TRIB
Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2846-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariarosa Pipponzi presidente dott. Luciano Ambrosoli giudice relatore dott. Christian Colombo giudice all'esito della camera di consiglio del 25/3/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2846-1/2025, promosso da: nata in [...] l'[...] (o 11 ottobre 1983) - CUI Parte_1 Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Luca Simoni del foro di Milano RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO in materia di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA ( ai sensi dell'art. 35-bis co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08 )
LETTO il ricorso,
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, senza tuttavia l'adozione, da parte della , della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, Controparte_1 comma 1, d.lgs. cit. o di altra procedura accelerata disciplinata dal medesimo articolo, e senza osservarne i termini;
RICHIAMATO il condivisibile principio di diritto statuito da Cass., SS.UU., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui, in caso di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda (a cui va equiparata l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità), l'automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. cit., solo in caso di adozione della procedura accelerata e di rispetto di ogni sua scansione procedimentale (sul punto, v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 3 maggio 2024);
RITENUTO, pertanto, che l'efficacia esecutiva del provvedimento della sia, Controparte_1
Pag. 1 di 2 nel caso di specie, sospesa ex lege;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta, essendo il provvedimento impugnato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per effetto della sola proposizione del ricorso.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/3/2025
La presidente
Mariarosa Pipponzi
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Mariarosa Pipponzi presidente dott. Luciano Ambrosoli giudice relatore dott. Christian Colombo giudice all'esito della camera di consiglio del 25/3/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 2846-1/2025, promosso da: nata in [...] l'[...] (o 11 ottobre 1983) - CUI Parte_1 Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Luca Simoni del foro di Milano RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO in materia di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA ( ai sensi dell'art. 35-bis co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08 )
LETTO il ricorso,
LETTA la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, senza tuttavia l'adozione, da parte della , della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis, Controparte_1 comma 1, d.lgs. cit. o di altra procedura accelerata disciplinata dal medesimo articolo, e senza osservarne i termini;
RICHIAMATO il condivisibile principio di diritto statuito da Cass., SS.UU., 29 aprile 2024, n. 11399, secondo cui, in caso di declaratoria di manifesta infondatezza della domanda (a cui va equiparata l'ipotesi di declaratoria di inammissibilità), l'automatica sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non opera, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. cit., solo in caso di adozione della procedura accelerata e di rispetto di ogni sua scansione procedimentale (sul punto, v. anche, nella giurisprudenza di merito, Trib. Bologna, 3 maggio 2024);
RITENUTO, pertanto, che l'efficacia esecutiva del provvedimento della sia, Controparte_1
Pag. 1 di 2 nel caso di specie, sospesa ex lege;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta, essendo il provvedimento impugnato sospeso ex lege ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per effetto della sola proposizione del ricorso.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25/3/2025
La presidente
Mariarosa Pipponzi
Pag. 2 di 2