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21 aprile 1942
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1 gennaio 1951
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3 luglio 1986
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 739.
(Reclami delle parti).
Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. (171) ((173))
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. (45)
--------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. , nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali". --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Reclami delle parti).
Contro i decreti del giudice tutelare si puo' proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. (171) ((173))
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. (45)
--------------- AGGIORNAMENTO (45)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c. , nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziche' dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali". --------------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5474 del 18https://www.laleggepertutti.it/ · 243.41946
[…] V., ex art. 739 c.p.c., avverso il descritto decreto del 20 febbraio 2017, volto ad ottenere la rideterminazione dell'equa indennità attribuitale per gli anni dal (OMISSIS), è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Milano con decreto del 4 maggio 2017. 3.1. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2024, n. 4326Provvedimento: […] pronunciato dal locale Tribunale in persona del Giudice Monocratico, dell'accordo di ristrutturazione del debito proposto da Teatro Stabile di Catania nell'ambito della procedura di risoluzione della crisi di sovraindebitamento per essere stato il ricorso iscritto a ruolo in data 3/5/2018 oltre il termine di giorni 10, ai sensi dall'art 739 c.p.c., decorrenti, secondo il dettato dell'art. 12 della l. 3/2012, […] nr. 3 Cost.; l'ente previdenziale sostiene che, stante il rinvio operato dall'art. 12 l.3/2012 all'art. 739 c.p.c., il termine per impugnare il decreto di omologa decorra dalla notifica del decreto, come espressamente previsto dalla disposizione del codice di rito, […]Leggi di più...
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