Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2014, n. 15680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15680 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
1 5 68 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/12/2014 - Presidente - N2281/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA js CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. - Consigliere - Dott. GIACOMO FOTI REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 29709/2014 Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR TE N. IL 09/06/1986 avverso la sentenza n. 2947/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.N. Jacovielle, che ha concluso per пишившето целза стича впивашейе ме завизни сместите се заземится влизане; чусть нев чего; Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.
1. H RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di LI AN, giudicato responsabile del reato di omicidio colposo in danno di DR IN MA NT e del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il primo reato e alla pena di 800,00 euro di ammenda per il secondo, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. La Corte di Appello, infatti, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascritta al LI [art. 186, co. 2 lett. a) Cod. str., nella versione recata dal d.l. n. 92/2008] siccome estinta per prescrizione ed ha quindi rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi quattro di reclusione, che ha sostituito con euro 4.560,00 di multa, revocando infine le statuizioni civili e confermando nel resto la pronuncia gravata.
2. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il 4.2.2007, intorno alle ore 4,00, il LI era alla guida di un'autovettura Volkswwagen Golf e percorreva la via Mecenate di Milano quando, giunto in prossimità del sottopasso Mecenate Vittorini, all'inizio del tratto curvilineo a sinistra, collideva frontalmente con il ciclomotore PI ER condotto da DR IN MA NT che procedeva in direzione opposta ma nella medesima corsia del LI e quindi contromano. A causa dell'impatto il DR decedeva sul colpo;
l'autopsia faceva emergere lo stato di ubriachezza della vittima, avente un tasso etilico pari a 1,55 g/l; anche l'imputato veniva sottoposto agli accertamenti diretti a verificare un eventuale stato di ebbrezza: emergeva un tasso etilico pari a 0,62 g/l alla prima prova e a 0,57 g/l alla seconda. Ad avviso della Corte di Appello il sinistro si era verificato perché il LI aveva mantenuto una velocità superiore a quella consentita e più in generale una condotta di guida non attenta e prudente;
infatti se così non fosse stato egli avrebbe, se non evitato la collisione, almeno impedito che questa producesse l'esito letale.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessio Lanzi.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 40 cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva il ricorrente che l'affermazione della Corte di Appello in tema di nesso causale (segnatamente, la valenza impeditiva del comportamento doveroso) 2 th assume un presupposto errato e non fornito di riscontro probatorio, ovvero che il LI procedesse ad eccessiva velocità e comunque con condotta di guida non appropriata. Tale errata assunzione è causata dalla adesione alle conclusioni del c.t. del p.m.; adesione non adeguatamente motivata, specie in relazione alle : ragioni per le quali non si è ritenuto di valutare la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa. In particolare non si è considerata l'imprevedibilità della condotta della vittima e si è giunti ad affermare il nesso causale pur senza oggettiva certezza in merito alla dinamica dei fatti, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata. Il fatto che il DR viaggiasse senza casco, la possibilità non esclusa dalla Corte territoriale che egli procedesse - - zigzagando, il brevissimo tempo ritenuto utile ad evitare l'impatto fanno sorgere il dubbio che anche viaggiando a cinquanta chilometri orari l'impatto si sarebbe comunque verificato.
3.2. Con un secondo motivo si lamenta vizio motivazionale per aver la Corte di Appello omesso di valutare quanto rilevato dalla difesa a riguardo della distanza tra il punto d'urto e quello di arresto dell'autovettura; distanza che per la difesa è più breve di quella indicata dal c.t. del p.m. e che quindi segnala che l'imputato procedeva ad una velocità inferiore a quella indicata da tale esperto In conclusione, la sentenza non ha soddisfatto l'onere motivazionale. :
3.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 45 cod. pen. e vizio motivazionale. La Corte di Appello ha aderito ad una nozione estremamente restrittiva di caso fortuito, così negando l'imprevedibilità della condotta della vittima, che aveva reso inevitabile l'evento.
