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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137 secondo cui
“l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia, invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del cs, giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili;
di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza del D.L.
17 marzo 2020 n. 18 art. 83, comma 7, lettera h, convertito con modificazioni in L. 24 aprile
2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice - dott. Luigi Aprea ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 8424/2021 avente ad oggetto “risarcimento danni” e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione, dall'avv. Giovanni Di Mauro, presso il cui studio, sito in Frignano (CE) alla via Generale Magliulo n.10 è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentane p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Rinaldi, presso il cui studio, sito in Napoli al Vico Tutti
i Santi n.3, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 17.09.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che in data 04.09.2020, Parte_1
verso le ore 16:30/16:40 circa, mentre si trovava in Genova, alla via A. Prasio, in qualità di soggetto trasportato sull'autocarro Iveco 35/A targato CY409BN, cadeva rovinosamente al suolo;
che l'autocarro era condotto, nell'occasione, da e risultava di Controparte_3
proprietà di;
che l'istante si trovava sul cassone del mezzo intento a scaricare CP_2
dallo stesso gli attrezzi da lavoro;
che il conducente, effettuando una improvvisa manovra, al fine di parcheggiare il mezzo parallelamente al marciapiede, causava la violenta caduta al suolo;
che, dall'altezza del cassone, rovinando violentemente a terra, aveva riportato gravi lesioni personali al volto tali da essere trasportato immediatamente presso il pronto soccorso dell'Ospedale Micone di Genova ove i sanitari gli avevano diagnosticato un “trauma cranio- facciale con frattura ossa nasali trauma arcata mascellare con oscillazione incisivi e canini tentativo riduzione, frattura nasale con posizionamento steri strip di contenimento;
frattura gomito”; che tali lesioni lo avevano costretto a sottoporsi ad interventi ortodontici;
che, a seguito del sinistro, aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 188 giorni, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura da ricomprendersi tra il 16 e il 18% di danno biologico (relazione medico i parte della dott.ssa ); che in conseguenza delle Persona_1
lesioni subite a causa dell'incidente aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 42.576,00, cui andava aggiunto un ulteriore importo in ragione del danno morale subito;
che il suddetto autocarro risultava assicurato con la compagnia assicurativa
[...]
con polizza n. 30/176923210/185834; che in data 08.10.2020 era stata Controparte_1
inviata, a mezzo raccomandata A/R, richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicurativa la quale provvedeva all'apertura del sinistro n. 1-8001-2020-0243518; che, successivamente, non aveva fatto seguito alcuna sottoposizione a visita medica da parte dei fiduciari della convenuta assicurazione né aveva ottenuto alcun risarcimento.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la
[...]
e , concludeva affinché i citati convenuti venissero condannati in CP_4 CP_2
solido al risarcimento della somma di cui sopra o altra somma che risulterà meglio provata in corso di giudizio, oltre interessi legali a far data dall'evento fin all'effettivo soddisfo e
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rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_4
domanda, deduceva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145 148,
283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora ed alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di e;
nel CP_5 CP_6
merito, che non era stata provata la dinamica dell'incidente, ed in particolare, il nesso di causalità tra l'evento dannoso dedotto e le lesioni personali lamentate;
che il preventivo redatto dallo studio odontoiatrico a supporto della richiesta risarcitoria risulta del Per_1
tutto privo di rilevanza probatoria;
che la quantificazione dei danni subiti era sproporzionata e non supportata da alcun valido elemento probatorio.
Ciò posto concludeva in via preliminare, affinché fosse dichiarata la nullità della domanda,
l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse riconosciuto il concorso di colpa dell'attore, con vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di un teste di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 281 sexies c.p.c..
La pretesa azionata è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento danni) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la esaustiva descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163
n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto
“Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione del 6.10.2020 inviata a mezzo raccomandata a/r alla Compagnia assicurativa convenuta.
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La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 cod. ass., con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato e all'entità delle lesioni subite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attrice il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 145 cod. ass. 1° comma, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 90 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata ha richiesto in via stragiudiziale alla il risarcimento dei danni subiti (cfr. Controparte_1
richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Sulla base della documentazione processuale non sussistono poi dubbi con riguardo alla legittimazione passiva del , quale proprietario dell'autocarro targato CY409 CP_2
BN (cfr. polizza dell'autocarro allegata al fascicolo di parte attrice).
