revoca dell'adozione pronunciata all'estero senza la partecipazione personale dell'adottato e senza garantire all'adottato medesimo il diritto di esprimere il parere anche in ordine all'uso del nome è da ritenersi nulla ed inefficace in Italia, tanto più quando la stessa non sia stata mai notificata all'adottato.
L'ottavo motivo (nullità del decreto di primo grado e del relativo procedimento con tutti gli atti conseguenti) censura che nel procedimento de quo non sia stato acquisito il parere del minore ultraquattordicenne. Ciò avrebbe determinato la nullità assoluta del procedimento e di tutti gli atti successivi.
Il nono motivo prospetta nullità della decisione e del procedimento di secondo grado per violazione degli artt. 132, 156 e 738 c.p.c.. Il provvedimento emesso dalla Corte territoriale, avente carattere decisorio e definitivo, sarebbe viziato per la mancata indicazione delle conclusioni del pubblico ministero, ritualmente convocato per l'udienza del 31 ottobre 2007.
Con il decimo motivo si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla ricerca delle motivazioni che hanno indotto i Giudici a disporre e confermare la non trascrizione dell'adozione. Il decreto impugnato non prenderebbe in considerazione il superiore interesse del minore ed i suoi inviolabili diritti. L'undicesimo motivo prospetta il vizio di insufficiente e illogica motivazione, per avere la Corte d'appello trascurato di esaminare il materiale probatorio presente in atti.
2. - L'esame del primo, del secondo e del terzo motivo - i quali, stante la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente - è prioritario in ordine logico, giacché con essi si censura la statuizione di inammissibilità adottata dalla Corte territoriale in ragione della presentazione del reclamo da parte di soggetto non legittimato.
Le doglianze sono infondate.
È pacifico che il procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, diretto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione del minore AG AN AR, della L. n. 184 del 1983, ex art.35, comma 6, si è svolto nel contraddittorio tra i genitori adottivi che avevano presentato l'istanza - i coniugi AG RO e SS NN - ed il pubblico ministero.
È altrettanto indiscusso che al procedimento di primo grado non hanno partecipato, in rappresentanza del minore adottato, ne' il tutore ne' il curatore speciale, i quali non sono stati formalmente evocati in tale veste in giudizio.
Non è questa la sede per stabilire se l'integrità del contraddittorio reclamasse la vocatio in ius del rappresentante legale del minore. Rileva invece la circostanza che il reclamo è stato proposto da un soggetto - AG AN AR, divenuto medio tempore maggiorenne - che non era parte del procedimento di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1^, 14 maggio 1975, n. 1863;
Sez. 2^, 30 ottobre 1986, n. 6376; Sez. lav., 6 luglio 1998, n. 6562;
Sez. Un., 28 novembre 2001, n. 15145; Sez. 1^, 16 giugno 2006, n. 13954) ha più volte ribadito che la condizione prima della legittimazione all'impugnazione è costituita dalla qualità di parte del giudizio conclusosi con la decisione impugnata. E parti sono coloro tra i quali risulta emesso il provvedimento giurisdizionale:
poiché infatti tra quei soggetti la sentenza (o il decreto) fa stato, un soggetto diverso, ancorché sia l'effettivo titolare del rapporto sostanziale (erroneamente dibattuto tra le parti predette), non ha legittimazione ne' interesse all'impugnazione, perché la sentenza (o il decreto) è, nei suoi confronti, res inter alios acta Costui, essendo solo terzo rispetto alla pronuncia, può fare valere il suo diritto con l'intervento nel giudizio di gravame, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., con l'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c., o con l'esercizio dell'actio nullitatis (Cass., Sez. 2^, 23 luglio 1994, n. 6886). All'applicazione di questo principio è stata posta una deroga in un caso nel quale la parte "effettiva" in primo grado era stata pretermessa in appello. È vero -ha precisato Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1993, n. 11336 - che la legittimazione a impugnare va riconosciuta a chi è stato parte nella fase pregressa del giudizio e pertanto il litisconsorte necessario, pretermesso in appello, non potrebbe proporre ricorso per cassazione. Se però la sentenza di secondo grado non è ancora passata in giudicato, è contrario ad ogni principio di economia processuale ritenere che il difetto di integrità del contraddittorio possa essere fatto valere dai litisconsorti presenti nel processo e non da quelli rimasti esclusi, legittimati solamente in un momento successivo alla opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., o all'esercizio dell'actio nullitatis. Onde si è ritenuto che il principio secondo il quale la legittimazione all'impugnazione è limitata a coloro che sono stati parti nel processo in cui la decisione impugnata è stata pronunciata, può essere estensivamente inteso nel senso di riferirlo anche a chi, già parte in primo grado, era potenzialmente tale in quello di appello.
Nel caso di specie non ricorrono le ragioni di economia processuale che hanno condotto questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, ad una interpretazione e-stensiva del principio della legittimazione ad impugnare: non assistendosi ne' ad un'ipotesi di dissociazione tra parte "effettiva" in primo grado che rimane "potenziale" in secondo grado, ne' ad una fattispecie di decreto non ancora passato in giudicato (risultando, per contro, che il reclamo è stato proposto da AG AN AR, divenuto maggiorenne, soltanto il 10 agosto 2007, ad oltre tre anni di distanza dal deposito, avvenuto il 30 aprile 2004, del decreto del Tribunale per i minorenni) . In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto:
"Posto che la qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata, ove il procedimento di primo grado, rivolto ad ottenere l'ordine di non procedere alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione, della L. 4 maggio 1983, n. 184, ex art. 35, comma 6, si sia svolto esclusivamente tra i genitori adottivi ed il pubblico ministero, senza la partecipazione del tutore o del curatore speciale in rappresentanza del minore adottato, quest'ultimo, una volta divenuto maggiorenne, non può proporre reclamo contro il decreto del tribunale per i minorenni, passato in giudicato, che abbia accolto l'istanza dei genitori adottivi, potendo far valere la questione se l'integrità del contraddittorio reclamasse la vocatio in ius del rappresentante legale del minore con l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.". 3. - Resta assorbito l'esame delle ulteriori censure, che si appuntano su aspetti logicamente successivi rispetto al profilo della legittimazione a proporre reclamo.
4. - Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere emessa sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008