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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 15039/2023
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico Carotenuto, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Golia, elettivamente domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue:
- di aver lavorato dal 01.07.1987 alle dipendenze delle varie ditte edili indicate in ricorso;
- di aver svolto mansioni di “operaio edile”, precisamente di manovale, di muratore in pietra e mattoni e muratore in cemento armato, implicanti grandi sforzi nel
1 sollevamento, movimentazione manuale di carichi, flessioni ripetute del rachide, assidua assunzione di posizione non eretta, nonché l'utilizzo di strumenti quali martelli pneumatici, trapani, etc;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento delle proprie mansioni, la malattia professionale “discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori”, foriera di una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% o di almeno pari o superiore al 6%;
- di aver denunciato all' la malattia professionale, con domanda amministrativa CP_1 del 25/06/2021 n. 518265124, cui l'istituto non aveva dato seguito, con conseguente silenzio rigetto;
- di aver proposto in data 11/11/2021 opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965, alla quale l'ente non dava alcun seguito.
Tanto premesso, adiva Codesto Tribunale per sentir accertare la percentuale del danno biologico nella misura del 12% o comunque pari o superiore al 6% e condannare l' alla liquidazione dell'indennizzo per danno biologico, con vittoria di spese di CP_1
lite e attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'istituto convenuto, contestando la ricostruzione in fatto presentata da parte ricorrente nel ricorso, precisando di aver dato seguito sia alla domanda amministrativa n. 518265124 procedendo all'archiviazione della stessa, comunicata a parte istante, per assenza della certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata sia alla successiva opposizione amministrativa confermando le medesime ragioni. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata CTU, all'udienza del 03.04.2025, trattata in base all'art.127-ter, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
La pretesa è parzialmente fondata e per tale ragione deve essere accolta nei limiti espressi in motivazione.
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle
2 lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. “sistema misto” per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato in ricorso sia l'esposizione al fattore di rischio, sia la patologia dalla stessa derivante.
L' d'altro canto, si è limitata a una contestazione del tutto generica delle CP_1
circostanze di fatto poste a base della domanda, risolvendosi la stessa nell'utilizzo di formule di stile e asserzioni meramente negative dell'altrui diritto.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , svolto l'esame obiettivo sulla Persona_1
persona del ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, ha riconosciuto la natura professionale della malattia, accertando una percentuale di danno biologico pari al 6%
(cfr. relazione peritale depositata il 02.01.2025).
3 Nello specifico, il CTU ha concluso osservando: “Il Sig. , operaio edile Parte_1
dal 1987, è affetto da protrusioni discali multiple del tratto lombare. Il danno biologico conseguente è quantificabile nella misura del 6%, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale”.
Il consulente nominato ha asserito in sede di considerazioni medico legali che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. Parte_1 lavora come operaio edile dal 1987. Egli ha denunciato l'eziologia professionale di una spondilodiscoartrosi;
tale denuncia è stata archiviata dai sanitari dell' anche a CP_1 seguito di opposizione inoltrata dall'assicurato. Per via del mancato riconoscimento dell'eziologia professionale delle protrusioni discali multiple ha adito le vie legali.
Trattasi di lavoratore che ha svolto l'attività di operaio edile. Di consuetudine il protocollo di sorveglianza sanitaria, per siffatta mansione, prevede: -una scrupolosa valutazione funzionale del rachide, trattandosi di soggetto che adotta posture incongrue per tempo protratto ed anche perché si tratta di lavoratori che eseguono movimenti ripetitivi con gli arti e che, non di rado, eseguono sollevamento manuale di carichi. -
Vanno eseguite periodicamente delle spirometrie posto che si tratta di soggetti esposti alle polveri sottili ed anche al clima impervio (lì dove debbano lavorare all'aperto nei mesi invernali). -E' necessario anche eseguire esami audiometrici, periodicamente, per via dell'esposizione al rischio rumore, dato: dall'utilizzo del flex e bob-cat e di altri strumenti che producano rumori con intensità sonora >80 db. -Per i soggetti che lavorano in quota (altezza superiore a 2 metri) è necessario eseguire visita cardiologica con ecg ed anche esami di laboratorio volti a scongiurare un eventuale diabete scompensato che possa rappresentare un rischio in occasione del lavoro in quota. Orbene il collegamento causale tra le protusioni discali multiple la mansione lavorativa sussiste dal momento che la patologia riguarda un segmento anatomico attenzionato dal protocollo di sorveglianza sanitaria. Non è l'unico motivo per cui si ritiene sussistente il collegamento, difatti anche i principali criteri del nesso di causa avvalorano tale riconoscimento. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 37 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con
4 il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi ed all'esposizione delle vibrazioni del mezzo
(escavatore). In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare.
