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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 752/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Frontino Anna e Brandi Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio Marzocchella e Luigi Lorusso
RESISTENTE
OGGETTO: regolarizzazione posizione assicurativa e previdenziale anni 1990-1991-1992-1997-1998
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 di non avere riscontrato l'accredito dei contributi per gli anni 1990-1991-1992-1997-1998 allorquando era dipendente, in qualità di meccanico, della AS PA (dall'11.1.1990 al 31.12.2009).
Ha, pertanto, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione per le predette annualità, con CP_ condanna dell' alla relativa regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale. Vinte le spese di lite.
L' costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. CP_1
In particolare ha dedotto che la posizione assicurativa del ricorrente è stata oggetto di verifica e sistemazione, a seguito della quale sono stati convalidati i periodi per i quali risulta versata effettiva contribuzione e, nello specifico, è stato riconosciuto ai fini pensionistici il servizio prestato dall'11/01/1990 al 31/12/1996 e dall'1/01/1999 al 31/10/2009; non sono risultati accreditabili, invece, le intere annualità
1997 e 1998, in quanto non è stata rinvenuta prova – neanche a seguito di verifiche presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia – del pagamento della contribuzione, peraltro, prescritta.
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. La domanda è infondata per quanto di ragione, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente intervenuto nella Sezione dell'Ufficio in analoga fattispecie (v. sentenza n. 1972/21, est. dott.
Caputo) a sua volta applicativo dell'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro nella sentenza n. 1993 del 5.1.2021, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti
(cfr., da ultimo, Tribunale di Foggia, sentenza n. 3749 del 13.12.2023, est. dott.ssa Sgarro).
Ed invero, l'art. 2116 c.c. recita: “[I]. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. [II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946]”.
L'art. 40 della legge n. 153/1969, invece, dispone: “All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi: Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
Si tratta dunque, in entrambi i casi, di disposizioni dettate per tutelare il lavoratore che deve accedere alle prestazioni pensionistiche in una situazione in cui si siano verificate omissioni contributive;
nondimeno, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha allegato di volere o di potere accedere a tali prestazioni, ma ha chiesto una pronuncia dichiarativa del proprio diritto “ora per allora” che non può ottenere.
Ed invero, la legge conosce ipotesi nelle quali, ancora prima della maturazione del diritto a pensione, sorge nel prestatore di lavoro un vero e proprio diritto all'effettivo accredito: è il caso dell'art. 39 della legge n.
153/1969 – secondo cui “nei casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve delle rispettive gestioni”; è il caso, ancora, dell'art. 2 della legge n. 29/79 - relativo al lavoratore che intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso un'altra gestione, al quale la giurisprudenza riconosce un vero e proprio “diritto all'integrità della posizione assicurativa” - in cui, essendo l'ente previdenziale (al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi) e nei limiti della prescrizione tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore pagina 2 di 5 di lavoro tenuto a versarla (così Cass., Sez. lav., n. 5767/2002, richiamata in motivazione da Corte di
Appello di Roma, Sez. lav., sent. n. 1826/2020).
Al di fuori di queste ipotesi, considerate eccezionali dalla giurisprudenza, il prestatore, nel corso del suo rapporto previdenziale, ha l'onere di chiedere al datore di lavoro il versamento dei contributi non prescritti in suo favore ma non ha il diritto di chiedere all' il riconoscimento del corrispondente accredito CP_1 contributivo.
Proprio sulla base del principio dell'automaticità delle prestazioni, così come disciplinato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969, modificato dall'art. 23 ter della legge n. 485 del 1972, in altre parole, non sussiste il diritto del lavoratore all'accredito dei contributi non prescritti prima del verificarsi dell'evento rischio assicurato, essendogli in tal caso riservata soltanto l'azione per la condanna del datore di lavoro all'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Il datore di lavoro, infatti, può essere convenuto in giudizio per ottenere una condanna generica al versamento dei contributi ovvero l'accertamento dell'omissione contributiva;
statuizioni, entrambe, prodromiche rispetto a future ed eventuali azioni risarcitorie ed affatto idonee a tutelare l'interesse di cui in questa sede si chiede la protezione.
Difatti, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, vale a dire una volta maturato il requisito di accesso alle prestazioni dell' (cfr. Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051). CP_1
In definitiva (mutuando il ragionamento meglio sviluppato da Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2014, n.2630), se è vero che, nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), il lavoratore potrà esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Solo in quel momento l'odierna parte ricorrente, se i contributi saranno prescritti, sarà titolare delle seguenti posizioni soggettive: a) nei confronti dell'Istituto, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia;
b) nei confronti del datore di lavoro, del diritto a che questi versi all'Istituto la riserva matematica per la costituzione della rendita;
c) in caso di inadempimento del datore, del diritto alla restituzione di quanto versato all' (Cass. 29 dicembre 1999 n. 14680). CP_1
Tali conclusioni sono confortate altresì dalle considerazioni che la S.C. ha svolto nella recentissima pronuncia in cui è stato ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario con l' nel giudizio intentato CP_1 pagina 3 di 5 dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, laddove, nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori e la titolarità esclusiva in capo all' dei relativi CP_1 diritti, la Corte ha “riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.)”.
D'altra parte, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominato come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza ha da tempo ammesso pure in costanza del rapporto di lavoro - e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n.
3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005) - altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429
c.p.c., “trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001)”
(così Cass., Sez. lav., sent. n. 8956/2020, richiamata in motivazione dalla sentenza della Corte di Appello di
Roma già citata).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, condivise dalla scrivente giudice, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione introdotta dalle parti.
pagina 4 di 5 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza) e del valore della controversia (scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.4.638,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 752/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Frontino Anna e Brandi Giuseppe Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Amodio Marzocchella e Luigi Lorusso
RESISTENTE
OGGETTO: regolarizzazione posizione assicurativa e previdenziale anni 1990-1991-1992-1997-1998
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.01.2023, ha adito l'intestato Tribunale deducendo Parte_1 di non avere riscontrato l'accredito dei contributi per gli anni 1990-1991-1992-1997-1998 allorquando era dipendente, in qualità di meccanico, della AS PA (dall'11.1.1990 al 31.12.2009).
Ha, pertanto, chiesto l'accertamento dell'illegittimità della cancellazione per le predette annualità, con CP_ condanna dell' alla relativa regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale. Vinte le spese di lite.
L' costituitosi in giudizio, ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. CP_1
In particolare ha dedotto che la posizione assicurativa del ricorrente è stata oggetto di verifica e sistemazione, a seguito della quale sono stati convalidati i periodi per i quali risulta versata effettiva contribuzione e, nello specifico, è stato riconosciuto ai fini pensionistici il servizio prestato dall'11/01/1990 al 31/12/1996 e dall'1/01/1999 al 31/10/2009; non sono risultati accreditabili, invece, le intere annualità
1997 e 1998, in quanto non è stata rinvenuta prova – neanche a seguito di verifiche presso la Cancelleria del Tribunale di Foggia – del pagamento della contribuzione, peraltro, prescritta.
pagina 1 di 5 La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. La domanda è infondata per quanto di ragione, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., precedente intervenuto nella Sezione dell'Ufficio in analoga fattispecie (v. sentenza n. 1972/21, est. dott.
Caputo) a sua volta applicativo dell'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro nella sentenza n. 1993 del 5.1.2021, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti
(cfr., da ultimo, Tribunale di Foggia, sentenza n. 3749 del 13.12.2023, est. dott.ssa Sgarro).
Ed invero, l'art. 2116 c.c. recita: “[I]. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. [II]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 2946]”.
L'art. 40 della legge n. 153/1969, invece, dispone: “All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi: Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni”.
Si tratta dunque, in entrambi i casi, di disposizioni dettate per tutelare il lavoratore che deve accedere alle prestazioni pensionistiche in una situazione in cui si siano verificate omissioni contributive;
nondimeno, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha allegato di volere o di potere accedere a tali prestazioni, ma ha chiesto una pronuncia dichiarativa del proprio diritto “ora per allora” che non può ottenere.
Ed invero, la legge conosce ipotesi nelle quali, ancora prima della maturazione del diritto a pensione, sorge nel prestatore di lavoro un vero e proprio diritto all'effettivo accredito: è il caso dell'art. 39 della legge n.
153/1969 – secondo cui “nei casi di fallimento o di crisi della azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorché si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento delle riserve delle rispettive gestioni”; è il caso, ancora, dell'art. 2 della legge n. 29/79 - relativo al lavoratore che intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso un'altra gestione, al quale la giurisprudenza riconosce un vero e proprio “diritto all'integrità della posizione assicurativa” - in cui, essendo l'ente previdenziale (al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi) e nei limiti della prescrizione tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore pagina 2 di 5 di lavoro tenuto a versarla (così Cass., Sez. lav., n. 5767/2002, richiamata in motivazione da Corte di
Appello di Roma, Sez. lav., sent. n. 1826/2020).
Al di fuori di queste ipotesi, considerate eccezionali dalla giurisprudenza, il prestatore, nel corso del suo rapporto previdenziale, ha l'onere di chiedere al datore di lavoro il versamento dei contributi non prescritti in suo favore ma non ha il diritto di chiedere all' il riconoscimento del corrispondente accredito CP_1 contributivo.
Proprio sulla base del principio dell'automaticità delle prestazioni, così come disciplinato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969, modificato dall'art. 23 ter della legge n. 485 del 1972, in altre parole, non sussiste il diritto del lavoratore all'accredito dei contributi non prescritti prima del verificarsi dell'evento rischio assicurato, essendogli in tal caso riservata soltanto l'azione per la condanna del datore di lavoro all'adempimento dell'obbligazione contributiva.
Il datore di lavoro, infatti, può essere convenuto in giudizio per ottenere una condanna generica al versamento dei contributi ovvero l'accertamento dell'omissione contributiva;
statuizioni, entrambe, prodromiche rispetto a future ed eventuali azioni risarcitorie ed affatto idonee a tutelare l'interesse di cui in questa sede si chiede la protezione.
Difatti, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, vale a dire una volta maturato il requisito di accesso alle prestazioni dell' (cfr. Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051). CP_1
In definitiva (mutuando il ragionamento meglio sviluppato da Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2014, n.2630), se è vero che, nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), il lavoratore potrà esperire l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Solo in quel momento l'odierna parte ricorrente, se i contributi saranno prescritti, sarà titolare delle seguenti posizioni soggettive: a) nei confronti dell'Istituto, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia;
b) nei confronti del datore di lavoro, del diritto a che questi versi all'Istituto la riserva matematica per la costituzione della rendita;
c) in caso di inadempimento del datore, del diritto alla restituzione di quanto versato all' (Cass. 29 dicembre 1999 n. 14680). CP_1
Tali conclusioni sono confortate altresì dalle considerazioni che la S.C. ha svolto nella recentissima pronuncia in cui è stato ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario con l' nel giudizio intentato CP_1 pagina 3 di 5 dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, laddove, nell'esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori e la titolarità esclusiva in capo all' dei relativi CP_1 diritti, la Corte ha “riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018), e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000): è infatti evidente che, ammettendo un'azione del genere, si verrebbe a confondere l'indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare (Cass. n. 7104 del 1992); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.)”.
D'altra parte, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominato come “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, e che la costante giurisprudenza ha da tempo ammesso pure in costanza del rapporto di lavoro - e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi (cfr. già Cass. n.
3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005) - altro non può essere che una species dell'azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall'omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell'ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno: prova ne sia che la giurisprudenza della
Suprema Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest'ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti (Cass. n. 1703 del 1991), e che a tale condanna è estranea la previsione dell'art. 429
c.p.c., “trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l'ente previdenziale (Cass. S.U. n. 15278 del 2001)”
(così Cass., Sez. lav., sent. n. 8956/2020, richiamata in motivazione dalla sentenza della Corte di Appello di
Roma già citata).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, condivise dalla scrivente giudice, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione introdotta dalle parti.
pagina 4 di 5 3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della tipologia di causa
(procedimento in materia di previdenza) e del valore della controversia (scaglione indeterminabile – complessità bassa, valori minimi).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
€.4.638,00, oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Lilia M. Ricucci
pagina 5 di 5