TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8790 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Missere;
Parte_1
- ricorrente – contro
rappresentata difesa dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce;
- resistente–
*****
Fatto e diritto
Con il presente procedimento a seguito della sentenza n. 921/2023 Parte_1 emessa dalla Corte d' Appello di Lecce, ha riassunto il giudizio promosso nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto al conseguimento del titolo CP_2 abilitativo alla guida cat. B, previo annullamento del diniego opposto dell'Amministrazione resistente. Segnatamente, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti di diniego emessi dalla , sul presupposto che, ai fini dell'ottenimento del nullaosta per CP_3 la restituzione della patente di guida, sia sufficiente il mero decorso del termine di tre anni, previsto dall'art. 120 C.d.S., termine che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente decorso, avendo la revocato la patente di guida con provvedimento del 25.01.2007. Controparte_4
Lo stesso, infatti, ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per ingiustizia manifesta, rilevando che non ricorrono nel caso di specie ragioni ostative al conseguimento della patente, avendo l'amministrazione assimilato la sua posizione a colui che chiede di ottenere la patente di guida per la prima volta, ritenendo necessario per il conseguimento della nuova patente la riabilitazione penale.
L'ufficio si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità Controparte_1 della domanda atteso che il ricorrente avesse inteso contestare i vizi propri del provvedimento di revoca presupposto e risalente al 2007, tentando di superare così le decadenze e preclusioni difensive ormai maturate. Nel merito, deduceva che l'assenza del provvedimento di riabilitazione costituisca requisito indefettibile per il rilascio del titolo di guida, in aggiunta al decorso del termine triennale decorrente dalla revoca della patente. Precisava, altresì, che una volta venuto meno il provvedimento di autorizzazione alla guida, l'interessato non ha titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale.
La causa è stata istruita in forma documentale e, previa discussione orale, il 10.06.2025 è stata riservata per la decisione, dal momento che l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei fascicoli di primo e secondo grado si è resa superflua stante l'allegazione dei documenti essenziali ai fini della decisione.
*********
Giova preliminarmente rammentare che la vicenda in esame va fatta rientrare nell'alveo dell'art. 120 c.d.s. I comma, come del resto si evince dal provvedimento impugnato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di dirimere il dibattito in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha chiarito che “Il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13/12/2019, n.
32977).
Ciò posto, essendo il provvedimento di diniego ex art. 120 C.d.S. un atto vincolato nell'an e nel quid, la motivazione è sufficiente anche solo nel caso in cui identifichi la sussistenza dei presupposti e, pertanto, sia riconducibile alla c.d. giustificazione.
Orbene, nella specie il provvedimento impugnato contiene, innanzitutto, il richiamo all'art. 120 C.d.S., nonché la conclusione per cui, stante la sussistenza di un “ostativo” (che deve evidentemente essere inteso con riferimento al richiamato art. 120 comma 1 C.d.S.), vi è
l'impossibilità al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Riguardo al merito, la domanda proposta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alla contestata illegittimità del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida opposto dall' amministrazione resistente giova premettere che un recente orientamento giurisprudenziale, originatosi in seno alla giustizia amministrativa, ritiene sufficiente ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida “l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del mero decorso del tempo, senza che possa richiedersi all'interessato il possesso dell'ulteriore requisito del conseguimento del provvedimento di riabilitazione” (Tar Palermo, n. 795/2021) e che “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce - in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto” (Cons. Stato, Sez. III,
14/04/2021, n.3084). Il Tribunale, tuttavia, non condivide tale orientamento giurisprudenziale e in particolare non ritiene condivisibili le deduzioni formulate dall' secondo cui, l'amministrazione Pt_1 avrebbe illegittimamente assimilato la sua posizione a colui che chiede di ottenere la patente di guida per la prima volta ritenendo necessario il provvedimento riabilitativo senza tenere in considerazione anche il mero decorso del termine di tre anni dalla sentenza di condanna registrata nel casellario giudiziale.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 120 C.d.S. emerge, invece, che il requisito temporale previsto dal comma 3 sarebbe sufficiente purché non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dalla
Prefettura di è stato determinato dalla documentazione in atti attestante che CP_1
l'Ammaturo sia stato attinto da una sentenza di condanna in seguito alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che il ricorrente rientra nella categoria di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.s., secondo il quale “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]”.
Per tali soggetti, il legislatore ha stabilito che il rilascio della patente è subordinato al preventivo conseguimento del beneficio della riabilitazione ex art. 178 c.p., cui è stato equiparato dalla giurisprudenza di legittimità l'adozione di altri provvedimenti “tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12,
l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (vds., Cass. civ. n. 23815/2022).
Deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti riabilitativi siano necessari in relazione a tutte le fattispecie elencate nel primo comma e il decorso del termine di tre anni, previsto dal terzo comma per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo, rappresenta una condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai suddetti provvedimenti riabilitativi.
Del resto, una diversa interpretazione, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subito la revoca.
Da ciò si evince che le preclusioni di cui all'art. 120 comma 1 Cds sono assolute e non lasciano alcun margine di discrezionalità alla P.A., la quale è tenuta a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo tutte le volte in cui ravvisi un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti.
