Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
Allorquando il giudice d'appello abbia pronunciato l'estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell'altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione. Altrimenti, se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione ed accetta, quindi, l'uscita dal processo della parte estromessa, egli è tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio essendo stato il ricorso proposto espressamente contro la parte estromessa senza l'impugnazione della decisione di estromissione, ha ritenuto che correttamente la parte estromessa si fosse costituita per far valere tale mancata impugnazione e che, quindi, la parte ricorrente fosse soccombente nei suoi confronti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2007, n. 15734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15734 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Aula 'S' 15/34/07 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INTERESSE AD SEZIONE TERZA CIVILE IMPUGNARE STATUIZIONE SULLA ESTROMISSIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 27581/05 - Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere 2.15734Cron. Dott. Roberta VIVALDI Rep. 4249 Consigliere Dott. Angelo SPIRITO Ud. 23/05/07 Rel. Consigliere Dott. Raffaele FRASCA ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA sul ricorso proposto da: NT CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANICIO GALLO 3, (studio avvocato CAPONI FRANCO) presso l'Avvocato CAPONI DANIELA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
ENI S.P.A. Divisione Gas Power - società incorporante della società ITALGAS PIU' S.P.A., in virtù dell'atto di fusione per incorporazione del 16/12/2004 per atto Notaio Paolo Castelliti rep. n. . 2007 68974, in persona dell'Ing. Luciano Sgubini, Direttore * 2937 Generale della Divisione Gas e Power dell'Eni S.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PIO ΧΙ 13, presso lo studio dell'avvocato CROCE VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 1058/04 del Tribunale di VELLETRI del 18/4/04, depositata il 16/09/04; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/07 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;
udito l'Avvocato Vincenzo Croce, difensore del resistente che si riporta agli scritti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dr. MARCO PIVETTI che conferma le conclusioni scritte. 2 R.G.N. 27581-05 (c.c. 23.5.2007) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. Il Giudice di Pace di Velletri rigettava la domanda proposta da IO FA nei confronti della s.p.a. Società Italiana per il Gas per ottenere il pagamento della somma di lire 3.500.000, prevista quale contributo di allacciamento e trasformazione di un impianto a gasolio in impianto a gas, in forza di una clausola del contratto inter partes. La convenuta si era costituita ed aveva dedotto che il corrispettivo era stato pattuito in funzione della installazione di una caldaia da 30.000 a 50.000 Kcal/h, mentre l'attore ne aveva installata una di 24.000 Kcal/h. Nel giudizio di appello proposto dall'attore, l'appellata Italgas deduceva che il tipo di attività cui si riferiva la vicenda oggetto di lite era, a seguito di scissione, passato alla Italgas Più s.p.a. e chiedeva di essere estromessa dal giudizio. Interveniva in giudizio quest'ultima società ed il Tribunale di Velletri, con sentenza del 16 settembre 2004 rigettava l'appello ed estrometteva la s.p.a. Società Italiana per il Gas. §2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il FA, sulla base di due motivi, contro entrambe le società. Ha resistito al ricorso con controricorso la s.p.a. Società Italiana per il Gas. Il Procuratore Generale presso la Corte ha chiesto la decisione del ricorso in camera di consiglio per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia "violazionee falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c”, sotto il profilo che il giudice d'appello avrebbe scelto di tacere su quei motivi di appello che traevano il loro fondamento nella normativa speciale riguardante le relazioni tra "professionista" e Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 27581-05 (c.c. 23.5.2007) "consumatore">>, onde senza darne alcuna motivazione quel giudice avrebbe deciso che nella specie quelle norme espresse dagli artt. 1469-bis e ss. c.c. -non dovessero trovare applicazione. Al contrario, esse, essendo norme speciali, trovavano applicazione, onde, non essendo stata consegnata · -come conveniva lo stesso Tribunale – al ricorrente la tabella delle equivalenze caloriche, che era parte - integrante del contratto, essa avrebbe dovuto essere considerata priva di effetti. Con il secondo motivo si censura sotto il profilo della “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." il fatto che il Tribunale non abbia disatteso soltanto implicitamente le motivazioni dell'atto di appello con cui si era sostenuto che al ricorrente competesse la qualifica di "consumatore" ed all'appellata quella di "professionista". §2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha così motivato le sue conclusioni: II ricorso appare inammissibile per carenza del requisito dell'autosufficienza dell'esposizione dei due motivi. -Invero, fermo che il primo motivo, dedotto ai sensi del n. 3 dell'art. 360, è – contrariamente a quanto eccepisce la parte resistente - idoneo ad integrare una censura di omessa pronuncia su motivo d'appello, si deve rilevare che né nella parte espositiva dedicata al "fatto”, né nello svolgimento del motivo si indica la sede dell'atto d'appello nella quale sarebbe avvenuta l'invocazione come motivo di doglianza contro la sentenza di primo grado dell'applicabilità nella specie alla vicenda delle norme degli artt. 1469-bis e ss. cod. civ. Onde, è nella specie applicabile il principio di diritto, secondo cui affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 27581-05 (c.c. 23.5.2007) verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività>> (Cass. sez. un. n. 15781 del 2005). Per le stesse ragioni sarebbe inammissibile il secondo motivo, che, peraltro, è ancor prima inammissibile, in quanto la deduzione nel primo motivo dell'omessa pronuncia è incompatibile con la congiunta deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. cv. (si veda Cass. n. 1170 del 2004)>>. §3. Il Collegio condivide le conclusioni del Procuratore Generale, alle quali il ricorrente ha replicato in memoria con argomenti che in alcun modo ne infirmano la validità. E'solo il caso di aggiungere che l'assunto del Pubblico Ministero in ordine al primo motivo appare ancora più giustificato, quando si consideri che la sentenza impugnata, né nella parte espositiva, né nella motivazione fa riferimento alla questione dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1496-bis e ss. Onde, nella specie adeguato e comportante le stesse conseguenze di quello richiamato dal Procuratore Generale, sarebbe anche il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa>> (Cass. n. 22540 del 2006, da ultimo ed ex multis). §4. Dev'essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso contro la Società Italiana per il Gas s.p.a. dalla stessa formulata sotto il profilo che tale società è stata dichiarata estromessa dal giudice d'appello e su tale statuizione Est. Cons. Raffaele Frasca R.G.N. 27581-05 (c.c. 23.5.2007) nessuna impugnazione è stata formulata dal ricorrente, onde essa è passata in cosa giudicata interna. Invero, allorquando il giudice d'appello abbia pronunciato l'estromissione di una parte dal giudizio il soccombente è legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell'altra parte, anche contro la parte estromessa soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione. Altrimenti, se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione ed accetta, quindi, l'uscita dal processo della parte estromessa, egli è tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell'art. 332 c.p.c. Nella specie, il ricorrente ha proposto il ricorso espressamente contro entrambe le società e, quindi, non ha notificato il ricorso ai sensi dell'art. 332, al fine di consentire alle altre parti di essere notiziate della sua impugnazione. Ne discende che nel rapporto processuale fra il ricorrente e la resistente R v'è soccombenza, perché correttamente la resistente si costituita per contestare in primo luogo la propria legittimazione al ricorso. §5. Il ricorso è, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza nel rapporto fra il ricorrente e la resistente e si liquidano in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile il A M 23 maggio 2007. E DI R P U NCons. est. S Il Presidente E T poo R A le x Ai res DEPOSITATO IN CANCELLERIA O C 13 LUG. 2007 IL CANCELLIERE C1 NA CA Oggi IL CANCELLIERE C1 NA CA Est. Cons. Raffaele FrascaRaffinely Prase