Articolo 37 della Legge 28 marzo 2001, n. 149
Articolo 36Articolo 38
Versione
27 aprile 2001
Art. 37. 1. All' articolo 330, secondo comma, del codice civile , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All' articolo 333, primo comma, del codice civile , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore". 3. All' articolo 336 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".
Nota all'art. 37, comma 1:
- Per il testo dell' art. 330 del codice civile , come modificato dalla presente legge si veda in nota all'art. 4.
Nota all'art. 37, comma 2:
- Per il testo dell' art. 333 del codice civile , si veda in nota all'art. 4.
Nota all' art. 37, comma 3 :
- L' art. 336 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo' adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge.".
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente