Sentenza 27 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10261 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POOLO1 0 2 6 1/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE andre fatelloveранных Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 16425/00 - Cron. 22880 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep.The Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 25/02/03 Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON DO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che la difende unitamente agli avvocati GIORGIO TELESIO, GIOVANNI MARTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LE LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato BRUNOGERMANICO 961 TAVERNITI, che lo difende unitamente agli avvocati 2003 ROBERTO VALETTINI, ENRICO ADORNI, giusta delega in 328 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 387/99 del Tribunale di MASSA, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Nacola CORBO con delega dell'Avv.VALENTINI Roberto depositata in udienza, difensore del resistente che ha rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 ottobre 1995, EN Piccon- celli denunciava al Pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, a fini di tutela posses- soria, che il proprio vicino CA LE aveva realizzato opere di recinzione in pregiudizio del passaggio praticato da essa ricorrente per accedere alla propria abitazione ed in violazione delle distanze legali, con ulteriore ed illecita incorpo- razione di una conduttura per il deflusso d'acqua Si costituiva e resisteva alla t piovana. CA LE domanda. Con ordinanza del 9 luglio 1996, in esito a consu- lenza tecnica d'ufficio, il Pretore adito rigettava la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. EN CO interponeva gravame, cui resisteva CA LE. Con sentenza del 30 novembre 1999, il Tribunale di Massa Carrara rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Preliminarmente, rilevava che l'ordinanza impugnata aveva natura sostanziale di sentenza. Argomentava, poi, in conformità dei rilievi di consulenza e 3 della decisione del primo giudice, che le opere denunciate, anche sul piano dell'assunta violazione delle distanze legali e della incorporazione del pluviale, non integravano alcuna lesione del possesso esercitato dalla ricorrente. Infine, non ammetteva la dedotta prova per testi e disconosceva che il primo giudice potesse aver pronunciato ultra petita, essendosi limitato a rigettare la domanda proposta. A Per la cassazione di tale sentenza, EN CO ha proposto ricorso in forza di più motivi. CA LE ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente censura la sentenza impugnata sotto più profili: a) per non aver ammesso la prova per dedotta su modalità ed estensione del suotesti, possesso, così violando l'art. 2697 C.C.; b) per non aver ammesso le prove per testi, dedotte su natura, entità e dimensioni del suo possesso, così violando l'art. 1140 c.c.; c) per non aver ammesso quelle prove, coinvolgenti anche il possesso della di lei madre, sua dante causa, così violando l'art. 1143 c.c.; d) per avere consentito che la
contro
- parte introducesse innovazioni limitative dello esercizio delle servitù esistenti, così violando l'art. 1067 C.C.; e) per avere costretto essa l'esercizio del ricorrente a spostare e ridurre così violando diritto possessorio di passaggio, l'art. 1068, secondo comma, C.C.; f) per avere consentito, in giudizio possessorio, l'introduzione di domanda petitoria, quale quella della contropar- te, relativa а feci sed jure feci;
g) per essersi ritenuto che essa ricorrente potesse continuare ad esercitare il passaggio in luogo, come dapprima esercitato, senza "peraltro aver accertato, per testi, quanto dalla stessa sostenuto, ovvero che l'accesso suo e della sua dante causa (madre), era avvenuto costantemente ed ininterrottamente con l'area sempre completamente libera e sgombra..", così violando l'art. 360 n. 5 c.p.c.; h) per essere la motivazione della c.t.u. in contrasto con le sue stesse risultanze sulla mancanza di offerta formale di chiavi ad essa ricorrente, così violando l'art. 360 n. 5 c.p.c.; i) per non essersi consentito al consulente di essa ricorrente di inserire osserva- zioni ed istanze, così violando l'art. 195, secondo comma, c.p.c.; 1) per non aver specificato quali concrete utilità fossero state apportate alla 5 proprietà di essa ricorrente in compensazione del restringimento dell'accesso all'aia, così violando l'art. 360 c.p.c.; m) per aver affermato, contra- riamente al vero, che l'apertura nel muro di recinzione permette di raggiungere facilmente la strada e di appoggiarsi, così violando l'art. 360 n. 5 c.p.c.; n) per aver ritenuto che non era stata fornita prova adeguata della lesione possessoria in punto distanze, quando invece tale prova era stata £ e per non aver considerato che il possesso di resa, ricorrente era stato leso, così violando essa l'art. 360 n. 5 c.p.c.; o) per non aver motivato la ritenuta irrilevanza di alcuni capitoli di prova, così violando l'art. 360 n. 5 c.p.c.; p) per aver violato l'art. 112 c.p.c., avendo inopinatamente confermato la sentenza del primo giudice, che, nel rigettare la domanda di essa ricorrente, aveva considerato anche la circostanza della sistemazio- ne di un cancello, del quale dovrà essere fornita la chiave alla ricorrente.." Nessuna delle censure esposte è meritevole di accoglimento. Ed invero, inammissibili sono quelle sub a), b), c) ed 0), afferenti alla mancata ammissione delle dedotte prove per testi, posto che in ricorso non è 6 precisato il contenuto di tali mezzi istruttori, verifica dicosì da restarne preclusa la dovuta che, per principio di autosufficienza decisività, del ricorso per cassazione, va effettuata sulla base di quanto dedotto in tale atto, senza possibi- lità di colmare eventuali lacune con indagini aliunde. Inammissibili, altresì, per palese genericità, sostanziandosi in meri assunti difensivi, sono le censure sub d), e), f), h, i) 1) ed m). Priva di pregio, poi, è la censura sub g), formula- fr ta -com'è sul mancato accertamento di un determi- nato esercizio del possesso della servitù di passaggio, tramite prova per testi, che s'è rileva- to innanzi non essere stata inammissibilmente precisata nel contenuto, ovvero sulla mera asser zione difensiva, come tale inapprezzabile in sede di legittimità, che vi fosse stato un determinato esercizio della servitù, più ampio di quello ritenuto dalla sentenza impugnata. Manca di pregio, altresì, la censura sub n), che, al di là di ogni altra considerazione, si sostanzia in assunti difensivi di merito, in quanto tali inammissibili in sede di legittimità, anche con riguardo alla diversa valutazione di materiale f probatorio e, in particolare, di produzioni foto- grafiche, non meglio precisate. Priva di pregio, infine, è l'ultima censura sub p), relativa alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che la decisione del primo giudice, confer- mata, potesse aver violato la disposizione dello art. 112 c.p.c., essendosi limitato quel giudice a respingere la domanda allora proposta dalla ricor- rente. Né, palesemente, la motivazione di tale rigetto, come pare supponga la censura in esame (col richia- mare argomentazione di quella pronuncia), può avere rilievo al riguardo, а fini di violazione della disposizione citata. Conclusivamente quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in euro 45,50, oltre euro 1.500,00 per onorari. مل Così deciso il 25 febbraio 2003, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. frl cons. Est. Il presidente Sportine Hanche Varsiore IL CANCE ERE C1 Francesco Catania Roma 27 GIU. 2003 Francis valdı ild CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29.9.03 ' serie 4 al n. 32397 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino) 9