Per le vibrazioni invece nella lista I, gruppo 2 agente 12 è indicato proprio questo agente fisico come causa dell'ernia discale. I postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 6% in ottemperanza al riferimento, di cui al DM. 12-7-2000, n. 213:
“ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti fino a 12%”.
Orbene la percentuale invalidante complessiva è del 6%. In risposta ai quesiti posti dal
Giudice in sede di conferimento incarico si precisa che: -la percentuale invalidante sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa essendo, la patologia denunciata, preesistente all'inoltro amministrativo della domanda. -Non è possibile attribuire invalidità temporanea”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, contestate dall' solo in via CP_1
generica, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Quanto al profilo della invalidità deve osservarsi che l'art. 13, comma 2, del d.lgs
38/2000 prevede:
“
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per
5 cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal
CTU (6%) va riconosciuto, in favore del ricorrente, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25.06.2021), determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, da liquidare in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, liquidate nella restante parte a carico dell' come in CP_2
dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Rosa Pacelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
6 a) Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% a decorrere dal 25.06.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
a liquidare detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.348,00 Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
Rosa Pacelli ha pronunziato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza del
03.04.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 15039/2023
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico Carotenuto, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Golia, elettivamente domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro come in atti resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023 il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue:
- di aver lavorato dal 01.07.1987 alle dipendenze delle varie ditte edili indicate in ricorso;
- di aver svolto mansioni di “operaio edile”, precisamente di manovale, di muratore in pietra e mattoni e muratore in cemento armato, implicanti grandi sforzi nel
1 sollevamento, movimentazione manuale di carichi, flessioni ripetute del rachide, assidua assunzione di posizione non eretta, nonché l'utilizzo di strumenti quali martelli pneumatici, trapani, etc;
- di aver contratto, a causa dello svolgimento delle proprie mansioni, la malattia professionale “discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori”, foriera di una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12% o di almeno pari o superiore al 6%;
- di aver denunciato all' la malattia professionale, con domanda amministrativa CP_1 del 25/06/2021 n. 518265124, cui l'istituto non aveva dato seguito, con conseguente silenzio rigetto;
- di aver proposto in data 11/11/2021 opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965, alla quale l'ente non dava alcun seguito.
Tanto premesso, adiva Codesto Tribunale per sentir accertare la percentuale del danno biologico nella misura del 12% o comunque pari o superiore al 6% e condannare l' alla liquidazione dell'indennizzo per danno biologico, con vittoria di spese di CP_1
lite e attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'istituto convenuto, contestando la ricostruzione in fatto presentata da parte ricorrente nel ricorso, precisando di aver dato seguito sia alla domanda amministrativa n. 518265124 procedendo all'archiviazione della stessa, comunicata a parte istante, per assenza della certificazione medica attestante la malattia professionale denunciata sia alla successiva opposizione amministrativa confermando le medesime ragioni. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata CTU, all'udienza del 03.04.2025, trattata in base all'art.127-ter, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
La pretesa è parzialmente fondata e per tale ragione deve essere accolta nei limiti espressi in motivazione.
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle
2 lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale l'attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. “sistema misto” per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Ciò posto, nel caso di specie parte ricorrente ha allegato in ricorso sia l'esposizione al fattore di rischio, sia la patologia dalla stessa derivante.
L' d'altro canto, si è limitata a una contestazione del tutto generica delle CP_1
circostanze di fatto poste a base della domanda, risolvendosi la stessa nell'utilizzo di formule di stile e asserzioni meramente negative dell'altrui diritto.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , svolto l'esame obiettivo sulla Persona_1
persona del ricorrente ed esaminata la documentazione in atti, ha riconosciuto la natura professionale della malattia, accertando una percentuale di danno biologico pari al 6%
(cfr. relazione peritale depositata il 02.01.2025).
