Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2014, n. 11104
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

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La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2014, n. 11104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11104
    Data del deposito : 30 gennaio 2014

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