Sul punto assumono rilievo le recenti pronunce della Corte costituzionale che, nell'affrontare la questione dell'obbligatorietà del diniego di cui all'art. 120, comma 1, Cds, hanno dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato;
infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (Precedente citato: sentenza n. 22 del
2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada).”. (vds. Corte
Cost. sent. n. 80 del 2019; Corte Cost. ord. n. 81 del 2020).
Orbene, nel caso di specie, risulta che il ricorrente, abbia subito una sentenza penale di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 divenuta irrevocabile il 11.02.2014 alla quale, non ha fatto seguito l'opportuno provvedimento riabilitativo richiesto espressamente dal codice della strada all'120.
A ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dal mero decorso del tempo non si può far desumere il ripristino dei requisiti morali necessari per ottenere il rilascio della patente di guida, né può essere equiparato ad un provvedimento di riabilitazione.
Pertanto, in assenza di un provvedimento di riabilitazione o altro provvedimento ad esso equipollente, sussiste un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, in favore del ricorrente.
Se ne deduce che la ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente, CP_3 rigettando la richiesta di restituzione della patente di guida. Sul punto va altresì precisato, come opportunamente dedotto dall'amministrazione resistente, che una volta venuto meno il documento di guida, anche in caso di avvenuta cessazione della misura di prevenzione,
l'interessato non ha titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto l'abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere “ripristinata” con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale ( T.A.R. Palermo, sez. IV, 06/09/2024, n.2513, Consiglio di Stato, sez. III, 16/06/2016, N. 2679).
Per tali ragioni, la domanda è rigettata.
Quanto alle spese, sussistono i motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10.06.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa
Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8790 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Missere;
Parte_1
- ricorrente – contro
rappresentata difesa dall'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Lecce;
- resistente–
*****
Fatto e diritto
Con il presente procedimento a seguito della sentenza n. 921/2023 Parte_1 emessa dalla Corte d' Appello di Lecce, ha riassunto il giudizio promosso nei confronti dell' al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto al conseguimento del titolo CP_2 abilitativo alla guida cat. B, previo annullamento del diniego opposto dell'Amministrazione resistente. Segnatamente, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità degli atti e dei provvedimenti di diniego emessi dalla , sul presupposto che, ai fini dell'ottenimento del nullaosta per CP_3 la restituzione della patente di guida, sia sufficiente il mero decorso del termine di tre anni, previsto dall'art. 120 C.d.S., termine che, nel caso di specie, sarebbe ampiamente decorso, avendo la revocato la patente di guida con provvedimento del 25.01.2007. Controparte_4
Lo stesso, infatti, ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per ingiustizia manifesta, rilevando che non ricorrono nel caso di specie ragioni ostative al conseguimento della patente, avendo l'amministrazione assimilato la sua posizione a colui che chiede di ottenere la patente di guida per la prima volta, ritenendo necessario per il conseguimento della nuova patente la riabilitazione penale.
L'ufficio si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità Controparte_1 della domanda atteso che il ricorrente avesse inteso contestare i vizi propri del provvedimento di revoca presupposto e risalente al 2007, tentando di superare così le decadenze e preclusioni difensive ormai maturate. Nel merito, deduceva che l'assenza del provvedimento di riabilitazione costituisca requisito indefettibile per il rilascio del titolo di guida, in aggiunta al decorso del termine triennale decorrente dalla revoca della patente. Precisava, altresì, che una volta venuto meno il provvedimento di autorizzazione alla guida, l'interessato non ha titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata, ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale.
La causa è stata istruita in forma documentale e, previa discussione orale, il 10.06.2025 è stata riservata per la decisione, dal momento che l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei fascicoli di primo e secondo grado si è resa superflua stante l'allegazione dei documenti essenziali ai fini della decisione.
*********
Giova preliminarmente rammentare che la vicenda in esame va fatta rientrare nell'alveo dell'art. 120 c.d.s. I comma, come del resto si evince dal provvedimento impugnato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di dirimere il dibattito in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ha chiarito che “Il diniego del rilascio della patente di guida, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto” (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13/12/2019, n.
32977).
Ciò posto, essendo il provvedimento di diniego ex art. 120 C.d.S. un atto vincolato nell'an e nel quid, la motivazione è sufficiente anche solo nel caso in cui identifichi la sussistenza dei presupposti e, pertanto, sia riconducibile alla c.d. giustificazione.
Orbene, nella specie il provvedimento impugnato contiene, innanzitutto, il richiamo all'art. 120 C.d.S., nonché la conclusione per cui, stante la sussistenza di un “ostativo” (che deve evidentemente essere inteso con riferimento al richiamato art. 120 comma 1 C.d.S.), vi è
l'impossibilità al rilascio del titolo abilitativo alla guida.
