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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4422 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27088/2024 R.G. Previdenza avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t., Parte_1 rapp.to e difeso da sé stesso
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: cessazione della materia del contendere ed accoglimento. Per l' cessazione della materia del contendere. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione numero OI-002149776, notificata l'08/11/2024, relativa all'atto di accertamento n. . 5105.16/10/2020.0570373, con la quale l' chiedeva il versamento CP_1 CP_1 dell'importo di € 5.157,00 per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, nonché, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002245292 notificata l'08/11/2024, relativa all'atto di accertamento n. . 5105.30/09/2021.0537518 con la quale CP_1 l' richiedeva il versamento dell'importo di € 4.560,00 per il presunto mancato versamento delle CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019, entrambe in proprio, nonché, in qualità di legale rappresentante della RR Ristorazione srls.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte ed agli atti di accertamento a cui si riferiscono, per i motivi di cui in epigrafe, ed annullare gli stessi con ogni conseguenza di legge;
Vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto esponeva, in relazione alla prima ordinanza, l'avvenuto pagamento, nonché, in ordine alla seconda, che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato. Si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1 Nelle more del giudizio l'Ente dichiarava di avere provveduto ad annullare la prima ordinanza chiedendo, invece, il rigetto per la restante parte della domanda. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, all'odierna udienza, la stessa, è stata decisa.
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio è intervenuto il provvedimento di annullamento della prima ordinanza ingiunzione che ha determinato il venir meno del motivo di contestazione per parte de qua che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla ordinanza ingiunzione relativa ai contributi per l'anno 2019, sono in atti le raccomandate notificati rispettivamente il 03.02.2021 ed il 19.10.2021 alla società ed al ricorrente con le quali è stato richiesto il pagamento degli importi.
In particolare, in relazione all'accertamento n. 78604065972-1 al ricorrente, in proprio, è stata inviata raccomandata e nella relata di notifica risulta consegnata a persona diversa legato ad esso da rapporto lavorativo continuativo ed addetto alla ricezione degli atti. Ai sensi dell'art 7 della L n. 9890 del 1982 “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Non vi è prova dell'invio della raccomandata e, pertanto, la notifica è nulla.
Deve, però, rilevarsi che per il medesimo accertamento alla Società, di cui al n. 78603939412-7, è stato notificato il 03.02.2021 e ricevuto dal legale rappresentante a mani proprie.
Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza è stata correttamente emessa nei confronti della Società, diversamente da quella nei confronti del legale rappresentante in proprio ed in relazione a quest'ultima non è accoglibile la deduzione circa l'assenza degli elementi necessari per il computo della sanzione in considerazione del contenuto dell'avviso di accertamento in cui sono individuati i contributi dovuti su cui, poi, è stata calcolata la sanzione.
Ciò premesso, va parzialmente accolta la domanda proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà, mentre, per la restante parte vanno compensate.
P.Q.M.
Così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla OI n -002149776;
- Accoglie la domanda in relazione alla OI-002245292 disponendone l'annullamento nei confronti del solo;
Parte_1
- Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte che liquida in € 1350,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Napoli il 04 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr.Maria Rosaria Lombardi ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 27088/2024 R.G. Previdenza avente ad OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t., Parte_1 rapp.to e difeso da sé stesso
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: cessazione della materia del contendere ed accoglimento. Per l' cessazione della materia del contendere. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.12.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione numero OI-002149776, notificata l'08/11/2024, relativa all'atto di accertamento n. . 5105.16/10/2020.0570373, con la quale l' chiedeva il versamento CP_1 CP_1 dell'importo di € 5.157,00 per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, nonché, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002245292 notificata l'08/11/2024, relativa all'atto di accertamento n. . 5105.30/09/2021.0537518 con la quale CP_1 l' richiedeva il versamento dell'importo di € 4.560,00 per il presunto mancato versamento delle CP_1 ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2019, entrambe in proprio, nonché, in qualità di legale rappresentante della RR Ristorazione srls.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito, accertare e dichiarare non dovuti gli importi di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte ed agli atti di accertamento a cui si riferiscono, per i motivi di cui in epigrafe, ed annullare gli stessi con ogni conseguenza di legge;
Vittoria di spese, diritti, ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore”. In punto di fatto esponeva, in relazione alla prima ordinanza, l'avvenuto pagamento, nonché, in ordine alla seconda, che la ordinanza non aveva fatto seguito ad alcun atto prodromico notificato. Si costituiva l' che contestava la domanda chiedendone il rigetto. CP_1 Nelle more del giudizio l'Ente dichiarava di avere provveduto ad annullare la prima ordinanza chiedendo, invece, il rigetto per la restante parte della domanda. Non necessitando la causa di ulteriore istruttoria, all'odierna udienza, la stessa, è stata decisa.
Deve evidenziarsi che nel corso del giudizio è intervenuto il provvedimento di annullamento della prima ordinanza ingiunzione che ha determinato il venir meno del motivo di contestazione per parte de qua che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto alla ordinanza ingiunzione relativa ai contributi per l'anno 2019, sono in atti le raccomandate notificati rispettivamente il 03.02.2021 ed il 19.10.2021 alla società ed al ricorrente con le quali è stato richiesto il pagamento degli importi.
In particolare, in relazione all'accertamento n. 78604065972-1 al ricorrente, in proprio, è stata inviata raccomandata e nella relata di notifica risulta consegnata a persona diversa legato ad esso da rapporto lavorativo continuativo ed addetto alla ricezione degli atti. Ai sensi dell'art 7 della L n. 9890 del 1982 “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata”. Non vi è prova dell'invio della raccomandata e, pertanto, la notifica è nulla.
Deve, però, rilevarsi che per il medesimo accertamento alla Società, di cui al n. 78603939412-7, è stato notificato il 03.02.2021 e ricevuto dal legale rappresentante a mani proprie.
Ne consegue, pertanto, che l'ordinanza è stata correttamente emessa nei confronti della Società, diversamente da quella nei confronti del legale rappresentante in proprio ed in relazione a quest'ultima non è accoglibile la deduzione circa l'assenza degli elementi necessari per il computo della sanzione in considerazione del contenuto dell'avviso di accertamento in cui sono individuati i contributi dovuti su cui, poi, è stata calcolata la sanzione.
Ciò premesso, va parzialmente accolta la domanda proposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà, mentre, per la restante parte vanno compensate.
P.Q.M.
Così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla OI n -002149776;
- Accoglie la domanda in relazione alla OI-002245292 disponendone l'annullamento nei confronti del solo;
Parte_1
- Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento della restante CP_1 parte che liquida in € 1350,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Napoli il 04 giugno 2025.
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi