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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 948/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 27/06/2017, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare non dovute le somme richieste in restituzione dall' resistente, per intervenuta CP_2 prescrizione”; 2) “revocare, annullare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il provvedimento impugnato, perché illegittimo ed improcedibile”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, dalla prospettazione dei fatti di causa non è rilevabile quale sia la causa della revoca della provvidenza concessa. Dalle difese addotte parrebbe che il motivo sia la situazione reddituale del ricorrente, con il venir meno del relativo presupposto. Inoltre dalla narrativa in atti di entrambe le parti non è indicata quale misura assistenziale legata all'invalidità civile sia oggetto di causa. Non essendo pertanto chiara la natura della provvidenza e del requisito venuto meno, e non essendo ugualmente documentato in atti in alcun modo né la condizione sanitaria o reddituale del ricorrente, sul punto non è possibile valutare l'effettivo affidamento che il ricorrente poteva porre nell'erogazione della provvidenza, posto che è si è elemento soggettivo ma da commisurare alle circostanze oggettive. Se è vero che l'onere della prova della condotta dolosa è a carico dell' , rimane comunque onere della parte prospettare e provare i fatti CP_1 sui quali basa l'opposizione; nel caso di specie l'errore dell' . CP_1
Inoltre, è il caso di rilevare che, come rileva lo stesso ricorrente, “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.” Non è presente copia del provvedimento “formale” e
“definitivo”, non è conoscibile la misura in questione e non si è in grado di stabilire, allo stato, quale sia l'effettivo “errore” in cui sia incorso l , né CP_1 valutare lo stato soggettivo del ricorrente.
2.2 Relativamente invece all'eccezione di prescrizione, la stessa va parzialmente accolta. Applicando il termine prescrizionale ordinario di dieci anni risulta decorso del termine prescrizionale per gli indebiti relativi agli anni dal 2005 al
2007. La mancata prospettazione in giudizio di documentazione che vada ad individuare le somme irregolarmente corrisposte, anno per anno, rende impossibile, in questa sede, la quantificazione dell'ammontare del credito effettivamente prescritto.
2.3 È inoltre il caso di rilevare che l nulla ha mai osservato in ordine a CP_1 quanto asserito (ma non provato) da parte resistente, in ordine ovvero al trattenimento di somme in spregio del provvedimento di sospensione depositato
Pag. 2 di 3 in data 06/06/2018. La condotta processuale viene tenuta in considerazione in ordine alla soccombenza, con spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la maggior soccombenza dell'istituto nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie parzialmente la domanda, dichiarando prescritta l'azione e per l'effetto non ripetibili gli emolumenti assistenziali percepiti dal ricorrente per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2) Condanna l' alla restituzione di quanto percepito dalle trattenute operate CP_1 sulla pensione cat. IO n. 15015482, qualora eccedenti la creditoria residua relativa all'anno 2008
3) Condanna, altresì l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, spese liquidate in euro 2.200 per compensi professionali, oltre CA,
IVA e 15% forfettario, con distrazione a favore degli avv. Saverio di Sevo e
Mariagrazia di Sevo, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 948/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Di Sevo e Mariagrazia Di Sevo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 27/06/2017, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “dichiarare non dovute le somme richieste in restituzione dall' resistente, per intervenuta CP_2 prescrizione”; 2) “revocare, annullare e/o dichiarare nullo, invalido ed inefficace il provvedimento impugnato, perché illegittimo ed improcedibile”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, dalla prospettazione dei fatti di causa non è rilevabile quale sia la causa della revoca della provvidenza concessa. Dalle difese addotte parrebbe che il motivo sia la situazione reddituale del ricorrente, con il venir meno del relativo presupposto. Inoltre dalla narrativa in atti di entrambe le parti non è indicata quale misura assistenziale legata all'invalidità civile sia oggetto di causa. Non essendo pertanto chiara la natura della provvidenza e del requisito venuto meno, e non essendo ugualmente documentato in atti in alcun modo né la condizione sanitaria o reddituale del ricorrente, sul punto non è possibile valutare l'effettivo affidamento che il ricorrente poteva porre nell'erogazione della provvidenza, posto che è si è elemento soggettivo ma da commisurare alle circostanze oggettive. Se è vero che l'onere della prova della condotta dolosa è a carico dell' , rimane comunque onere della parte prospettare e provare i fatti CP_1 sui quali basa l'opposizione; nel caso di specie l'errore dell' . CP_1
Inoltre, è il caso di rilevare che, come rileva lo stesso ricorrente, “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.” Non è presente copia del provvedimento “formale” e
“definitivo”, non è conoscibile la misura in questione e non si è in grado di stabilire, allo stato, quale sia l'effettivo “errore” in cui sia incorso l , né CP_1 valutare lo stato soggettivo del ricorrente.
2.2 Relativamente invece all'eccezione di prescrizione, la stessa va parzialmente accolta. Applicando il termine prescrizionale ordinario di dieci anni risulta decorso del termine prescrizionale per gli indebiti relativi agli anni dal 2005 al
2007. La mancata prospettazione in giudizio di documentazione che vada ad individuare le somme irregolarmente corrisposte, anno per anno, rende impossibile, in questa sede, la quantificazione dell'ammontare del credito effettivamente prescritto.
2.3 È inoltre il caso di rilevare che l nulla ha mai osservato in ordine a CP_1 quanto asserito (ma non provato) da parte resistente, in ordine ovvero al trattenimento di somme in spregio del provvedimento di sospensione depositato
Pag. 2 di 3 in data 06/06/2018. La condotta processuale viene tenuta in considerazione in ordine alla soccombenza, con spese liquidate come in dispositivo, tenuto conto che la maggior soccombenza dell'istituto nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1) Accoglie parzialmente la domanda, dichiarando prescritta l'azione e per l'effetto non ripetibili gli emolumenti assistenziali percepiti dal ricorrente per gli anni 2005, 2006 e 2007.
2) Condanna l' alla restituzione di quanto percepito dalle trattenute operate CP_1 sulla pensione cat. IO n. 15015482, qualora eccedenti la creditoria residua relativa all'anno 2008
3) Condanna, altresì l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, spese liquidate in euro 2.200 per compensi professionali, oltre CA,
IVA e 15% forfettario, con distrazione a favore degli avv. Saverio di Sevo e
Mariagrazia di Sevo, per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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