Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 2
In tema di reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, anche se in misura superiore a quella media tra il minimo e il massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come "congrua" o "equa" e dal mero richiamo alle circostanze indicate all'art. 133 cod.pen., ove la rilevanza di queste, in relazione alla gravità del reato ed alla capacità a delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione.
Quando è pronunciata sentenza di condanna esclusivamente ad una sanzione pecuniaria, e non vi è stata richiesta da parte dell'interessato di concessione della sospensione condizionale della pena, è legittima la motivazione della sentenza che si limiti ad escludere l'applicazione del beneficio sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato.
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La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/2014, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/11/2014
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 1291
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 23624/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/01/2014 del Tribunale di Roma;
con la costituzione come parte civile di:
CI IA IA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Delehaye Enrico, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore dell'imputato, avvocato Marazzita Giuseppe, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso;
rilevato che il difensore della parte civile non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 gennaio 2014, ha condannato ME AN alla pena di Euro quattrocento di ammenda per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e art. 660 c.p., in danno di CI IA IA, molestata con numerose chiamate telefoniche, appostamenti presso la sua abitazione e in altri luoghi pubblici, per la biasimevole ragione consistita nell'interruzione, voluta dalla donna, del loro rapporto sentimentale;
fatto commesso, in Roma, fino al 4 ottobre 2008; con condanna altresì del ME al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, liquidato in Euro 1.500,00. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ME tramite l'avvocato Giuseppe Marazzita, il quale deduce i seguenti motivi.
2.1. Inosservanza dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, e vizio della motivazione, perché il Tribunale non aveva differito l'udienza dibattimentale, nonostante il dedotto impedimento del difensore di fiducia per concomitante impegno professionale, in violazione del diritto di difesa e sulla base di una motivazione del tutto carente.
2.2. Vizio di motivazione nella riconosciuta responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli.
2.3. Assenza o mera apparenza della motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
2.4. Mera apparenza nonché manifesta illogicità della motivazione nel mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.5. Vizio di motivazione con riguardo al negato riconoscimento delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che la contravvenzione per cui si procede non è prescritta, poiché il dibattimento risulta più volte rinviato per impedimento delle parti e anche differito dal 21 marzo 2012 al 30 ottobre 2012 e dal 16 luglio 2013 al 6 novembre 2013 per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali, il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo il quale, perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486 c.p.p., comma 5, (oggi art. 420 ter., comma 5, codice citato: n.d.r.), è necessario che il difensore prospetti l'impedimento e chieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e che non si limiti a comunicare e documentare l'esistenza di un contemporaneo impegno professionale in altro processo, ma esponga le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione in esso per la particolare natura dell'attività a cui deve presenziare, l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui si intende partecipare, sia in quello di cui si chiede il rinvio. Il giudice di quest'ultimo processo deve valutare accuratamente, bilanciando le esigenze di difesa dell'imputato da un lato e quelle di affermazione del diritto e della giustizia dall'altro, le documentate deduzioni difensive, anche alla luce delle eventuali necessità di un rapido esaurimento della procedura trattata, per accertare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie o non possa nuocere all'attuazione della giustizia nel caso in esame. Il provvedimento di accoglimento o di reiezione dell'istanza deve essere conseguentemente motivato secondo criteri di logicità (Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, De MA, Rv. 244109; Sez. 6, n. 11174 del 08/03/2012, Giovanelli, Rv. 252191; Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, Abbati, Rv. 259757). Ne consegue, nel caso di specie, il palese errore giuridico in cui incorre il ricorrente, laddove rivendica la libertà del difensore di non indicare le ragioni della preferenza accordata alla sua presenza in altra sede giudiziaria;
mentre del tutto corretta è la motivazione adottata dal Tribunale di Roma nell'ordinanza resa all'udienza del 18 giugno 2013, testualmente trascritta nel ricorso, che ha respinto la richiesta del difensore di rinvio del dibattimento per concomitante impegno professionale.
In tale ordinanza, infatti, il Tribunale ha sottolineato l'omessa specificazione da parte del difensore delle ragioni della scelta di comparire davanti al Tribunale di Frosinone in un procedimento peraltro di volontaria giurisdizione, e ha osservato che i fatti oggetto del processo penale davanti a sè erano risalenti nel tempo, di natura contravvenzionale e, quindi, con brevi termini di prescrizione, precisando altresì che l'udienza in corso, il 18 giugno 2013, era stata fissata fin dal precedente 26 febbraio. Segue che è stata resa piena e corretta motivazione del diniego del rinvio per impedimento del difensore, con la conseguente palese insussistenza della denunciata violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione.
