Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 27039
CASS
Sentenza 22 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma, primo, lett. a), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. (Fattispecie di condanna alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in cui la Corte ha precisato che l'iscrizione si risolve per l'imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 27039
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27039
    Data del deposito : 22 aprile 2010

    Testo completo