Sentenza 13 aprile 2012
Massime • 1
L'imputato condannato a pena pecuniaria, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, ha interesse ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato, atteso che dalla condanna consegue l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non può, ai sensi dell'art. 687 cod. proc. pen., essere eliminata.
Commentario • 1
- 1. Esecuzione dei lavori in violazioni norme e prescrizioni antisismiche, responsabilità dell’appaltatore.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
In zona sismica, in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche, può commettere il reato, di cui all'art. 93 d.P.R. n. 380/01, anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori. (Cass. sez. III, 20/12/2011-20/02/2012 n. 6675; Cass. sez. VI, 4/07/2008 n. 35298; Cass. sez. III, 24/05/2007 n. 35387; Cass. sez. III, 6/6/2003 n. 33558). Fattispecie: l'appaltatore in concorso con altri soggetti (i proprietari committenti, nonché il direttore dei lavori) veniva condannato quale esecutore dei lavori (opere edilizie) in zona sismica senza preventivo avviso alle competenti autorità. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2012, n. 24356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24356 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/04/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1040
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 39624/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA GI, nato a [...] il [...];
e NO EM, nato a [...] l'[...];,
avverso la sentenza del 23 marzo 2010 del tribunale di Crotone;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena il rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. SA GI, nato a [...] il [...], AN MA, nata a [...] il [...] e NO EM, nato a [...] l'[...], erano imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 113 c.p., nonché artt. 54 e 1161 c.n., per avere, in concorso o comunque in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità di progettista/direttore dei lavori (SA), committente (AN) e dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale (NO) occupato un'area di complessivi mt 35 x 25 circa appartenente al demanio marittimo (fol. 28, parto 106), mediante posa in opera e mantenimento, in assenza di valido titolo autorizzatorio, di un ampio basamento - platea in cemento ottenuto mediante getto diretto di cemento su tondini in ferro e reti metalliche elettrosaldate. Tutto ciò in difformità rispetto a quanto previsto dalla concessione demaniale marittima, sulla base di permesso di costruire (n. 7 del 5 giugno 2007) emesso dal NO prim'ancora dell'emanazione di tale concessione ed in ogni caso senza che venissero rispettate le prescrizioni all'uopo formulate dall'Agenzia dei Demanio con nota 6224/2007 (in particolare: utilizzo di tecniche costruttive tali da rendere le opere di facile rimozione;
divieto di utilizzazione di calcestruzzo gettato in opere;
obbligo di utilizzo di elementi strutturali in legno ovvero in cemento armato prefabbricato in stabilimento e semplicemente poggiati sull'arenile senza ulteriore aggiunta di cemento messo in opera per le fondazioni;
in caso di fondazioni in cemento, possibilità di insabbiare soltanto i plinti prefabbricati, con obbligo di far coincidere gli altri elementi prefabbricati con la quota dell'arenile; obbligo di realizzare il collegamento tra i diversi elementi di fondazione e il resto della struttura in modo da consentire la facile rimozione delle opere). Fatti accertati in Cirò Marina, il 21 giugno 2007 (sequestro del 23 dicembre 2007).
Con decreto di citazione del 12.03.08 emesso dal P.M. presso il Tribunale di Crotone LL GI, AN RI e ER MO venivano tratti a giudizio per rispondere del reato suddetto.
Il tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strangoli, con sentenza del 23 marzo 2010 dichiarava gli imputati LL GI e ER MO colpevoli del reato loro ascritto, e, concesse le attenuanti generiche, li condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali. Concedeva agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Assolveva AN RI dal reato ascritto le perché il fatto non costituisce reato.
2. Avverso questa pronuncia gli imputati LL GI e ER MO propongono ricorso per cassazione con due motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la mancanza di colpa rimarcando in particolare che il piano delle spiagge adottato dal Comune di Cirò Marina consentiva la realizzazione di un basamento in cemento armato con gettata in opera.
Con il secondo motivo gli imputati lamentano la concessione della sospensione condizionale della pena che non avevano richiesto.
2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché ridonda in censura di fatto e comunque è generico perché si fa riferimento a un non meglio identificato piano delle spiagge che consentirebbe quanto realizzato dai ricorrenti.
3. Il secondo motivo è invece fondato.
Va data continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso da questa corte (Cass., sez. 1, 9 gennaio 2001 - 7 marzo 2001, n. 9515) secondo cui il condannato a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, è legittimato, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio, potendogli da questo derivare, invece di un vantaggio, la lesione di un interesse giuridico, atteso che l'iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa non può, ai sensi dell'art. 687 c.p.p., essere eliminata dal casellario giudiziale. Cfr. altresì Cass., sez. 3, 22 aprile 2010 - 13 luglio 2010, n. 27039, che ha affermato che sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna per reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell'art. 162 c.p., con cui sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale, in quanto la concessione di tale beneficio ne comporta l'iscrizione nel casellario giudiziale, ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3, comma, 1, lett. a).
4. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al suo secondo motivo e quindi la sentenza impugnata va, in tale parte, annullata senza rinvio con eliminazione della sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012