Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
La mancata concessione della non menzione della condanna non è deducibile con il ricorso per cassazione quando il beneficio non è stato richiesto nel corso del giudizio di merito.
Commentario • 1
- 1. Lavoratori, impianto audiovisivo, controllo, privacy, violazione, reato di pericoloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/10/2008, n. 43125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43125 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
431 25/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 29/10/2008
SENTENZA N. 1822 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott. MARZANO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 021373/2008
3. Dott. VISCONTI SERGIO 11
4.Dott.MAISANO GIULIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) AR AV GE N. IL 16/06/1953
avverso SENTENZA del 05/02/2008
CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MAISANO GIULIO
или
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit 1 difensor Avv.
Uly Con sentenza del 19 ottobre 2004 il Giudice del Tribunale di Oristano - Sezione
distaccata di Macomer ha condannato CI NE EL alla pena di € 400,00 di multa, avendolo riconosciuto colpevole, con attenuanti generiche, del delitto di lesioni colpose gravi e aggravate (art. 590 co. 3 c.p.) con addebito di colpa specifica consistente nell'avere consentito l'esecuzione di lavori edili ad un'altezza superiore ai due metri, senza la predisposizione di impalcature e ponteggi muniti degli strumenti precauzionali atti ad evitare il pericolo di caduta dall'alto, e ciò in violazione della norma di cui all'ari. 16 del DPR 164/56, il 5 giugno 2002.
Acca AN DO, socio dipendente della Cooperativa edile "Serravalle", mentre stava eseguendo lavori di rifacimento dell'intonaco di una parete sopra un cavalletto alto un metro e dieci centimetri, posto al di sopra di una pedana, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni guarite in un periodo superiore ai sessanta giorni.
Il CI ha proposto appello avverso tale sentenza e la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza impugnata.
La Corte ha affermato, fra l'altro, che era difficilmente contestabile che l'infortunato non avesse a disposizione un ponteggio dotato di paratie o altri sistemi atti a prevenire la caduta di persone: gli era stato fornito soltanto un cavalletto e un tavolone, del tutto inidonei a prevenire il rischio di cadute. Inoltre l'appellante non si poteva lamentare dell'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in quanto gli è stata inflitta la sola pena pecuniaria, mentre l'omessa concessione del beneficio della non menzione era dovuto alla mancanza di espressa richiesta da parte del difensore.
Il CI ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza lamentando violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. per avere la Corte territoriale travisato la prova testimoniale assunta dalla quale era emerso che ogni lavoratore aveva a disposizione le attrezzature ed anche i ponteggi occorrenti per il lavoro.
In ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche omesso dal primo giudice, il ricorrente osserva che non è affatto vero che sarebbe stato irrilevante come invece afferma la Corte d'Appello, in quanto la pena pecuniaria inflitta pari ad €
400,00 di multa è addirittura superiore ai massimi edittali.
In ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che occorra l'espressa richiesta del difensore in quanto tale beneficio può essere concesso anche d'ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.
Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La contraddittorietà e risulterebbero, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata secondo il ricorrente, dalle descritte dichiarazioni della persona offesa dal reato.
Dette dichiarazioni, peraltro, come è immediatamente rivelabile da una mera lettura delle stesse, non confermano affatto che il datore di lavoro avesse dotato il lavoratore di un ponteggio adeguato o, comunque, di precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta. La parte lesa ACCA si è limitata, infatti, ad affermare che le attrezzature, ponteggi compresi, erano a disposizione dei dipendenti che lavoravano in cantiere e che non dovevano fare altro che andarseli a prendere. Tale circostanza, tuttavia,non implica che attrezzature e ponteggi fossero idonei a prevenire il rischio di caduta, come imposto dal citato articolo 16 del D.P.R. 1 gennaio 1956, n. 164.
Il secondo motivo con il quale si lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche è altresì infondato sebbene la motivazione data alla Corte territoriale non sia esatta in quanto effettivamente la pena pecuniaria è stata irrogta nella misura superiore al massimo edittale, tuttavia il primo giudice ha, sia pure sinteticamente, motivato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, e tale giudizio, proprio perché logicamente motivato, si sottrae ad un emendamento in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la richiesta di concessione della non menzione della condanna, che non risulta essere stata proposta nella fase di merito del procedimento, non è deducibile in sede di ricorso per cassazione (ex plurimis Cass. I 22/1/1982 Stamati, RV 153357).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008.
Il Presidente Il Consigliere est. pant Gillan annow
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Mana Angelilii