3 Nello specifico, il CTU ha concluso osservando: “Il Sig. , operaio edile Parte_1
dal 1987, è affetto da protrusioni discali multiple del tratto lombare. Il danno biologico conseguente è quantificabile nella misura del 6%, a decorrere dalla data di denuncia della malattia professionale”.
Il consulente nominato ha asserito in sede di considerazioni medico legali che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. Parte_1 lavora come operaio edile dal 1987. Egli ha denunciato l'eziologia professionale di una spondilodiscoartrosi;
tale denuncia è stata archiviata dai sanitari dell' anche a CP_1 seguito di opposizione inoltrata dall'assicurato. Per via del mancato riconoscimento dell'eziologia professionale delle protrusioni discali multiple ha adito le vie legali.
Trattasi di lavoratore che ha svolto l'attività di operaio edile. Di consuetudine il protocollo di sorveglianza sanitaria, per siffatta mansione, prevede: -una scrupolosa valutazione funzionale del rachide, trattandosi di soggetto che adotta posture incongrue per tempo protratto ed anche perché si tratta di lavoratori che eseguono movimenti ripetitivi con gli arti e che, non di rado, eseguono sollevamento manuale di carichi. -
Vanno eseguite periodicamente delle spirometrie posto che si tratta di soggetti esposti alle polveri sottili ed anche al clima impervio (lì dove debbano lavorare all'aperto nei mesi invernali). -E' necessario anche eseguire esami audiometrici, periodicamente, per via dell'esposizione al rischio rumore, dato: dall'utilizzo del flex e bob-cat e di altri strumenti che producano rumori con intensità sonora >80 db. -Per i soggetti che lavorano in quota (altezza superiore a 2 metri) è necessario eseguire visita cardiologica con ecg ed anche esami di laboratorio volti a scongiurare un eventuale diabete scompensato che possa rappresentare un rischio in occasione del lavoro in quota. Orbene il collegamento causale tra le protusioni discali multiple la mansione lavorativa sussiste dal momento che la patologia riguarda un segmento anatomico attenzionato dal protocollo di sorveglianza sanitaria. Non è l'unico motivo per cui si ritiene sussistente il collegamento, difatti anche i principali criteri del nesso di causa avvalorano tale riconoscimento. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta da circa 37 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con
4 il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta dell'azione in modo protratto di posture incongrue abbinata alla movimentazione manuale dei carichi ed all'esposizione delle vibrazioni del mezzo
(escavatore). In ultimo nell'elenco dei fattori di rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicata proprio la movimentazione manuale dei carichi come fattore in grado di favorire l'insorgenza di ernie discali e spondilodiscoartropatie del rachide lombare.
Per le vibrazioni invece nella lista I, gruppo 2 agente 12 è indicato proprio questo agente fisico come causa dell'ernia discale. I postumi permanenti sono quantificabili nella misura del 6% in ottemperanza al riferimento, di cui al DM. 12-7-2000, n. 213:
“ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti fino a 12%”.
Orbene la percentuale invalidante complessiva è del 6%. In risposta ai quesiti posti dal
Giudice in sede di conferimento incarico si precisa che: -la percentuale invalidante sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa essendo, la patologia denunciata, preesistente all'inoltro amministrativo della domanda. -Non è possibile attribuire invalidità temporanea”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, contestate dall' solo in via CP_1
generica, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Quanto al profilo della invalidità deve osservarsi che l'art. 13, comma 2, del d.lgs
38/2000 prevede:
“
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo CP_1
e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per
5 cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal
CTU (6%) va riconosciuto, in favore del ricorrente, il diritto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale nella misura corrispondente al grado di menomazione della propria integrità psicofisica nella misura del 6% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (25.06.2021), determinata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, da liquidare in separata sede, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono compensate per la metà stante il parziale accoglimento del ricorso, liquidate nella restante parte a carico dell' come in CP_2
dispositivo.
Le spese di CTU sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Rosa Pacelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
6 a) Dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% a decorrere dal 25.06.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1
a liquidare detto indennizzo in capitale nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
b) Compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento in CP_2 favore di parte ricorrente della restante parte, liquidata in € 1.348,00 Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Aversa, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Rosa Pacelli
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