Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 8560
CASS
Sentenza 18 novembre 2014

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Massime2

In tema di reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, anche se in misura superiore a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come "congrua" o "equa" e dal mero richiamo alle circostanze indicate all'art. 133 cod.pen., ove la rilevanza di queste, in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione.

Quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato.

Commentari3

  • 1Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022

    Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …

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  • 2Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessiva
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022

    In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …

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  • 3Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021

    La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 8560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8560
Data del deposito : 18 novembre 2014

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