Versione
1 giugno 1983
1 giugno 1983
Art. 51.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo' emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo' emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 2.0863647
[…] «comma II [recte: comma terzo]», della legge n. 184 del 1983 esclude per l'adottante l'usufrutto legale sui beni del minore, con compressione della piena e libera gestione del patrimonio familiare da parte del genitore nell'interesse dei figli; c) per l'adozione in casi particolari è prevista la revoca (artt. 51 e seguenti della legge n. 184 del 1983) - promuovibile anche dal pubblico ministero pur se per mero inadempimento dei doveri genitoriali (art. 53) - con irreversibile cesura del rapporto di filiazione, che non trova analogie né nella disciplina dell'adozione piena né in quella relativa alla responsabilità genitoriale. […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Caltagirone, sentenza 10/07/2025, n. 398Provvedimento: […] Il caso in esame investe l'istituto della revoca dell'adozione per indegnità dell'adottato, disciplinata in termini sovrapponibili dall'art. 306 c.c. e dall'art. 51 della legge n.184/1983. […] In termini assolutamente sovrapponibili, anche l'art. 51 della legge n. 184/1983 dispone che "la revoca dell'adozione può essere pronunciata dal Tribunale su domanda dell'adottante, quandoLeggi di più...
- annotazione sentenza stato civile·
- revoca adozione·
- art. 51 legge n. 184/1983·
- contumacia·
- procedimento civile·
- condotta delittuosa·
- indegnità adottato·
- art. 306 c.c.·
- adozione internazionale·
- maltrattamenti in famiglia