Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 22477
CASS
Sentenza 4 novembre 2014

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È inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui dispone la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 22477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22477
    Data del deposito : 4 novembre 2014

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