Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
L'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può, in caso di sospensione, essere eliminata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2012, n. 47234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47234 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 15/11/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 2740
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 17098/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO AN N. IL 06/02/1968;
avverso la sentenza n. 426/2011 TRIB. SEZ. DIST. di CESENA, del 19/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Boni Nadia di Rm.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 19.10.2011, il Tribunale di Forlì sez. distaccata di Cesena ha ritenuto GI GI responsabile della contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 124 e art. 137, comma 14 (spandimento di effluenti di allevamento zootecnico su suolo agricolo non autorizzato), e - con le attenuanti generiche - lo ha condannato alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale. Per giungere a tale conclusione, il Giudice, dopo aver premesso che per configurarsi uno scarico non è richiesta una canalizzazione, ha osservato che il materiale trovato sul terreno (liquame prodotto dall'impianto di digestione anaerobica dei liquami bovini e della biomassa vegetale) è compatibile con l'attività gestita dal Consorzio EN (di cui il GI era legale rappresentante). Ha poi attribuito alla comunicazione del Consorzio datata 16.4.2008 valore contessono in ordine allo spandimento non autorizzato del liquami.
2. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione con tre motivi deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
a) che il giudice aveva violato il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, avendo applicato la norma che prevede lo scarico senza autorizzazione mentre invece la condotta emersa dall'istruttoria dibattimentale era completamente diversa (utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione di frantoi oleari nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole); che non era stato appurato lo scarico di acque reflue senza autorizzazione così come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 124. b) che la motivazione contrastava con le risultanze processuali perché gli agenti erano intervenuti quando non era in atto nessuno spandimento, ne' risultava provato che il trattore fotografato nella vigna fosse intestato all'imputato; che il giudice aveva errato nell'attribuire valore confessorio alla documentazione prodotta dalla Procura, riguardante l'integrazione di particele ai fini dell'autorizzazione; che non erano state prese in considerazione le dichiarazioni dei testi e del CT ing. Spazzoli circa la mancata esecuzione di analisi sui liquami, e in definitiva la mancanza di prova sulla provenienza delle sostanze e sulla tipologia del materiale.
c) che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesto, si risolveva in un pregiudizio dei patrimonio giuridico dell'imputato e intaccava il suo interesse a poter godere appieno detta sospensione per il futuro. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le prime due censure sono infondate. Al GI, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio EN era stato contestato "lo spandimento di effluenti di allevamento zootecnico (liquame bovino e biomassa vegetale prodotta dall'impianto di digestione anaerobica sito in Ravenna) su suolo agricolo senza autorizzazione, in quanto lo spandimento è avvenuto su terreni non inclusi (alla data del 15.4.2008) tra quelli autorizzati dall'amministrazione competente. Accertato in Cesena il 15.4.2008". Il reato richiamato nel capo di imputazione è quello di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 14, che punisce appunto "....l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste .....". E, lo stesso ricorrente ammette la sussistenza di una tale condotta. Del tutto irrilevante è il modo in cui l'utilizzazione agronomica viene eseguita, cioè se per scarico diretto degli effluenti liquidi tramite condotta, o per scarico indiretto attraverso deposito temporaneo in vasche impermeabili e successivo trasporto nel terreno di applicazione tramite autocisterna o altro mezzo;
oppure mediante spandimento sulla superficie del terreno o mediante iniezione del terreno o attraverso interramento o mescolatura con gli strati superficiali del terreno: di conseguenza, non assumono rilievo le considerazioni del giudice di merito sulla nozione di scarico.
Appare invece congruo e privo di vizi logici il percorso argomentativo che ha portato all'accertamento di responsabilità nel reato: il Tribunale Infatti ha considerato che il Consorzio possiede un impianto di digestione anaerobio che può essere alimentato anche da liquami provenienti da allevamenti zootecnici (come riferito dal teste della difesa ing. Spazzoli) e che pertanto il materiale rinvenuto è compatibile con l'attività gestita dal Consorzio;
ha poi affermato che la tipologia del materiale trovato può desumersi nella comunicazione del 25.6.2007 a firma del Consorzio e diretta alla Provincia, contenente un elenco di terreni per l'utilizzo del liquame prodotto dall'impianto di digestione suddetto. E ha tratto ulteriori argomenti di prova sulla responsabilità per lo spandimento accertato il 15.4.2008 dalla comunicazione alla Provincia dei giorno successivo, il 16.4.2008, volta ad Integrare quella precedente del 25.6.2007 e relativa proprio all'utilizzo del terreno in questione per lo spandimento dei liquami;
ciò, ad avviso del giudice di merito, vale a sopperire alla mancanza di prova sull'appartenenza all'imputato del trattore utilizzato per lo spandimento. Alla Corte pertanto non è consentito alcun sindacato sulla censura riguardante il vizio di motivazione che, così come prospettata, si risolve in definitiva in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
3. Meritevole di accoglimento è invece il terzo motivo con cui l'Imputato lamenta la concessione della sospensione condizionale della pena che non aveva richiesto.
Le Sezioni Unite (sentenze 23.11.1965, ric. Di Trapani e 16.3.1994, ric. Rusconi) hanno precisato che, non potendosi risolvere la sospensione condizionale della pena in un pregiudizio del patrimonio giuridico dell'imputato, il condannato a pena pecuniaria condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, non soltanto è legittimato a proporre impugnazione sul punto, ma ha anche diritto di ottenere la revoca del "beneficio" qualora da esso possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto ovvero di un interesse;
con l'unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente ipotetico.
E, tale è - nella situazione in esame di reato contravvenzionale punito con pena alternativa e oblabile ai sensi dell'art. 162 bis c.p., per il quale è stata in concreto inflitta la pena di 1.500,00
Euro di ammenda - quello alla eliminabilità, ai sensi del D.P.R. n.313 del 2002, art. art 5, comma 2, lett. d), (già art. 687 c.p.p.)
delle Iscrizioni del casellario giudiziale riguardanti le condanne alla pena dell'ammenda, salvo che si tratti di pena condizionalmente sospesa (cass. Sez. 1, Sentenza n. 13000 del 18/02/2009 Ud. dep. 25/03/2009; Sez. 1, n. 9515 del 09/01/2001, Gaggia;
e più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 24356 del 13/04/2012 Ud. dep. 19/06/2012).
Va pertanto abbandonato il contrario orientamento espresso da Sez. 3, n. 12914 del 20/02/2008, Crucito e da Sez. 3, Sentenza n. 42530 del 04/11/2008, Perchinenna, che in ipotesi simili non hanno ravvisato interesse giuridicamente apprezzabile facendo esclusivo riferimento alla iscrivibilità della condanna per contravvenzioni punibili con pena alternativa, e dunque oblabili solo ex art. 162 bis c.p.p., nel casellario ai sensi dell'art. 3, D.P.R. citato (che, in realtà ripete la previsione dell'art. 686 c.p.p., sul punto immodificata), senza considerare invece le previsioni sulla eliminazione delle iscrizioni di cui al successivo art. 5, comma 2, lett. d). La sentenza impugnata deve, quindi essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), con conseguente eliminazione della statuizione inerente alla concessione della sospensione condizionale della pena irrogata all'odierno ricorrente. Per il resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012