Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma, primo, lett. a), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Fattispecie di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in cui la Corte ha precisato che l'iscrizione si risolve per l'imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 27039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27039 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 786
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 39852/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
TI NC, nato a [...] il 17 maggio del 1947;
GO ON, nata a [...] l'11 marzo del 1970;
GO RD, nato a [...] il 2 febbraio del 1975;
GN AS, nato l'8 febbraio del 1971 a Milano;
avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia del 1 giugno del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore Generale nella persona del Dott. SALZANO NC, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata;
osserva quanto segue:
IN FATTO
Il Tribunale di Pistoia dichiarava GO RD, GO ON, GN AS e TI NC, colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 per avere, in concorso tra di loro, effettuato lavori di ristrutturazione in una zona sismica senza la prescritta autorizzazione.
Fatto commesso nel 2006.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato, l'8 maggio del 2007, personale della Polizia Municipale di Pistoia accertava in via Luparello n 23 della città anzidetta l'avvenuta realizzazione di una serie di opere abusive tra cui la realizzazione di una rimessa interrata ed altri lavori di ristrutturazione.
Le opere risultavano realizzate in assenza di qualsiasi provvedimento abilitativo.
Dopo l'intervento della Polizia gli indagati chiedevano ed ottenevano il permesso di costruire in sanatoria.
Pertanto nei loro confronti si procedeva solo per la violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche.
Ricorrono per cassazione i condannati per mezzo del difensore sulla base di due articolati motivi.
Con il primo motivo il comune difensore, dopo avere premesso che i lavori per i quali era necessaria l'autorizzazione sismica, ossia essenzialmente le opere interne, erano ultimati nel 2004, denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento alla testimonianza del LU le cui dichiarazioni, in ordine all'epoca dell'ultimazione delle opere, sono state fraintese.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 163 c.p., nonché omessa motivazione sul punto per avere il tribunale concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a prescindere da una richiesta di parte;
siffatta concessione, trattandosi di contravvenzione oblazionabile, si è risolta in un pregiudizio per gli imputati.
IN DIRITTO
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Le violazioni delle norme sulle costruzioni in zone sismiche, quando si tratta di inadempimenti formali, ad esempio omessa denuncia dell'inizio del lavori o omesso avviso dell'inizio dei lavori danno luogo ad un reato istantaneo che si consuma con l'inizio dei lavori (Cass Sez un. N.. 18 del 23 luglio del 1990; Cass n 3351 del 2004; n. 41854 del 2008; n 41858 del 2008).
Hanno invece natura permanente i reati relativi alla violazione delle norme tecniche sull'edilizia nelle zone sismiche o quelli che consistono nell'esecuzione dei lavori senza alcuna autorizzazione e quindi senza alcun controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.
Nella fattispecie è stata contestata la realizzazione dei lavori senza alcuna autorizzazione.
Trattasi quindi un reato permanente la cui consumazione è cessata con il completamento dell'opera.
L'opera si considera completata quando sono state ultimate anche le rifiniture interne o esterne.
Nella fattispecie alla data del sopralluogo (8 maggio del 2007), secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, i lavori erano in corso sia pure relativamente alle rifiniture.
Il reato quindi non si era e non si è prescritto.
Fondato è invece il secondo motivo.
Secondo l'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. 16 marzo 1994 Rusconi) la sospensione condizionale della pena non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena. Di conseguenza l'imputato, al quale sia stato concesso d'ufficio il beneficio, può impugnare il provvedimento allorché la concessione sia idonea a ledere un suo interesse e l'eliminazione del beneficio consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa.
Ovviamente, come precisato dalle Sezioni unite, il pregiudizio adotto dall'interessato non deve riguardare mere valutazioni soggettive di convenienza, ma deve concernere interessi giuridicamente apprezzabili, in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale.
Tale interesse può, ad esempio, essere ravvisato nelle condanne a pena pecuniaria per le contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 c.p., in quanto tali condanne non vengono iscritte nel casellario giudiziario se non viene concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In tali casi il beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario.
Tale iscrizione per l'imputato può rappresentare un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda.
Nella fattispecie la sanzione prevista per il reato contestato è solo quella dell'ammenda (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (testo unico sull'edilizia), per cui la condanna non andava iscritta se non era concessa la sospensione condizionale della pena a norma del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art.
3. Sussiste quindi un concreto interesse all'eliminazione del beneficio. A tanto può provvedere direttamente questa Corte senza la necessità di un rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che elimina.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010