3.4. Con un quarto motivo si deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. e di altre norme processuali non specificate. Il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ma anche di non beneficiare della sospensione condizionale della pena;
la Corte di Appello non si è espressa sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Le censure mosse dall'odierno ricorrente non sono altro che la riproposizione dei motivi di appello;
compiutamente ricordati dalla Corte di Appello nella prima parte della sentenza oggi in esame, essi sono stati discussi uno ad uno dal Collegio distrettuale. Elenca la Corte di Appello che l'appellante aveva dubitato della possibilità di affermare l'evitabilità del sinistro qualora il ciclomotore avesse proceduto zigzagando;
che anche mantenendo la velocità prevista nel tratto stradale il mancato uso del casco da parte del DR non avrebbe evitato l'esito H . 3 . mortale della collisione;
che vi era stato un erroneo calcolo della velocità del LI;
che la luce gialla vista dal passeggero dell'auto non poteva essere quella del ciclomotore che per legge deve essere bianca;
che non può in definitiva affermarsi che la condotta doverosa avrebbe evitato la morte. A tanto la Corte distrettuale ha replicato evidenziando una ad una le ragioni per le quali il calcolo per determinare la velocità del veicolo non era errato, non fosse condivisibile quanto sostenuto dal c.t. dell'imputato e come, proprio in tema di determinazione della distanza tra punto d'urto e punto di arresto della vettura, la difesa fosse incorsa in errore nell'esame della planimetria in atti, come aveva rilevato già il Tribunale;
affermando che l'eventuale andamento a zig zag del ciclomotore non avrebbe avuto incidenza perché l'imputato aveva dichiarato di non aver visto il ciclomotore;
ribadendo che la luce gialla non poteva che essere del ciclomotore, non essendovi traccia di altri veicoli sul teatro del fatto in occasione del suo accadere. Nonostante ciò, l'esponente non svolge una critica agli argomenti utilizzati dal giudice di secondo grado per motivare la condivisione del giudizio del Tribunale ma si limita a reiterare quei rilievi che aveva già sottoposto al giudice del gravame, solo esprimendo un diverso avviso, che si vuole maggiormente verosimile. Tuttavia, com'è noto, compito di questa Corte è quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare о da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nessuna di tali evenienze è rinvenibile nel caso che occupa. La ricostruzione del sinistro dalla quale occorre prendere le mosse, quindi, è quella definita dai giudici di merito: il LI, ad una velocità quasi doppia a • Th quella consentita e ulteriormente superiore rispetto a quella che le condizioni di luogo e personali avrebbero richiesto, impattò il ciclomotore che gli si parò innanzi mentre proveniva dal lato destro dell'autovettura, diretto verso la corsia opposta.
4.2. Su tale base va ora approcciato il principale tema posto dai primi tre motivi di ricorso, ovvero la predicabilità della evitabilità dell'evento ad opera della condotta doverosa. -nonIl ricorrente contesta la soluzione rinvenuta dai giudici asserendo che essendo stato accertato se il DR zigzagava o meno ed essendo esiguo il tempo del ritardo nel sopraggiungere sul posto dell'autovettura che sarebbe valso ad evitare l'impatto non è possibile affermare che qualora il LI avesse proceduto alla velocità imposta, il ciclomotore avrebbe terminato il proprio percorso interferente e liberato la corsia di marcia dell'autovettura prima dell'arrivo di questa e così si sarebbe evitato l'impatto. Senonchè il rilievo non coglie il segno. Per quanto esiguo quello scarto temporale che rimanda all'alternativa tra condotta di marcia 'salvifica' e - condotta di marcia 'omicida' esso é