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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1762 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1762 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA
DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_3 C.F._1
dell'avv. DEL GAUDIO GENNARO ) VIA ERCOLANO, 8 C.F._2
ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4611/22
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha agito ex art. 615 c.p.c., e chiesto la declaratoria Controparte_3
della estinzione per prescrizione del credito indicato nell'estratto ruolo n.
0015078/2000 (ann. Rif. 1999) e sottesa cartella esattoriale nr. 097 2001 06184 33154
000. Ha esposto che la cartella non gli era stata validamente notificata e che non erano stati notificati neppure altri atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito il , titolare del credito, che ha contestato la Controparte_1
domanda chiedendone il rigetto. Ha sostenuto che il credito derivava da una sentenza di condanna e, pertanto, la prescrizione da applicare era quella decennale.
Ha esposto, inoltre, che la prescrizione era stata ritualmente interrotta.
È rimasto contumace l' . Controparte_4
Il Tribunale ha accolto la domanda.
Ha ritenuto che alla fattispecie in esame andasse applicata la prescrizione quinquennale ed ha rilevato la mancanza di atti idonei alla interruzione, in ragione della carenza di prova dell'avvenuta notificazione della cartella alla data del 28.5.2001 (indicata come data di notifica nel ruolo opposto).
Ha proposto appello il . Controparte_1
UNICO MOTIVO DI APPELLO
Quale unico motivo di appello ha dedotto l'error in iudicando per avere il Tribunale applicato la prescrizione quinquennale, relativa al danno erariale, e non quella decennale che invece ricorreva nel caso di specie posto che il credito derivava da una sentenza di condanna della Corte dei Conti con conseguente applicazione decennale della cd actio iudicati ex art. 2953 cc.
Ha premesso che l'azione per danno erariale era stata introdotto nei termini previsti, tanto è vero che la Corte dei Conti era arrivata alla condanna.
Ha così ricostruito la fattispecie allo scopo di dimostrare il mancato decorso della prescrizione: la sentenza, con cui la Corte dei Conti aveva condannato il Signor al CP_3
pagamento in favore del della somma di Lire 13.592.145 (pari Controparte_1
2 ad Euro 7.019,75) oltre rivalutazione, interessi e spese processuali, è stata notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario con notifica ricevuta a mani della madre il 5 maggio
1999, unitamente alla intimazione di pagamento (doc. 2 del fascicolo di primo grado).
In mancanza di esecuzione spontanea, in data 25 novembre 2000, il Controparte_1
aveva iscritto a ruolo il credito erariale (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
[...]
Successivamente, con diffida di pagamento del 10 dicembre 2007, ricevuta dal destinatario in data 9 gennaio 2008 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), e con diffida di pagamento del 16 marzo 2015, perfezionatasi in data 1° aprile 2015 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), la Controparte_5
ha costituito formalmente in mora il debitore.
[...]
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On.le Giudice adito riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado da parte appellata.
L'appellato ha sostenuto in primo luogo la mancata impugnativa del capo della sentenza che aveva statuito sulla carenza di prova della notifica della cartella esattoriale sottesa all'impugnato estratto ruolo.
Ha sostenuto che non si era in presenza di una duplice ratio decidendi, atteso che il primo Giudice aveva, in via principale ed esclusiva, dichiarato fondata la domanda dell'opponente per assenza della notifica dell'originaria cartella esattoriale, esaminando le questioni proposte con l'atto di citazione ex art. 615 cpc, nel giudizio di primo grado, solo al fine di verificare se in capo al ricorrente fosse sussistente l'interesse ad agire.
Ha esposto che la mancata impugnazione del capo principale, sul quale si era ormai formato il giudicato, precludeva definitivamente la possibilità di affrontare il merito delle questioni, in quanto anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare la caducazione del capo autonomo (e non dipendente) che aveva negato in via preliminare la sussistenza del requisito del pagamento di una cartella esattoriale mai notificata.
3 Ha esposto che il riferimento della sentenza alla prescrizione quinquennale era un mero refuso riguardante l'azione esercitata dalla Procura contabile, ex art. 1, co. 2 della legge n. 20/1994.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Preliminarmente appare necessario delimitare l'oggetto del giudizio.
La parte appellata in primo grado ha chiesto dichiararsi prescritto il credito di cui alla cartella. Ha argomentato tale richiesta sulla base della mancata notifica della cartella.