1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso che si risolve in una mera confutazione nel merito del ragionamento probatorio del Tribunale, non consentita nel giudizio di legittimità, poiché le censure svolte non configurano i vizi di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, enunciati dal ricorrente, ma postulano una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, esente da deviazioni dalla logica e dal diritto, ha dato conto dell'attendibilità della persona offesa, CI IA IA, la cui versione circa le continue molestie subite da parte dell'imputato, riluttante all'interruzione dei loro rapporti da lei voluta, è stata apprezzata come circostanziata, intrinsecamente coerente e scevra da toni emotivamente devianti, oltre a risultare confermata dalle deposizioni di numerosi testimoni, estranei alla vicenda, nei confronti dei quali non era emerso alcun dubbio circa la loro attendibilità. E, nella costruzione doverosamente dialettica della motivazione, il Tribunale non ha neppure trascurato la versione difensiva del ME circa l'assistenza legale da lui prestata alla persona offesa in un procedimento di separazione personale, cui imputare la richiesta di denaro rivolta alla CI per conseguire il compenso della sua attività professionale, e ha anche valutato le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'imputato. In particolare, il giudice di merito ha ragionevolmente osservato che le prove assunte su indicazione della difesa (testimoni MA ER e TO VI), del cui contenuto ha dato debito conto in motivazione, essendo neutrali rispetto alla tesi d'accusa, non inficiavano la valenza delle testimonianze rese da OC ND, ON ND, AN TI e LA GI, convergenti nel rappresentare una continua serie di condotte moleste poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, spintesi fino al punto di interferire nelle relazioni private e lavorative della donna, minacciando telefonicamente il suo amico, OC ND, nel caso in cui avesse continuato a frequentarla;
intimando alla direttrice dell'ufficio presso il quale la persona offesa era occupata, ON ND, di licenziarla presentando la CI come persona inaffidabile e poco seria;
gettando la persona offesa in tale stato di ansia e prostrazione da richiedere e ottenere l'ausilio delle sue amiche, AN TI e LA GI, di cui la prima destinataria di insulti da parte del ME per aver tentato di mitigarne la condotta invadente nei confronti della CI, interponendosi in una chiamata telefonica da lui diretta alla persona offesa.
È, pertanto, evidente la completezza e coerenza della motivazione in punto di penale responsabilità e il carattere solo fattuale delle censure al riguardo proposte dal ricorrente.
1.3. Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo. Non sussiste carenza ovvero mera apparenza della motivazione con riferimento al mancato contenimento della pena nei minimi di legge, secondo il rilievo del ricorrente.
La sentenza impugnata ha, infatti, richiamato i criteri indicati nell'art. 133 c.p. e ha optato per l'irrogazione della meno grave sanzione pecuniaria prevista dall'art. 660 c.p., applicando tale sanzione nella misura di Euro trecento di ammenda, aumentata di Euro cento per la contestata e ritenuta continuazione.
Tale determinazione, raccordata al complesso della motivazione evidenziante la pluralità degli episodi di molestia, la loro protrazione nel tempo dall'inizio del 2008 fino al 4 ottobre dello stesso anno, la loro intrinseca gravità con il coinvolgimento oltre alla CI di persone a lei vicine, i predetti OC, ON e AN, è certamente idonea a giustificare il trattamento sanzionatorio applicato, non corrispondente al minimo edittale ma, neppure, al massimo della pena pecuniaria prevista dall'art. 660 c.p. in alternativa a quella detentiva. Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, infatti, la specifica e dettagliata motivazione, in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il mero richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Va aggiunto che, in tema di reati puniti alternativamente con la pena detentiva o pecuniaria, la scelta del giudice di applicare la meno grave sanzione pecuniaria, neppure nel massimo edittale, deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla qualificazione di essa come "equa" o "congrua" e dal mero richiamo delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., ove tali circostanze e la loro rilevanza, sul piano della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo, risultino già desumibili dal complesso della motivazione della decisione unitariamente considerata. Nel caso di specie, la lettura dell'intero discorso giustificativo da conto, come si è detto, della pluralità, reiterazione e rilevanza degli episodi di molestia commessi dall'imputato in danno della persona offesa, e perciò spiega l'entità della pena pecuniaria applicata in misura non corrispondente al minimo edittale.
1.4. Anche il quarto motivo, che lamenta il difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. La concessione della sospensione condizionale della pena è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, nel caso in esame, ha ritenuto che la fruizione del beneficio non fosse opportuna in considerazione del carattere solo pecuniario della pena irrogata, come si legge nella sentenza impugnata;
tale giustificazione non è apparente ne' manifestamente illogica, muovendo dal presupposto, in assenza di specifica contraria richiesta della parte, che non risponda all'interesse dell'imputato giovarsi della sospensione di una pena solo economicamente impegnativa e in misura modesta. In tema di sospensione condizionale di pena solo pecuniaria, non è quindi illegittima la motivazione della sentenza che, in caso di mancata richiesta del beneficio da parte dell'interessato, si limiti ad escluderlo sulla base della rilevata non rispondenza di esso ad un concreto interesse dell'imputato.
Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di applicazione, anche di ufficio, della sospensione condizionale in relazione ad una condanna a pena solo pecuniaria, assegna al giudice il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, sulla base di una valutazione, in concreto, delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insite nell'istituto (Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Di Ricco, Rv. 229815; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822);
mentre, nel caso speculare in cui la sospensione condizionale della pena pecuniaria sia richiesta dall'imputato, il giudice non può negare il beneficio adducendo la non rispondenza di esso all'interesse dell'istante a fruirne in altre occasioni, poiché la valutazione della convenienza o meno di giovarsi della sospensione condizionale di pena solo pecuniaria è di esclusiva pertinenza dell'imputato (Sez. 4, n. 9204 del 12/02/2014, Barletta, Rv. 259291). Nel processo di interesse, dunque, non avendo il ME richiesto l'applicazione del beneficio, in via subordinata alla principale conclusione di proscioglimento, è evidente che non sussiste alcuna lacuna motivazionale nella decisione del Tribunale che ha ritenuto la concessione della sospensione condizionale della pena solo pecuniaria non rispondente all'interesse dell'imputato.
1.5. Il quinto motivo, infine, in tema di vizio della motivazione per negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato.
Contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale ha motivato l'esclusione delle dette attenuanti con la reiterazione delle condotte moleste e tale argomentazione deve ritenersi sufficiente. E, invero, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra, infatti, nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). E tale motivazione, sia pure sinteticamente espressa, non è mancata nel caso in esame.
2. Da tutto quanto precede discende l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015