Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
Nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., il giudice può anche di ufficio disporre la sospensione condizionale della pena, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla lievità della sanzione inflittagli, una valutazione in concreto di utilità della concessione del beneficio per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la "ratio" dell'istituto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile l'utilità della sospensione condizionale concessa di ufficio dal giudice nell'irrogare una modesta ammenda).
Commentario • 1
- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 26633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26633 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO ANntonio - Consigliere - N. 1002
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 013016/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA TT, N. IL 05/11/1970;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 TRIB. SEZ. DIST. di CARBONIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla refusione condizionale della pena e il rigetto nel resto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 27/10/06, emessa in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale monocratico di Cagliari/Sezione distaccata di Carbonia ha dichiarato ZA TT colpevole di violazione continuata dell'art. 660 c.p. per avere in San Giovanni Suergiu, sino al 29/5/02, recato in vario modo molestia - pedinandolo, controllandone la vita privata, provocandolo ed effettuando numerose telefonate di disturbo - a ON AU con il quale aveva avuto una relazione sentimentale (capo B) e, con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente per il rito, l'ha condannata a 200,00 Euro di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale, nonché a risarcire i danni cagionati alla persona offesa costituitasi parte civile liquidati in Euro 3.000,00; l'ha invece assolta per insussistenza dei fatti da un altro addebito di molestie in danno di NG AN, conoscente del ON (capo C) e da un addebito di furto di un telefono cellulare in danno di costui (capo A).
Avverso la pronuncia di condanna il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce in via principale mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della sua assistita sia sotto il profilo della commissione dei fatti che sotto il profilo della possibilità di ravvisare in essi gli estremi del reato contestato..
Si deduce inoltre nel ricorso mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui è stata concessa di ufficio la sospensione condizionale della pena e in ordine all'entità del risarcimento, e si chiede comunque la declaratoria della intervenuta prescrizione del reato.
Rileva a quest'ultimo riguardo il Collegio che il termine prolungato di prescrizione di cui all'art. 157, comma 1, n. 5 nel testo previgente, art. 158 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., ultima parte non è ancora scaduto per le intervenute sospensioni a causa dei numerosi rinvii subiti dal processo - complessivamente per oltre 1 anno e 10 mesi - per ragioni rientranti nella previsione dell'art. 159 c.p., comma 1, n.
3. Il motivo che attiene all'affermazione di responsabilità dell'imputata è privo di fondamento, poiché il giudice del merito, attraverso il richiamo di quanto risultante dagli atti esistenti nel fascicolo del P.M. e da quelli prodotti in udienza, cui nulla di specifico viene contrapposto nei motivi di gravame, ha evidenziato come la donna abbia posto in essere nei confronti del ON, per animosità derivante dal fatto che costui aveva voluto interrompere la loro relazione, una vera e propria multiforme persecuzione. La non trascurabile gravita della vicenda emergente dal contesto della motivazione costituisce congrua giustificazione dell'entità del risarcimento accordato in via equitativa alla parte civile. Merita invece accoglimento il motivo di gravame concernente la concessione della sospensione condizionale della pena, e la sentenza impugnata deve essere pertanto in tale parte essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Se è vero infatti che il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 c.p., può anche di ufficio disporre la sospensione della pena, facendo prevalere, sul contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla lievità di quella in concreto inflitta, una valutazione di utilità della concessione del beneficio per la finalità di prevenzione speciale e rieducazione che costituisce la ratio dell'istituto, una siffatta pronuncia esige però, come questa Corte ha già ripetutamente avuto occasione di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 11/12/98, Di Paolo, rv. 212.300 e 11/11/04, Di Ricco e altro, rv. 229.815), che venga data in concreto dimostrazione, nel caso di specie del tutto mancante, di tale utilità, che in realtà non è possibile configurare in relazione a una modesta ammenda come quella irrogata alla ZA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, sospensione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008