Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, con il quale l'imputato chiede revocarsi il beneficio allo scopo di preservarlo per eventuali future condanne. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse indicato dal ricorrente a sostegno del ricorso non può considerarsi meritevole di tutela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2013, n. 39406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39406 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1883
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - N. 5674/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM OL N. IL 04/02/1962;
avverso la sentenza n. 926/2011 TRIBUNALE di COMO, del 24/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Guzzoni Benedetta di Milano. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Como condannava NI OL alla pena di Euro 1000 di ammenda per reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a e art. 6 per avere venduto o distribuito formaggi di capra contenenti latte vaccino in misura superiore al limite dell'1% consentito.
2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo tre motivi: il primo denuncia vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, artt. 125 e 192 c.p.p., perché il giudice non avrebbe valutato correttamente i fatti ma sarebbe pervenuto ad una conclusione destituita da qualsivoglia riscontro probatorio e comunque illogica;
il secondo motivo denuncia violazione di legge in riferimento all'art. 43 c.p., comma 3, deducendosi dagli esiti probatori che l'imputato aveva agito in buona fede, utilizzando il grado di diligenza e di prudenza richiesto per la classe media degli esercenti della medesima attività; il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 133 bis, 133 ter e 163 c.p., per avere il Tribunale sospeso la pena impedendo che l'imputato potesse avvalersi del beneficio in futuro.
In data 5 giugno 2013 il difensore dell'imputato ha depositato una copia di denuncia-querela dell'imputato allo scopo di dimostrare che fu vittima di attività truffaldine altrui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo e il secondo motivo possono essere accorpati nella valutazione, in quanto prospettano, sostanzialmente, un'alternativa ricostruzione fattuale che il giudice avrebbe dovuto desumere dal compendio probatorio, sia quanto all'elemento oggettivo che quanto all'elemento soggettivo del reato. È inammissibile, in questa sede, perseguire un terzo grado di merito. Peraltro la motivazione non dimostra alcuna incongruenza, insufficienza e illogicità: al contrario, in modo accurato, il Tribunale ricostruisce gli eventi ed analizza anche gli argomenti difensivi, evidenziando che il fatto che il superamento del limite consentito derivasse materialmente dal fornitore belga della cagliata di capra utilizzata dall'imputato non significa che l'imputato non abbia commesso un reato, poiché sulla cagliata "tutti i testi della difesa, come anche l'imputato, hanno ammesso che non vi era alcun tipo di controllo". Che poi in azienda non vi fosse struttura tecnica per effettuare il controllo, a sua volta, non giustifica - rileva in sostanza il Tribunale senza alcuna illogicità - l'imputato dal suo obbligo di controllo, poiché era lui che avrebbe poi apposto l'etichetta "vero capra", riportandone gli ingredienti;
tanto più che, rileva ancora con ferrea logica il Tribunale, a seguito dell'avvio del procedimento penale l'imputato si è dotato di un sistema di controllo idoneo a verificare il rispetto della normativa attraverso una "striscietta semplicissima", così risultando dimostrato che sarebbe stato possibile realmente e senza difficoltà, ovvero esigibile, effettuare i controlli dettati dalla legge. I due motivi vanno pertanto disattesi, e del tutto inconferente risulta la denuncia-querela depositata in questa sede dal difensore dell'imputato.
Il terzo motivo lamenta la concessione della sospensione condizionale della pena quale lesione di un interesse giuridico qualificato dell'imputato: "sospendere una pena pecuniaria non particolarmente onerosa a soggetto certamente solvibile significa ledere il diritto di quest'ultimo a preservarsi, per il futuro, il beneficio della sospensione" (ricorso, pagina 16).
Corrisponde alla giurisprudenza di questa Suprema Corte affermare che una lesione di interesse giuridico qualificato legittima l'imputato a impugnare la concessione del beneficio (cfr. Cass. sez. 3, 6 dicembre 2012 n. 47234; Cass. sez. 2, 13 aprile 2012 n. 24356; Cass. sez. 3, 13 luglio 2010 n. 27039; Cass. sez. 1, 18 febbraio 2009 n. 13000;
Cass. sez. 1, 9 gennaio 2001 n. 9515); tuttavia, proprio perché il presupposto è la natura dell'interesse, non può essere censurata la sentenza per concessione della sospensione della condizionale in relazione alla utilizzabilita del beneficio nell'eventualità della commissione di futuri reati, poiché non è in alcun modo tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell'imputato. È stato infatti riconosciuto sussistente un interesse qualificato qualora, invece, il ricorrente faccia valere la non eliminabilità dell'iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa dal casellario giudiziale (Cass. sez. 3, 13 aprile 2012 n. 24356; Cass. sez. 1, 18 febbraio 2009 n. 13000; Cass. sez. 1, 9 gennaio 2001 n. 9515). Nel ricorso viene richiamata una massima (Cass. sez. 3, 13 aprile 2012 n. 24356) che riguarda tale specifico interesse, ma non per farlo valere, come evidenzia la sottolineatura parziale della massima stessa che non si estende alla questione dell'iscrizione nel casellario, e come altresì dimostra senza ambiguità il fatto che viene espressamente addotto come interesse da tutelare il "preservarsi, per il futuro, il beneficio della sospensione", e dunque della sospensione in sè, al fine evidentemente di conservare una sorta di bonus per condotte illecite. Il motivo risulta pertanto manifestamente infondato.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013