Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto atto personalissimo idoneo ad incidere sul profilo sanzionatorio, può essere validamente proposta solo dall'imputato e non anche dal suo difensore privo di specifica procura speciale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la validità della rinuncia al beneficio proveniente dal difensore munito del solo potere di chiedere la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2014, n. 11104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11104 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/01/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 271
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 22520/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RG N. IL 10/08/1940;
avverso la sentenza n. 3037/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 21/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. BECCHINI Luca di Pistoia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 marzo 2013 la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto da LI GI avverso sentenza del 22 ottobre 2010 con cui il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, lo aveva condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, - per avere occultato, al fine di evadere le imposte, scritture contabili di obbligatoria conservazione - alla pena di otto mesi di reclusione con applicazione della sospensione condizionale.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo motivo censura la determinazione della pena perché la pena base sarebbe troppo elevata "considerata la mancanza di precedenti dell'imputato e la sua età avanzata"; inoltre non vi è riferimento alle attenuanti generiche, così incorrendo in violazione di legge. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 163 c.p., nonché omessa motivazione e violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 163 e 183 c.p., erroneamente il giudice d'appello avendo ritenuto invalida la rinuncia alla sospensione condizionale per essere l'appello sottoscritto solo dal difensore, dato che a questo era stata rilasciata procura con le più ampie facoltà tra cui l'istanza di sostituzione della pena pecuniaria alla detentiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo chiede al giudice di legittimità di sostituire quello di merito in ordine alla determinazione della pena, non censurando la sentenza, tuttavia, ne' sotto il profilo di un vizio motivazionale ne' sotto un profilo di violazione di legge. È evidente la sostanza inammissibile di questa doglianza, diretta a chiedere una valutazione dosimetrica che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salva ovviamente la necessità di una congrua motivazione, qui - si è appena visto - non addotta come viziata (v. da ultimo Cass. sez. 4^, 20 marzo 2013 n. 21294: "la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p."; Cass. sez. 3^, 17 ottobre 2007-11 gennaio 2008 n. 1182, per cui "la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena"; sulla discrezionalità del giudice di merito, sempre tra gli arresti più recenti, cfr. pure Cass. sez. 2^, 26 giugno 2009 n. 36245 e Cass. sez. 2^, 19 marzo 2008 n. 12749). Nella seconda parte del motivo, il ricorrente prospetta una violazione di legge per aver omesso la sentenza impugnata ogni riferimento alla concessione delle attenuanti generiche. Anche a prescindere dalla genericità della doglianza, non avendo indicato il ricorrente per quali parametri avrebbero dovuto nel caso in esame essere concesse tali attenuanti, è sufficiente comunque rilevare che anche "la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo" (Cass. sez. 6^, 28 ottobre 2010 n. 41365).
3.2 Il secondo motivo si correla alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per avere la corte territoriale ritenuto, secondo il ricorrente erroneamente, che la rinuncia a tale beneficio possa essere effettuata dall'imputato contumace a mezzo del proprio difensore. La sentenza impugnata afferma che "la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale contenuta nell'atto d'appello non appare validamente espressa atteso che non è sottoscritta dall'imputato, ma dal solo difensore". Il ricorrente prospetta invece in capo al difensore il potere di rinuncia al beneficio suddetto per avere ricevuto "nomina con le più ampie facoltà tra cui quelle di presentare istanze di qualsiasi tipo ed esplicito potere di chiedere la sostituzione della pena pecuniaria alle pene detentive brevi". Collega ciò alla sussistenza dell'interesse ad impugnare, che sussiste "quando il provvedimento comporti la possibilità della lesione in concreto di un diritto o di un altro interesse giuridico della parte che impugna" per giungere a sostenere che il beneficio, pur essendo, "in quanto discrezionale, indisponibile", se utilizzato dal giudice con parametro arbitrario viene a configgere con lo scopo dell'istituto: occorre quindi motivazione in ordine alla sua concessione. Nel caso di specie poteva applicarsi, poi, in luogo del suddetto beneficio anche l'indulto, "stante la legittima rinuncia" della sospensione condizionale operata dall'imputato.