Riguardo al merito, la domanda proposta è infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto alla contestata illegittimità del diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida opposto dall' amministrazione resistente giova premettere che un recente orientamento giurisprudenziale, originatosi in seno alla giustizia amministrativa, ritiene sufficiente ai fini del rinnovo del titolo abilitativo alla guida “l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del mero decorso del tempo, senza che possa richiedersi all'interessato il possesso dell'ulteriore requisito del conseguimento del provvedimento di riabilitazione” (Tar Palermo, n. 795/2021) e che “l'eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce - in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l'arco temporale previsto” (Cons. Stato, Sez. III,
14/04/2021, n.3084). Il Tribunale, tuttavia, non condivide tale orientamento giurisprudenziale e in particolare non ritiene condivisibili le deduzioni formulate dall' secondo cui, l'amministrazione Pt_1 avrebbe illegittimamente assimilato la sua posizione a colui che chiede di ottenere la patente di guida per la prima volta ritenendo necessario il provvedimento riabilitativo senza tenere in considerazione anche il mero decorso del termine di tre anni dalla sentenza di condanna registrata nel casellario giudiziale.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 120 C.d.S. emerge, invece, che il requisito temporale previsto dal comma 3 sarebbe sufficiente purché non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dal comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso di specie, il provvedimento di revoca della patente di guida, emesso dalla
Prefettura di è stato determinato dalla documentazione in atti attestante che CP_1
l'Ammaturo sia stato attinto da una sentenza di condanna in seguito alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che il ricorrente rientra nella categoria di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 120 C.d.s., secondo il quale “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]”.
Per tali soggetti, il legislatore ha stabilito che il rilascio della patente è subordinato al preventivo conseguimento del beneficio della riabilitazione ex art. 178 c.p., cui è stato equiparato dalla giurisprudenza di legittimità l'adozione di altri provvedimenti “tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12,
l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (vds., Cass. civ. n. 23815/2022).
Deve, pertanto, ritenersi che i provvedimenti riabilitativi siano necessari in relazione a tutte le fattispecie elencate nel primo comma e il decorso del termine di tre anni, previsto dal terzo comma per la possibilità di conseguire un nuovo titolo abilitativo, rappresenta una condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai suddetti provvedimenti riabilitativi.
Del resto, una diversa interpretazione, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi non è mai stato titolare di patente di guida e chi ne ha subito la revoca.
Da ciò si evince che le preclusioni di cui all'art. 120 comma 1 Cds sono assolute e non lasciano alcun margine di discrezionalità alla P.A., la quale è tenuta a disporre il diniego al rilascio del titolo abilitativo tutte le volte in cui ravvisi un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti.
Sul punto assumono rilievo le recenti pronunce della Corte costituzionale che, nell'affrontare la questione dell'obbligatorietà del diniego di cui all'art. 120, comma 1, Cds, hanno dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e (con evocazione generica) 25 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede il diniego della patente di guida come conseguenza automatica della condanna per i reati in materia di stupefacenti ivi indicati. Al diniego del titolo abilitativo non sono riferibili le ragioni che hanno comportato il superamento (ad opera della sentenza n. 22 del 2018) dell'automatismo della revoca prefettizia. A differenza di questa, il diniego riflette infatti una condizione ostativa che opera a monte del conseguimento del titolo e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato; inoltre, nel caso del diniego non ricorre la contraddizione - presente nel caso della revoca - tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato;
infine, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti, poiché la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 cod. pen.), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida. (Precedente citato: sentenza n. 22 del
2018, che ha rimosso l'automatismo della revoca prefettizia della patente, dichiarando in parte qua costituzionalmente illegittimo il comma 2 dello stesso art. 120 cod. strada).”. (vds. Corte
Cost. sent. n. 80 del 2019; Corte Cost. ord. n. 81 del 2020).
Orbene, nel caso di specie, risulta che il ricorrente, abbia subito una sentenza penale di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 divenuta irrevocabile il 11.02.2014 alla quale, non ha fatto seguito l'opportuno provvedimento riabilitativo richiesto espressamente dal codice della strada all'120.
A ciò va aggiunto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dal mero decorso del tempo non si può far desumere il ripristino dei requisiti morali necessari per ottenere il rilascio della patente di guida, né può essere equiparato ad un provvedimento di riabilitazione.
Pertanto, in assenza di un provvedimento di riabilitazione o altro provvedimento ad esso equipollente, sussiste un motivo ostativo in ordine ai requisiti morali richiesti per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, in favore del ricorrente.
Se ne deduce che la ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente, CP_3 rigettando la richiesta di restituzione della patente di guida. Sul punto va altresì precisato, come opportunamente dedotto dall'amministrazione resistente, che una volta venuto meno il documento di guida, anche in caso di avvenuta cessazione della misura di prevenzione,
l'interessato non ha titolo alla pura e semplice restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto l'abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere “ripristinata” con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter procedimentale ( T.A.R. Palermo, sez. IV, 06/09/2024, n.2513, Consiglio di Stato, sez. III, 16/06/2016, N. 2679).
Per tali ragioni, la domanda è rigettata.
Quanto alle spese, sussistono i motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse, stante il contrasto giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore contraria istanza disattesa,
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 10.06.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi