Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26633
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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Massime1

Nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., il giudice può anche di ufficio disporre la sospensione condizionale della pena, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla lievità della sanzione inflittagli, una valutazione in concreto di utilità della concessione del beneficio per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la "ratio" dell'istituto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile l'utilità della sospensione condizionale concessa di ufficio dal giudice nell'irrogare una modesta ammenda).

Commentario1

  • 1Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024

    La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26633
Data del deposito : 10 giugno 2008

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