Articolo 27 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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2 giugno 2022
Art. 27.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. ((27))
Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

--------------- AGGIORNAMENTO (27)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma , e 299, terzo comma, cod. civ. , 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziche' prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge n. 87 del 1953 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983 , nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziche' prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".
Entrata in vigore il 2 giugno 2022
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