Il motivo, come si è appena illustrato, mescola diversi profili, ma, a ben guardare, tutti li fonda sull'asserto, appunto, che vi sia stata una legittima rinuncia dell'imputato alla sospensione condizionale, attuata a mezzo del difensore di fiducia. Ed è infatti fondato sulla rinuncia anche il motivo d'appello relativo alla sospensione condizionale (come emerge dalla sentenza impugnata, l'appellante aveva chiesto la pena pecuniaria in sostituzione della sanzione detentiva "stante la rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena"). Pertanto, non è rilevante di per sè l'impugnabilità della concessione del beneficio (riguardo alla quale è peraltro noto che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte una lesione di interesse giuridico qualificato legittima l'imputato a impugnare la concessione del beneficio: cfr. Cass. sez. 3^, 9 luglio 2013 n. 42167; Cass. sez. 3^, 20 giugno 2013 n. 39406;
Cass. sez. 3^, 6 dicembre 2012 n. 47234; Cass. sez. 3^, 13 aprile 2012 n. 24356; Cass. sez. 3^, 13 luglio 2010 n. 27039; Cass. sez. 1^, 18 febbraio 2009 n. 13000; Cass. sez. 1^, 9 gennaio 2001 n. 9515) ma occorre accertare se la rinuncia alla sospensione condizionale effettuata dal difensore di fiducia sia valida.
Detta rinuncia costituisce un atto dispositivo che incide sul profilo sanzionatorio cui l'imputato viene a sottomettersi, atto estraneo, quindi, alle attività e alle opzioni proprie della difesa tecnica:
rientra dunque tra i cosiddetti diritti personalissimi che si evincono dall'art. 99 c.p.p., comma 1, (su tale species di diritti, da ultimo, Cass. sez. 1^, 14 dicembre 2012-21 maggio 2013 n. 21666), i quali, per siffatta natura, possono essere esercitati soltanto dall'imputato e non dal difensore, a meno che questi non sia munito di procura speciale ad hoc (per altre fattispecie di atti dispositivi attinenti al profilo sanzionatorio cfr. Cass. sez. 4^, 29 novembre 2004-19 gennaio 2005 n. 1293 - sulla richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità qualificata atto personalissimo, che può essere effettuato dal difensore purché munito di procura speciale "in quanto deve comunque risultare la consapevole accettazione della particolare modalità di emenda e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi collegati" - e Cass. sez. 5^, 10 marzo 1998 n. 1497 - per cui nel rito ex art. 444 c.p.p., occorre che l'imputato indichi specificamente la pena cui vuole essere sottoposto, "attesa la natura di atto dispositivo personalissimo di tale richiesta"; e cfr. p.es. nel codice previgente Cass. sez. 4^, 12 aprile 1984 n. 8038 che qualifica la richiesta di sanzione sostitutiva un atto personalissimo dell'imputato, l'unico ad essere "in grado di stabilire se può adempierla convenientemente" onde il difensore può formulare tale richiesta solo se munito di procura speciale, pena nullità). In quanto atto personalissimo, allora, il difensore può porlo in essere non nell'esercizio della sua funzione processuale tecnica, bensì in forza di un potere specifico, cioè attingendo, mediante la delega rappresentata dalla procura speciale, al potere dispositivo della parte sostanziale. La translatio del potere, appunto, non può non essere specifica (non rilevando, quindi, l'attribuzione di potere mediante formule generiche e di stile, come quella richiamata nel ricorso in esame laddove si afferma che al difensore sono state date "le più ampie facoltà tra cui quelle di presentare istanze di qualsiasi tipo"): e nel caso de quo non è addotto che al difensore sia stata rilasciata una procura speciale per rinunciare, in nome dell'imputato, alla sospensione condizionale della pena. D'altronde non è fungibile con il potere in questione l'unico potere specifico che il ricorrente afferma essere stato conferito al difensore, cioè quello di chiedere la sostituzione della pena pecuniaria alle pene detentive brevi: pur vertendo anch'esso sul profilo sanzionatorio, non si può intendere che includa (come una sorta di più che contiene il meno) anche il potere di rinunciare alla sospensione condizionale, che non è una sostituzione di pena, bensì, quantomeno, una potenziale procrastinazione della pena originaria.
In conclusione, anche l'ultimo motivo risulta manifestamente infondato, perché il ricorrente attraverso esso intende far valere una rinuncia - atto di incidenza sostanziale nel senso di atto dispositivo - espletata dal difensore in modo nullo, per carenza di potere delegato dal soggetto interessato che è la parte sostanziale. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (il che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale di impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.: S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca;
in particolare,
l'estinzione del reato per prescrizione è rilevabile d'ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n. 21, Cresci;
S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga;
S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale;
Cass. sez. 3^, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014