stato accertato dai giudici di merito e quindi ne va fatta considerazione nell'ambito del giudizio controfattuale. Per : contro, l'ipotesi dell'andamento a zig zag del ciclomotorista, della quale pure la Corte di Appello si é fatta carico, non ha ragione di rilevare nel presente giudizio. Occorre infatti rimarcare che non é ammissibile definire il quadro fattuale dal quale muovere per la verifica della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito sulla scorta di variabili meramente congetturali. In altra occasione questa Corte ha puntualizzato che l'operazione intellettuale che va sotto il nome di giudizio
contro
-fattuale richiede che venga preliminarmente descritto ciò che è accaduto;
solo dopo aver accertato 'che cosa è successo' (si propone al riguardo la definizione di giudizio esplicativo') è possibile chiedersi cosa sarebbe stato se fosse intervenuta la condotta doverosa ('giudizio predittivo'). Si tratta di una puntualizzazione tutt'altro che neutrale sul piano delle implicazioni. Basti pensare che se del giudizio predittivo si ammette la validità anche in presenza di esiti non coincidenti con la certezza processuale ('oltre ogni ragionevole dubbio'), sicchè può dirsi che la condotta doverosa avrebbe avuto effetto impeditivo anche se tanto può affermarsi solo 'con elevata probabilità logica', per il giudizio esplicativo la certezza processuale (nei sensi sopra indicati) deve essere raggiunta. Si tratta di piani correlati ma distinti;
ed i deficit di conoscenza che incidono sul giudizio esplicativo non possono essere colmati da una particolare evidenza dell'attitudine salvifica del comportamento doveroso mancato, perché in realtà senza una preliminare incontroversa delineazione del quadro fattuale H 5 quell'attitudine si può predicare solo in termini astratti (Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013 - dep. 30/05/2013, Giusti, Rv. 256941). La vicenda in esame permette di operare un'ulteriore puntualizzazione. L'accertamento al quale può ragionevolmente aspirare il giudizio penale non é quello di verificare se ogni ipotizzabile circostanza si sia concretizzata nel caso in esame ma quella di indagare la ragionevole predicabilità dell'esistenza di una circostanza la cui presenza sia indiziata da elementi concreti, per poi comprenderne l'incidenza sul segmento fenomenico racchiuso e valorizzato dalla contestazione. Il 'che cosa è successo' va accertato secondo la consueta logica del 'ragionevole alla luce delle acquisizioni processuali'; e non sulla base di ipotesi plausibili in astratto ma non ancorate alla concreta vicenda da specifici elementi. Nel caso che occupa la Corte di Appello non ha affermato che in forza degli elementi di giudizio acquisiti non poteva escludersi l'ipotesi dell'andamento a zig zag del ciclomotore;
piuttosto ha affermato il contrario, asserendo testualmente: "non é dato sapere se il ciclomotorista avesse o meno 'zigzagato". Quella agitata dalla difesa é quindi un'ipotesi al più astrattamente verosimile, ma in concreto priva di tracce di inveramento (non é sufficiente al riguardo lo stato di ubriachezza del ciclomotorista, specie se si considera il breve tratto percorso dal lato destro della corsia al punto di impatto con il veicolo); e che come tale non può avere incidenza nella ricostruzione dei fatti. E' bene ribadire che "l'alternativa ricostruzione dei fatti" - che il ricorrente crede di poter rinvenire nel caso che occupa, anche fraintendendo le affermazioni della Corte di Appello -, la quale impone l'individuazione degli elementi di conferma di quella ipotesi che il giudice intende far propria, non può che identificarsi in quella ricostruzione che appare essa pure legittimata da una ragionevole elaborazione dei dati processuali;
non può invece trattarsi di ipotesi meramente astratte.