Passando al merito, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica dell'incidente stradale narrata da parte attrice nella domanda introduttiva, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata: referto ospedaliero di pronto soccorso.
L'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova un riscontro nel referto di pronto soccorso n. 2020.0007912 del
04.09.2020 in cui viene diagnosticata già in quella sede un “Trauma cranio facciale con frattura ossa nasali. Trauma arcata mascellare con oscillazione incisivi e canini (utile
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valutazione maxillofacciale). Tentativo riduzione frattura nasale con posizionamento steri strip di contenimento.” (cfr. referti ospedalieri allegati al fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, la dinamica del sinistro narrata in citazione viene corroborata dalla dichiarazione del teste di parte attrice, il quale descrive con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'vento lesivo subito da . Parte_1
In particolare, quanto alla ricostruzione dell'incidente stradale, il teste escusso, Tes_1
, da ritenersi attendibile, per avere reso una dichiarazione sufficientemente
[...]
circostanziata e coerente e per assistito visivamente ai fatti di causa, confermava il verificarsi dell'evento lesivo secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il ha dichiarato, per averlo visto personalmente, che agli inizi del Testimone_1
settembre dell'anno 2020, in località Genova, in via A. Prasio, verso le ore 16:30,
[...]
si trovava su un autocarro modello Iveco condotto dal e, in quel Pt_1 Controparte_3
momento, fermo;
in particolare che l'attore si trovava sul cassone intento a scaricare gli attrezzi da lavoro e, improvvisamente, il per posizionare il mezzo in maniera più CP_3
adeguata, effettuava un manovra non accorgendosi della presenza dell'istante e provocandone la violenta caduta al suolo (“ricordo che era l'inizio del mese di settembre 2020, erano le
16.30/17, avevamo da poco finito di lavorare;
mi trovavo in Genova, alla Via Andrea Prasio all'altezza di un negozio di frutta e verdura, non ricordo se si chiamasse o meno Ginnis 2; ci trovavamo su un autocarro IVECO di colore bianco, condotto da Controparte_3
l'autocarro era fermo ed io ero sceso per consentire di scaricare gli attrezzi, mentre nell'autocarro erano rimast;
preciso ch era Controparte_3 Parte_1 Parte_1
sul cassone, proprio perché dall'autocarro stavamo scendendo gli attrezzi;
ad un certo punto il si rese conto che si era liberato un posto per parcheggiare in maniera più consona, CP_3
per cui mise in moto l'autocarro e si accingeva ad accostarsi al marciapiede per occupare tale postazione e compiva tale manovra non accorgendosi che era ancora sul Parte_1
cassone, proprio perché era intento a passarci gli attrezzi per scaricarli dall'autocarro; nel compiere tale manovra di parcheggio, il movimento dell'autocarro ha determinato la caduta di in avanti, cadendo dal cassone e finendo in strada, per cui detto movimento Parte_1
dell'autocarro ha determinato non solo la perdita dell'equilibrio di , ma questi Parte_1
cadeva proprio al di fuori dell'autocarro in strada;
…so sicuramente come già evidenziato in precedenza che l'autocarro era condotto da e che era di proprietà di Controparte_3
, ma non so dire se fosse o meno assicurato co né tantomeno CP_2 Controparte_4
quale fosse il numero di polizza;
ad integrazione del capo 2, come già evidenziato sopra;
…l'autocarro si era fermato e noi eravamo intenti a scaricare gli attrezzi, nello specifico degli
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infissi, e i si rese conto che si era liberato un posto poco più a tergo di dove aveva CP_3
posizionato l'autocarro; nell'effettuare la manovra di retromarcia, per accostarsi al nuovo posto dove sostare l'autocarro, lo mise in moto e nel mettersi in movimento determinò la caduta d che era ancora sul cassone dell'autocarro; puntualizzo che ci eravamo Parte_1
fermati sul luogo di destinazione da circa dieci minuti ed eravamo intenti a scaricare gli attrezzi quando il conducent , vedendo un posto libero, improvvisamente Controparte_3
ha compiuto una manovra di retromarcia per accostarsi al marciapiede per occupare questo posto, determinando la caduta di;
la manovra di retromarcia fu effettuata con Parte_1
l'autocarro acceso e in movimento;
…preciso che l'autocarro IVECO 35 aveva un cassone a sponde, non coperto da un telo;
