Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 9474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9474 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1.7.98
1. Dott. Vito Lacanna Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N. 1363
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 9549/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IE OM nato in [...] al Tanagro il 10.12.64
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno il 13.1.98 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. G. Galati che ha concluso per la rettificazione dell'errore materiale ed il rigetto nel resto del ricorso
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza 13.1.98 la Corte di Appello di Salerno - in parziale riforma di quella emessa il 11.10.94 dal Pretore di Sala Consilina - dichiarava IE OM responsabile del reato di minaccia grave ai danni di LD RS;
con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante condannava il medesimo alla pena di Lire 60.000 di multa. Nel testo del provvedimento depositato il 23.1.98 il trattamento sanzionatorio veniva invece indicato in Lire 600.000, sia in dispositivo che in motivazione ove la pena base, a sua volta, risultava pari a Lire 900.000.
Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 612 c.p. in relazione all'entità della multa inflittagli nonché lamentando la mancata concessione del beneficio della non menzione.
La Corte osserva quanto segue.
Il dispositivo letto in udienza è destinato a prevalere sulla sentenza successivamente depositata;
d'altro canto, alla luce del primo, è evidente che l'indicazione in quest'ultima della pena base in Lire 900.000 anziché in Lire 90.000 e conseguentemente di quella finale (derivante dall'applicazione delle attenuanti generiche) in Lire 600.000 anziché in Lire 60.000 è frutto di errore puramente materiale e cioè di difformità esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione.
A fronte di tale contesto non sussistono gli estremi per l'annullamento dell'impugnata sentenza e può procedersi alla correzione della medesima secondo il combinato disposto degli artt.130 e 619 c.p.p. nel senso che le pene di cui sopra vengano a corrispondere rispettivamente a Lire 90.000 ed a Lire 60.000; di conseguenza il trattamento sanzionatorio adottato si palesa legittimo ed immune da censura.
Per quanto concerne l'ulteriore denuncia deve escludersi che il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, sia tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, come nel caso in esame, manchi una specifica instanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione (Cass. 21.8.93 n. 0 9659 RV 150772; Cass. 27.1.98 n. 0 1099 RV 209683).
Alla luce di quanto esposto, operata la correzione di cui sopra, il ricorso deve per il resto essere respinto.
P.Q.M.
La Corte
corregge l'errore materiale contenuto nell'impugnata sentenza nel senso che dove trovasi scritto Lire 600.000 di multa leggasi Lire 60.000 e dove trovasi scritto pena base Lire 900.000 leggasi Lire 90.000. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 1.7.98.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998