4.3. Giova rammentare che la sentenza di primo grado - alla quale quella in esame si è più volte adesivamente richiamata ha chiaramente indicato le - ragioni che, evidenziate dall'esperto ausiliario del p.m., conducevano ad affermare che tenuto conto della velocità del ciclomotore (calcolata in 28 km/h) e dell'ampiezza del tratto da percorrere per giungere nella corsia di pertinenza, una velocità inferiore avrebbe permesso al DR di raggiungere indenne la propria corsia. I rilievi al riguardo formulati dall'appellante attenevano alla correttezza di tali calcoli;
la Corte di Appello ha replicato con specifica e non manifestamente illogica motivazione;
il ricorso si limita a formulare censure generiche. th 6 4.4. Manifestamente infondato e generico è il motivo relativo alla ritenuta insussistenza del caso fortuito. Va rammentato che il caso fortuito consiste in quell'avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all'attività psichica dell'agente (Sez. 4, Sentenza n. 6982 del 19/12/2012, D'Amico, Rv. 254479). Come è stato precisato in altra occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l'agente non ha causato l'evento per sua negligenza o imprudenza;
questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all'attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all'agente, in relazione all'evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 45 c.p. (Sez. 4, Sentenza n. 19373 del 15/03/2007, Mollicone e altro, Rv. 236613). Per quanto sopra esposto, resta confermato il giudizio di rimproverabilità espresso nei confronti dell'imputato.
4.5. Inammissibile è infine il quarto motivo. Con l'atto di appello si era chiesta la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria corrispondente "onde consentire al LI di effettuare il pagamento senza dover beneficiare della sospensione condizionale della pena". La Corte di Appello ha accolto la richiesta sostituendo la pena detentiva con la corrispondente pecuniaria, ma non ha revocato la sospensione condizionale della pena. Orbene, nella giurisprudenza di questa Corte si era consolidato un orientamento secondo il quale il condannato alla pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha il diritto di ottenere, in sede d'impugnazione, la revoca del beneficio, qualora da questo possa derivargli, invece di un vantaggio, la lesione di un diritto o di un interesse, con l'unico limite che deve trattarsi di un interesse avente rilievo giuridico ed effettivo, non meramente ipotetico (Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009 - dep. 25/03/2009, Staltari, Rv. 243135). In particolare, si è ritenuto sussistere l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma, primo, lett. a), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e ciò in quanto l'iscrizione si risolve per l'imputato in un pregiudizio più grave del vantaggio costituito dall'esenzione, peraltro condizionata, dal pagamento dell'ammenda (Sez. 3, n. 27039 del 22/04/2010 dep. 13/07/2010, Gentile e altri, Rv. 248054; Sez. 3, n. 24356 del 13/04/2012 - dep. 19/06/2012, Saltarelli e altro, Н 7 Rv. 253058; Sez. 3, n. 47234 del 15/11/2012 - dep. 06/12/2012, Biagioni, Rv. 253994). Più di recente, tuttavia, si è evidenziato l'intervento operato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che "l'esclusione di coloro che abbiano fruito dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. dalla possibilità di ottenere la cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a condanne alla pena dell'ammenda, decorsi dieci anni dall'estinzione della pena medesima, nel corso dei quali il condannato non abbia compiuto altri reati, deve ritenersi costituzionalmente illegittima. Tale preclusione produce un trattamento irragionevolmente differenziato fra condannati per i medesimi reati, sulla base di una cautela che, alla luce dell'evoluzione legislativa, è divenuta eccessiva e sproporzionata, non tale quindi da bilanciare lo svantaggio della perennità dell'iscrizione, non prevista invece per condannati in ipotesi giudicati in modo più severo dal giudice". Per effetto di tale pronuncia l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002 prevede ora l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo. Se ne è ricavato che è inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014 - dep. 28/05/2014, D'Amico, Rv. 259722). Questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento da ultimo formulato, considerato che il venir meno del pregiudizio costituito dalla iscrizione nel casellario giudiziale della condanna a pena condizionalmente sospesa travolge quell'unica ipotesi nella quale la giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato sussistere un possibile interesse concreto all'impugnazione. In ogni caso, non si rinviene la carenza motivazionale indicata dall'esponente. Infatti, con l'atto di appello ci si era limitati a chiedere di non beneficiare della sospensione condizionale della pena in caso di sostituzione della pena detentiva;
sospensione la cui concessione da parte del primo giudice non era stata in alcun modo investita da censure. 8 5. In conclusione il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Dovere Carlo Giuseppe Brusco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 APR. 2015 IL-FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ciulio Maria TIBERIO མ ་ 9