ADR: preciso ch , nel momento in cui venne Parte_1 sbalzato dal cassone, era proprio intento a prendere gli attrezzi, nella fattispecie gli infissi, ma non li aveva ancora in mano;
…preciso che l è caduto battendo al suolo con il viso, Pt_1
tant'è vero che lo stesso era pieno di sangue nel momento in cui ho provveduto a prestargli soccorso;
…fui proprio io ad accompagnarlo all'ospedale; preciso che appena lo è Pt_1 caduto mi sono subito avvicinato preoccupato e ho constatato che non rispondeva ed aveva perso conoscenza;
quindi, l'ho sollevato e caricato sul cassone per portarlo in ospedale il prima possibile;
…non ricordo se la cabina dell'autocarro avesse o meno un'apertura posteriore tale da consentire al conducente di vedere il cassone ed il suo contenuto;
…posso dire che nell'immediatezza dei fatti ho constato che l aveva perso alcuni denti;
posso Pt_1
altresì precisare che diversi mesi l non è venuto a lavorare”). Pt_1
Il teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'accadimento dannoso dedotto in citazione ed il verificarsi dell'infortunio di natura traumatica subito dall'attore a causa della colpevole condotta di guida tenuta dal conducente dell'autocarro Iveco 35/A targato
CY409BN.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate da alla caduta al suolo determinata dalla repentina manovra di Parte_1
parcheggio effettuata dal veicolo Iveco risultano poi suffragate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_2
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti
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dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione
(e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n. 3492).
Si rileva in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la concentrazione della causa lesiva risulta pienamente compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
In particolare, i postumi invalidanti permanenti sono in rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio in quanto “Le lesioni risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita, congrue con le modalità di produzione degli eventi traumatici riferiti dal periziato e documentate.” (cfr. pag. 7 CTU).
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo dal CTU dott.
[...]
, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di Per_2 ritenere dimostrata, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra il sinistro stradale de quo e le lesioni iniziali riportate dall'attore (“esiti di frattura pluriframmentaria capitello radiale a sinistra. esiti di frattura verticale distale del radio a sinistra. esiti di frattura delle ossa nasali. esiti di frattura della vi e ivi costa di sinistra. esiti di avulsione degli incisivi centrali superiori trattata con protesi mobile”).
In punto di responsabilità, dall'attività istruttoria emerge come il conducente dell'autocarro
Iveco 35/A, con una condotta di guida imprudente ed avventata, abbia provocato il sinistro innescato da un'improvvisa manovra di parcheggio.
Sul punto, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dimostrato circostanze idonee a provare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato ed in che modo la stessa possa aver influito sulla dinamica del sinistro al punto tale da poter ritenere individuare in capo alla stessa una quota di responsabilità nella causazione dell'incidente.
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato, è ravvisabile una responsabilità colposa esclusiva del conducente dell'autocarro Iveco 35/A targato CY409BN nel sinistro verificatosi in data 04.09.2020 in danno di . Parte_1
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Così come non può dubitarsi, del resto, della responsabilità di , proprietario del CP_2
mezzo, il quale è chiamato a rispondere in base all'art. 2054 co. 3 c.c., non avendo egli provato che la circolazione del mezzo fosse avvenuta “contro la sua volontà”; trattasi, infatti, di fattispecie di responsabilità presunta ex lege, fatta salva la prova liberatoria che, nella specie, stante la contumacia del proprietario del veicolo, non è stata all'evidenza fornita.
É quindi senz'altro risarcibile il danno biologico subito dalla parte attrice, in seguito al sinistro in oggetto connesso all'invalidità permanente, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisca nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.
In materia possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c., 1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr.
Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza Decalogo).
Ciò posto, per quanto attiene la determinazione e quantificazione dei danni patiti da Pt_1
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è possibile fare riferimento alla relazione medico-legale effettuata dal consulente Pt_1
tecnico dott. . Persona_2
A tal riguardo, il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U.
Circa il danno risarcibile, il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisce la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.
Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto. Se è dimostrato che il soggetto ha subito, altresì, ripercussioni sul piano patrimoniale (spese, perdite, mancati utili) anche tale danno va risarcito;
ove, infine, il fatto sia inquadrabile in un'ipotesi di reato ovvero, più in generale, si sia verificata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, andrà risarcito anche il danno non patrimoniale.
In tal modo resta esclusa ogni duplicazione risarcitoria in quanto il danno alla capacità di reddito è risarcibile solo se vi sia una specifica incidenza della lesione sulla capacità di guadagno del soggetto. Non viene, cioè, in considerazione il concetto di invalidità incidente sulla capacità lavorativa generica;
solo alla dimostrazione dell'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, consegue il risarcimento del danno patrimoniale lamentato.
Alla luce dell'orientamento prospettato, parte attrice va risarcita unicamente in relazione al danno alla salute.
Sul punto, dalla documentazione medica versata in atti e dalla relazione medico-legale prodotta è risultato che il sinistro di cui è causa abbia specificamente determinato quali esiti consolidati del processo patologico: “esiti di frattura pluriframmentaria capitello radiale a sinistra. esiti di frattura verticale distale del radio a sinistra. esiti di frattura delle ossa nasali. esiti di frattura della vi e ivi costa di sinistra. esiti di avulsione degli incisivi centrali superiori trattata con protesi mobile”.
Il danno subito - la cui compatibilità con la dinamica dell'incidente è avvalorata dagli esiti della consulenza tecnica - ha determinato nell'attrice dei postumi invalidanti permanenti, che il consulente, dott. ha quantificato complessivamente in una percentuale del Persona_2
11 % di danno biologico.
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Sulla base dell'esame della parte attrice e della documentazione medica il consulente ha poi determinato in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 75%, in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 50%, in 40 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale valutata al 25%.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge
57/2001 o al D.Lgs. 209/2006 (trattandosi di fattispecie in cui non si è in presenza di una cd.
‹‹micropermanente››), tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo
Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del
Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n.
12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez.
Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di
Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a
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garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”,
“sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno.
Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti principali costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza. Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico.
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Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 47 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 10 di ITT al 100% → € 3.450,00
- gg. 30 di ITP al 75% → € 2.587,50
- gg. 30 di ITP al 50% → € 1.725,00
- gg. 40 di ITP al 25% → € 1.150,00
- danno biologico permanente al 11% → € 23.145,00
Pertanto, va stimato in € 8.912,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in €
23.145,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di € 32.057,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 23778/2014 e Cass. civ.
24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di
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sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ.
4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attore, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In riferimento alle spese mediche sostenute da parte attrice che devono ritenersi in connessione eziologica con il sinistro di causa, alla luce della documentazione allegata e della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno emergente patito dalla parte attrice viene correttamente accertato dall'ausiliario nella somma di € 3.123,00.
Pertanto, la voce di danno patrimoniale può ritenersi quantificabile nell'importo di € 3.123,00.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis,
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Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale e non, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (04.09.2020), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta, in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n.
4030).
Per il risarcimento del danno patrimoniale sono invece dovuti interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al criterio del decisum – quindi rientrante nello scaglione delle cause da € 52.000,00 a € 260.000,00- e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice.
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 15/10/2025 (Cass. n. 25047/2018;
Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido e CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Controparte_1
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, della somma di € 32.057,50 a titolo di risarcimento per il danno non Parte_1
patrimoniale, nonché di € 3.123,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, così come dettagliatamente indicato in motivazione;
• condanna in solido e in persona del legale CP_2 Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali che si Parte_1
liquidano in € 806,00 per esborsi, € 7.616,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Giovanni Di Mauro dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 15/10/2025, rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti soccombenti, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dagli stessi le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.
Così deciso in Aversa in data 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
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