Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 9474
CASS
Sentenza 1 luglio 1998

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Il giudice di appello, nel condannare a seguito di impugnazione del pubblico ministero un imputato già assolto in primo grado, non è tenuto a motivare in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna qualora, manchi una specifica istanza dell'interessato: invero un suddetto obbligo, a fronte di omesso esercizio di un potere discrezionale, sussiste solo in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 9474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9474
    Data del deposito : 1 luglio 1998

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