Sentenza 13 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
I E T E T N I N O R I I O I Z D Z A ...02.1.41 / 03 A E R R I T L S A I L P I G O R E B R A A U A G.N. 14174/02 D Q A E T E T T A I E N R G E E G S T O E A S Ud. 10/1/03 REP CA ITALIANA M Cron. 4837 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 631 SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: presidente OLLA dott. Giovanni ркого Vincenzoمامله ADAMO consigliere dott. Mario GRAZIADEI consigliere dott. Giulio MARZIALE cons. relatore dott. PE TIRELLI consigliere dott. Francesco ha pronunciato la seguente: Processo civile/Durata non ragionevole Equa riparazione/ Danni non SENTENZA patrimoniali sul ricorso proposto da: DE ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Delle Cave n. 55, presso l'avv. Liliana Curtilli, che con gli avvocati Claudio De Filippi e l'avv. Raffaele Mancini lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente.
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso PE AL 1 33 2003 l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 1356/01, emesso dalla Corte d'appello di Torino il 5 settembre 2001; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2003 dal relatore cons. dott. PE AL;
Udito, per l'Amministrazione, l'avvocato dello Stato Palatiello;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso notificato il 14 giugno 2001, in riassunzione di quello a suo tempo presentato alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, il signor DA GN conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia innanzi alla Corte d'appello di Torino, chiedendone, ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge 24 marzo 2001, n. 89, la condanna al pagamento, rispettivamente, di "tre o quattro milioni di lire” e di L. 10.091.164 (ovvero delle somme diverse accertate in corso di causa), a titolo di equa riparazione dei danni non patrimoniali e di quelli patrimoniali subiti a causa PE AL 2 dell'eccessiva durata di una causa civile, da lui promossa nei confronti della Cuneo Leasing S.p.a., deducendo: che il giudizio era stato instaurato, il 30 gennaio 1992, al - fine di ottenere dalla convenuta, sulla base di una polizza "kasko", il rimborso della somma di L.
9.082.048 pagata per la riparazione dei danni subiti, a seguito di incidente, dalla autovettura che gli era stata concessa in leasing da quella stessa società; che il giudice adito aveva rigettato la domanda con sentenza dell'11 novembre 1998; che il giudizio d'appello, promosso con atto notificato il 24 novembre 1999, non era ancora definito;
che il tempo (circa nove anni) fino a quel momento trascorso era andato ben oltre il limite "ragionevole" fissato dall'art.
6.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, richiamato dall'art. 2, legge 89/01; che la Corte territoriale, dopo aver rilevato, in via generale, che italiana "ē ascrivibile al la lentezza della giustizia comportamento delle parti e dei loro difensori", dichiarava il ricorso inammissibile, osservando che il ricorrente non aveva (non solo provato, ma neppure) dedotto che il (preteso) ritardo PE AL 3 nella definizione del processo era stato determinato dal comportamento doloso o colposo del giudice, di altro pubblico funzionario o pubblica autorità né aveva fornito alcun elemento specifico atto ad individuare una qualsiasi correlazione causale tra i danni lamentati (indicati in modo assolutamente generico) e la violazione denunziata;
che il GN chiede la cassazione di tale decreto con un - unico, complesso motivo di ricorso, al cui accoglimento il Ministero si oppone. Considerato in diritto che il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art.
6.1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo, nonché vizio di motivazione - censura il provvedimento impugnato per aver dichiarato inammissibile la domanda proposta, con motivazione inadeguata e, comunque, senza considerare: - che il diritto all'equa riparazione, previsto dall'art. 2 della legge 89/01, cit. non è correlato alla commissione di un "fatto” illecito avente i requisiti stabiliti, in via generale dall'art. 2043 c.c., ma al mero ritardo nella trattazione del processo, oltre il termine "ragionevole" stabilito dall'art.
