Decreto presidenziale 13 luglio 2021
Decreto presidenziale 14 luglio 2021
Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 15 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 13/07/2021, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 00405/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00207/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CC AI e AU EN, rappresentati e difesi dagli avvocati, Giuliano Neri, Sebastiano Artale e Chiara Artale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Duomo n. 5;
contro
il Comune di Curtarolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cartia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda U.L.S.S. n.6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso all'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
il Ministero dell'Interno-Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Comune di Campodoro, Comune di Carmignano di Brenta, Comune di Gazzo, Comune di Grantorto, Comune di Piazzola Sul Brenta, Comune di San Giorgio in Bosco, Comune di Villafranca Padovana, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempo, non costituiti in giudizio;
nei confronti
HI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale della Conferenza di servizi in data 4.12.2020, indetta dal Responsabile del SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo, avente ad oggetto l'“Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale (P.A.T.I.- P.A.T. -P.I.) ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n 55 del 31.12.2012)”, su istanza di HI EL S.p.A. prot. n. 17739 del 24.12.2019, e della conseguente determinazione positiva del Responsabile SUAP in data 15.12.2020;
- degli avvisi del Responsabile SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo di indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 in data 20.1.2020, prot. n. 6612 in data 20.3.2020, prot. n. 9914 in data 15.5.2020, prot. n. 16984 in data 30.7.2020, prot. n. 22398 in data 28.9.2020, prot. n. 27528 in data 23.11.2020;
- degli atti istruttori dell'Area III Servizi tecnici del Comune di Curtarolo in data 15.6.2020 e 5.10.2020, nonché dell'atto istruttorio del Responsabile SUAP prot. n. 24969 in data 21.10.2020;
- dei verbali di deliberazione della Giunta comunale di Curtarolo n. 63 in data 18.6.2020 e n. 126 in data 3.12.2020;
- dei verbali della Conferenza di servizi in data 19.6.2020, 14.9.2020, 15.10.2020 e 4.12.2020;
- dei pareri della Commissione regionale VAS n. 58 in data 22.6.20, n. 66 in data 15.9.2020 e n. 124 in data 2.12.2020 e del parere VINCA n. 38/2020;
- dei preavvisi di diniego ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 del Responsabile SUAP in data 15.10.2020 e 28.10.2020;
- dell'avviso di adozione di variante del Responsabile dell'Area III Servizi tecnici del Comune di Curtarolo in data 10.12.2020 e 18.12.2020;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 17/6/2021:
- della valutazione tecnica provinciale n. 007 del 19.11.2020 del Dirigente del Servizio pianificazione territoriale e urbanistica incaricato della valutazione tecnica provinciale, e del parere n. 007 in pari data del Comitato tecnico provinciale, che ne costituisce parte integrante;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Curtarolo n. 11 in data 16.3.2021 e dei relativi allegati, compreso lo schema di convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri (“allegato A”), questi ultimi non noti;
- del Provvedimento Unico n. 29 in data 31.3.2021 rilasciato dal SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo a nome di HI EL S.p.A. e dei relativi allegati, non noti, e del relativo avviso di rilascio pubblicato sull'Albo pretorio online in data 9.4.2021;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, presentata dalla controinteressata nel ricorso 207/21, in relazione a memoria già dalla stessa depositata in data 9.7.21;
Considerato che l'istanza è stata depositata successivamente al deposito della memoria eccedente i limiti dimensionali di cui al DPCS 167/16 e s.m.i.;
Considerato che ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto ciò è consentito soltanto per gravi e giustificati motivi;
Verificato che tali presupposti giustificativi dell'istanza di autorizzazione successiva, impeditivi della presentazione preventiva, non sono stati specificati nell' istanza medesima, che pertanto va rigettata;
Considerato altresì che l'istante si è avvalso della facoltà di indicare le parti eccedenti da stralciare in caso di rigetto dell’istanza, al fine di ricondurre la memoria entro i limiti dimensionali di rito;
Visto il DPCS 167/16 e s.m.i..
P.Q.M.
Respinge l'istanza di superamento dei limiti dimensionali e, per l'effetto, dispone che non siano considerate ai fini processuali le parti eccedenti della memoria 9.7.21 del controinteressato, così come indicate nell' istanza in epigrafe.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 13 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO