Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
L'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che permane finché non siano trascorsi dieci anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2015, n. 15688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15688 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 29/01/2015
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 172
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 26198/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JO ZA VA N. IL 04/02/1972;
avverso la sentenza n. 2146/2012 TRIBUNALE di MONZA, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di fiducia di OR ZA LV impugna (con atto di appello poi correttamente qui trasmesso ai sensi dell'art. 593 c.p.p., u.c. e art. 568 c.p.p.) la sentenza emessa in data 25.9.2012
dal Giudice monocratico del Tribunale di Monza che condannava il predetto, con attenuanti generiche, alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale e non menzione, per il reato di guida senza patente perché mai conseguita.
2. Si duole dell'eccessività della pena inflitta e della sospensione condizionale concessa nonostante la contraria richiesta della difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
4. La commisurazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, dell'eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., (come nel caso di specie), assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. 2, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754). 5. È invece, fondata la seconda censura, dal momento che, avendo la difesa richiesto espressamente che non fosse applicata la sospensione condizionale della pena ed essendo stata omessa ogni motivazione sul punto, deve ritenersi che l'inclusione di tale beneficio in dispositivo sia stato frutto di un mero lapsus calami. Del resto, benché il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, possa disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, deve comunque motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto (Cass. pen. n. 1136 del 5.4.2013, Rv. 258822). Non si ritiene di condividere l'orientamento espresso da talune recenti pronunce di questa Corte (Sez. 3, n. 21753 del 25.2.2014, Rv 259722 e n. 39406 del 20.6.2013, Rv. 256698; Sez. 4, n. 51754, del 18.11.2014, Rv. 261579) che escludono l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena. Infatti, benché il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., preveda l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo, in ogni caso il predetto interesse non può essere per ciò solo escluso, come già enunciato dalla Sezioni Unite penali di questa Corte (n. 6563 del 16.3.1994, Rv. 197536, seguita ancora da quelle della Sez. 3, n. 47234 del 15.11.2012, Rv. 253994 e n. 24356 del 13.4.2012, Rv. 253058) in quanto, conseguendone comunque l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve pur sempre in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), che comunque permane finché non siano trascorsi i dieci anni dall'esecuzione o estinzione della pena: sicché la previsione della sua eliminazione a lungo termine non elide illico et immediate il pregiudizio che nel frattempo si viene a creare in capo all'imputato.
6. Si ritiene, conclusivamente, di rimediare a quanto rappresentato dal ricorrente ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena con eliminazione dello stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena;
sospensione che elimina.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015