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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/07/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 356 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ADRIANO CATTE, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Via Lamarmora n. 85,
e
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. ALESSANDRO ROJCH, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito a Olbia in Corso Vittorio Veneto n. 15/B;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il g.
16.04.2025:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. I ricorrenti, con il presente atto, dichiarano che nessun mantenimento dovrà essere corrisposto da uno in favore dell'altro, avendo già definitivamente regolato i propri rapporti patrimoniali, di talché gli stessi dichiarano di non aver più nulla da pretendere vicendevolmente per nessuna ragione o
1
N. R.G. V.G. 356/2025 titolo, sia relativamente alla fase di separazione, che per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio.
3. Nel contempo, i ricorrenti intendono accordarsi al fine di sostenere la figlia negli studi Per_1 universitari in cui la stessa è impegnata presso la facoltà di Medicina dell'Università di Padova, stabilendo che il SI. verserà la cifra mensile di € 700,00 (€ settecento/00) in favore Parte_2 della stessa a titolo di mantenimento ordinario, con partecipazione alle spese straordinarie al 50%.
La SI.ra contribuirà alle restanti necessità della figlia corrispondendo € 250,00 Parte_1 Per_1
(€duecentocinquanta/00) mensili, oltre alla quota rimanente di spese straordinarie.
4. Ordinare al Comune di Nuoro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte sostitutive di udienza di comparizione delle parti.
I ricorrenti convengono sin d'ora la corresponsione degli importi direttamente alla figlia Per_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese».
[...]
Conclusioni del PM:
«Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e alla contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 31.03.2025».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 16.04.2025, hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Nuoro il 12.10.2002; che dall'unione è nata una figlia:
il 24.3.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che la è inabile al Per_1 Pt_1 lavoro e invalida al 100%, mentre il è impiegato presso la ditta ARST in qualità di autista;
che, Pt_2 nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del g. 24.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso alle condizioni riportate in epigrafe.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
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Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
La figlia è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente per cui occorre prendere atto Per_1 della disciplina concordata dai genitori per il suo mantenimento.
4. Le parti hanno domandato, unitamente all'omologa della separazione, anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 12.10.2002 in Parte_2
Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 109, parte II, serie A, anno 2002) alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. 3
N. R.G. V.G. 356/2025
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del g. 8.7.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
4
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu