Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
>
Versione
26 novembre 2024
26 novembre 2024
Art. 738.
(Procedimento).
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli ((deposita le sue conclusioni)) . ((178))
Il giudice puo' assumere informazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Procedimento).
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli ((deposita le sue conclusioni)) . ((178))
Il giudice puo' assumere informazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 125
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 30635 del 28https://www.laleggepertutti.it/ · 33.495487
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 04/03/2022Provvedimento: […] e Parte_3 visti gli artt. 738 c.p.c. e 9 L 898 del 1970; DISPONE La modifica delle condizioni di divorzio secondo quanto indicato nel ricorso.Leggi di più...
- art. 741 c.p.c.·
- art. 9 L 898/1970·
- modifica condizioni divorzio·
- richieste congiunte·
- art. 738 c.p.c.·
- esecutorietà decreto·
- divorzio consensuale