L'appellante ha ricostruito i fatti sottesi alla vicenda, ha sostenuto che alla fattispecie andava applicata la prescrizione decennale e sulla base degli atti e delle notifiche che si sono susseguite nel corso del tempo ha provato che il credito non si era ancora prescritto (l'ultimo atto interruttivo citato risale all'aprile 2015). Al momento della introduzione del giudizio di primo grado, pertanto, la prescrizione, pacificamente decennale posto che il diritto di credito risulta consacrato in una sentenza, non era ancora decorsa. La ricostruzione degli atti interruttivi effettuata dall'appellante è fondata su documenti non contestati dall'appellato.
Appare opportuno rilevare che tra gli atti indicati dall'appellante al fine di provare il mancato decorso della prescrizione non vi è la cartella esattoriale. La parte appellata ha sostenuto che non avendo la parte appellante dedotto (e provato) di avere notificato la cartella le ragioni della pretesa in primo grado si sarebbero consolidate con conseguente giudicato sulla nullità della cartella e sulla prescrizione del credito.
Le deduzioni dell'appellato non sono fondate.
In primo grado, infatti, la richiesta sostanziale avanzata dall'appellato era la declaratoria di prescrizione del credito iscritto a ruolo;
la mancata notifica della cartella era solo il presupposto in base al quale fondare la richiesta di accertamento della estinzione del diritto.
La domanda della parte appellata, pertanto, era volta all'affermazione della estinzione della pretesa creditoria e in tal senso è stata emessa la sentenza il cui dispositivo non
4 ha ad oggetto la cartella ma la pretesa sostanziale creditoria. Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, non vi è alcun riferimento alla cartella.
Il diritto sostanziale, per le ragioni anzidette, non si è prescritto, con conseguente accoglimento dell'appello e rigetto della opposizione avanzata in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado respinge la domanda avanzata da;
Controparte_3
2) Condanna al pagamento in favore del CP_3 CP_3 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €.
5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali.
3) Nulla per le spese nei confronti della parte contumace
Roma 15/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. AT Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1762 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA
DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA presso il difensore avv. AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_3 C.F._1
dell'avv. DEL GAUDIO GENNARO ) VIA ERCOLANO, 8 C.F._2
ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4611/22
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado ha agito ex art. 615 c.p.c., e chiesto la declaratoria Controparte_3
della estinzione per prescrizione del credito indicato nell'estratto ruolo n.
0015078/2000 (ann. Rif. 1999) e sottesa cartella esattoriale nr. 097 2001 06184 33154
000. Ha esposto che la cartella non gli era stata validamente notificata e che non erano stati notificati neppure altri atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito il , titolare del credito, che ha contestato la Controparte_1
domanda chiedendone il rigetto. Ha sostenuto che il credito derivava da una sentenza di condanna e, pertanto, la prescrizione da applicare era quella decennale.
Ha esposto, inoltre, che la prescrizione era stata ritualmente interrotta.
È rimasto contumace l' . Controparte_4
Il Tribunale ha accolto la domanda.
Ha ritenuto che alla fattispecie in esame andasse applicata la prescrizione quinquennale ed ha rilevato la mancanza di atti idonei alla interruzione, in ragione della carenza di prova dell'avvenuta notificazione della cartella alla data del 28.5.2001 (indicata come data di notifica nel ruolo opposto).
Ha proposto appello il . Controparte_1
UNICO MOTIVO DI APPELLO
Quale unico motivo di appello ha dedotto l'error in iudicando per avere il Tribunale applicato la prescrizione quinquennale, relativa al danno erariale, e non quella decennale che invece ricorreva nel caso di specie posto che il credito derivava da una sentenza di condanna della Corte dei Conti con conseguente applicazione decennale della cd actio iudicati ex art. 2953 cc.
Ha premesso che l'azione per danno erariale era stata introdotto nei termini previsti, tanto è vero che la Corte dei Conti era arrivata alla condanna.
Ha così ricostruito la fattispecie allo scopo di dimostrare il mancato decorso della prescrizione: la sentenza, con cui la Corte dei Conti aveva condannato il Signor al CP_3
pagamento in favore del della somma di Lire 13.592.145 (pari Controparte_1
2 ad Euro 7.019,75) oltre rivalutazione, interessi e spese processuali, è stata notificata a mezzo dell'ufficiale giudiziario con notifica ricevuta a mani della madre il 5 maggio
1999, unitamente alla intimazione di pagamento (doc. 2 del fascicolo di primo grado).
In mancanza di esecuzione spontanea, in data 25 novembre 2000, il Controparte_1
aveva iscritto a ruolo il credito erariale (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
[...]
Successivamente, con diffida di pagamento del 10 dicembre 2007, ricevuta dal destinatario in data 9 gennaio 2008 (doc. 4 del fascicolo di primo grado), e con diffida di pagamento del 16 marzo 2015, perfezionatasi in data 1° aprile 2015 (doc. 5 del fascicolo di primo grado), la Controparte_5
ha costituito formalmente in mora il debitore.
[...]
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On.le Giudice adito riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado da parte appellata.
L'appellato ha sostenuto in primo luogo la mancata impugnativa del capo della sentenza che aveva statuito sulla carenza di prova della notifica della cartella esattoriale sottesa all'impugnato estratto ruolo.
Ha sostenuto che non si era in presenza di una duplice ratio decidendi, atteso che il primo Giudice aveva, in via principale ed esclusiva, dichiarato fondata la domanda dell'opponente per assenza della notifica dell'originaria cartella esattoriale, esaminando le questioni proposte con l'atto di citazione ex art. 615 cpc, nel giudizio di primo grado, solo al fine di verificare se in capo al ricorrente fosse sussistente l'interesse ad agire.
Ha esposto che la mancata impugnazione del capo principale, sul quale si era ormai formato il giudicato, precludeva definitivamente la possibilità di affrontare il merito delle questioni, in quanto anche il loro eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare la caducazione del capo autonomo (e non dipendente) che aveva negato in via preliminare la sussistenza del requisito del pagamento di una cartella esattoriale mai notificata.
3 Ha esposto che il riferimento della sentenza alla prescrizione quinquennale era un mero refuso riguardante l'azione esercitata dalla Procura contabile, ex art. 1, co. 2 della legge n. 20/1994.
Ha concluso per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Preliminarmente appare necessario delimitare l'oggetto del giudizio.
La parte appellata in primo grado ha chiesto dichiararsi prescritto il credito di cui alla cartella. Ha argomentato tale richiesta sulla base della mancata notifica della cartella.
L'appellante ha ricostruito i fatti sottesi alla vicenda, ha sostenuto che alla fattispecie andava applicata la prescrizione decennale e sulla base degli atti e delle notifiche che si sono susseguite nel corso del tempo ha provato che il credito non si era ancora prescritto (l'ultimo atto interruttivo citato risale all'aprile 2015). Al momento della introduzione del giudizio di primo grado, pertanto, la prescrizione, pacificamente decennale posto che il diritto di credito risulta consacrato in una sentenza, non era ancora decorsa. La ricostruzione degli atti interruttivi effettuata dall'appellante è fondata su documenti non contestati dall'appellato.
Appare opportuno rilevare che tra gli atti indicati dall'appellante al fine di provare il mancato decorso della prescrizione non vi è la cartella esattoriale. La parte appellata ha sostenuto che non avendo la parte appellante dedotto (e provato) di avere notificato la cartella le ragioni della pretesa in primo grado si sarebbero consolidate con conseguente giudicato sulla nullità della cartella e sulla prescrizione del credito.
Le deduzioni dell'appellato non sono fondate.
In primo grado, infatti, la richiesta sostanziale avanzata dall'appellato era la declaratoria di prescrizione del credito iscritto a ruolo;
la mancata notifica della cartella era solo il presupposto in base al quale fondare la richiesta di accertamento della estinzione del diritto.
La domanda della parte appellata, pertanto, era volta all'affermazione della estinzione della pretesa creditoria e in tal senso è stata emessa la sentenza il cui dispositivo non
4 ha ad oggetto la cartella ma la pretesa sostanziale creditoria. Nel dispositivo della sentenza impugnata, infatti, non vi è alcun riferimento alla cartella.
Il diritto sostanziale, per le ragioni anzidette, non si è prescritto, con conseguente accoglimento dell'appello e rigetto della opposizione avanzata in primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'appello e in integrale riforma della sentenza di primo grado respinge la domanda avanzata da;
Controparte_3
2) Condanna al pagamento in favore del CP_3 CP_3 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €.
5.000,00 per compensi e per il grado di appello in €. 5.800,00 per compensi oltre
Iva e Cpa e rimborso spese generali.
3) Nulla per le spese nei confronti della parte contumace
Roma 15/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. AT Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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