6.1 PE AL della Convenzione;
che, conseguentemente, a giustificare l'accoglimento della domanda non è necessaria la ricorrenza di un "fatto” doloso o colposo, essendo a tal fine sufficiente il mancato rispetto del termine suddetto;
che dall'esame complessivo del ricorso introduttivo era possibile ricavare tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto della pretesa risarcitoria, la cui quantificazione era stata comunque rimessa all'apprezzamento, anche in via equitativa, del giudice a quo;
che le censure mosse alla motivazione del decreto impugnato, in quanto prive, nella loro genericità, di ogni benché minimo riferimento a carenze, lacune o illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, sono inammissibili (Cass. 6 ottobre 1999, n. 11121; 30 marzo 2000, n. 3904; 8 settembre 2000, n. 11854); che l'affermazione contenuta nel decreto impugnato, secondo cui "il termine lungo del processo italiano, sia in civile che in penale, [sarebbe] ascrivibile al comportamento delle parti e dei loro difensori", oltre che manifestamente estranea all'oggetto del presente giudizio (e già solo per questo censurabile] è altresì PEMarzinie 5 profondamente inesatta, essendo comunemente riconosciuto che tale stato di grave disservizio è riconducibile a carenze di natura organizzativa e a inadeguatezze della disciplina processuale;
che la Corte territoriale erra, del pari, quando assume che il riconoscimento dell'equa riparazione contemplata dall'art. 2 della legge 89/01 presuppone l'accertamento di un atto (doloso o) colposo imputabile all'amministrazione giudiziaria, in quanto tale riconoscimento è ancorato al mero dato "obbiettivo" della durata del processo oltre il termine “ragionevole” posto dall'art.
6.1 della Convenzione (Cass. 26 luglio 2002, n. 11046; 13 settembre 2002, n. 13422); che, conseguentemente, l'esame del comportamento del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o che ha comunque influito sullo svolgimento del processo (richiesto dall'art. 2, secondo comma, legge 89/01 ai fini del giudizio di "ragionevolezza" della sua durata complessiva) deve essere effettuato in termini assolutamente obbiettivi, prescindendo dalla considerazione di eventuali profili di colpevolezza;
che la fondatezza di quest'ultimo e del precedente rilievo non giustifica l'accoglimento del ricorso, in quanto la Corte PE ziale 6 territoriale ha fondato la decisione su una ratio decidendi ulteriore, osservando che, nel formulare la domanda di riparazione, il ricorrente non aveva fornito alcun elemento specifico circa i danni lamentati e la loro correlazione causale con la violazione denunziata;
che quest'ultimo rilievo appare conforme a diritto;
che, invero, alla violazione del diritto alla “ragionevole" durata - del processo la legge non ricollega l'applicazione di una pena privata o di una sanzione nei confronti dell'amministrazione, ma un'equa riparazione in favore del soggetto che, a causa dell'eccessiva durata del giudizio, abbia subito un danno % (patrimoniale o non patrimoniale); che non rappresentando tale danno una conseguenza automatica dalla violazione di quel diritto, la sua esistenza, contrariamente a quel che sembra ritenere il ricorrente, non può essere data per scontata, ma deve essere provata dalla parte che ne chiede il ristoro (Cass. 13422/02, cit.), anche quando si tratti di danno non patrimoniale (Cass. 2 agosto 2002, n. 11600; 8 agosto 2002, n. 11987); che, inoltre, la domanda introduttiva deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'oggetto e dei fatti e posti a suo PE AL 7 fondamento (artt. 163, nn. 3 e 4, e 164, quarto comma, c.p.c.); che, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, tale indicazione, necessaria ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto, è nel caso di specie gravemente carente, essendosi il ricorrente limitato chiedere, del tutto genericamente, la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, a titolo di equa riparazione, senza fornire alcuna indicazione circa i danni lamentati e la loro correlazione causale con la violazione denunziata;
che non giova osservare che la determinazione dei danni era - stata, in definitiva, rimessa all'apprezzamento equitativo del Tribunale ai sensi dell'art. 1226 c.c., in quanto l'applicazione di quest'ultima norma presuppone che un danno causalmente riconducibile alla violazione contestata sia già stato accertato, pur non potendo essere dimostrato nel suo preciso ammontare (in tal senso, tra le più recenti, Cass. 7 marzo 2002, n. 3327; 18 aprile 2002, n. 5603, 30 maggio 2002, n. 7896); che la decisione impugnata appare pertanto conforme a diritto sotto quest'ultimo profilo, che riveste carattere assorbente ed è quindi sufficiente a giustificare la reiezione del ricorso;
PE AL 8 che ricorrono giusti questa ulteriore fase La Corte di cassazione giudizio. Così deciso, in Roma, 2002. Il Presidente From. Prize Deposite 13 FEB. it PE AL motivi di compensazione delle spese di
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di nella camera di consiglio del 10 gennaio L'estens ESENTE DA BOLLI E DIRITTI anolleria SOGGETTA A REGISTRAZIONE Whissé Dominoi 2003 IL CANOLLE Luisa Passinetti MATERIA EQUA RIPARAZIONE 9