Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2014, n. 15680
CASS
Sentenza 2 dicembre 2014

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E inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), d.P.R. 313 del 2002 - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. - prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2014, n. 15680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15680
    Data del deposito : 2 dicembre 2014

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