Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
È inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui dispone la concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l'art. 5, comma secondo, lett. d), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 22477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22477 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3065
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 8123/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/06/2013 del Tribunale di Fermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena;
udito per l'imputato l'avv. Corradino Andrea, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. NZ VA ricorre per l'annullamento della sentenza del 26/06/2013 con cui il Tribunale di Fermo, dichiaratane la penale responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 92, comma 1, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di Euro 2.500,00 di ammenda.
2. Lamenta il ricorrente l'immotivata e non richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
4. Nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 c.p., il giudice può concedere anche d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda, facendo prevalere su un contrario interesse dell'imputato l'utilità che discende dalla funzione rieducativa insita nel beneficio in questione. Di tale prevalente utilità il giudice è però tenuto a fornire concreta dimostrazione (Sez. 1 n. 357 del 11/12/1998, Di Paolo, Rv. 212300;
Sez. 1, n. 45484 del 11/11/2004, Di Ricco, Rv. 229815; Sez. 1, n. 44602 del 11/11/2008, Stefanelli, Rv. 241912; Sez. 3, n. 11091 del 27/01/2010, Di Rosa, Rv. 246440; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, Held, Rv. 258822).
4.1. Nel caso in esame, il Tribunale omette del tutto di spiegare le ragioni che presiedono alla decisione di concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda.
4.2. Il ricorrente non ha tuttavia interesse a impugnare il pur sussistente vizio motivazionale, interesse che giustifica con la preclusione alla futura cancellazione dell'iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena comporterebbe ed evoca, a tal fine, l'art. 687 c.p.p., comma 2, lett. c), abrogato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 52, comma 1. 4.3. Il rilievo non ha fondamento.
4.4. Attualmente l'eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale è disciplinata dal cit. D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), che la Corte Costituzionale, con sentenza 4-8
ottobre 2010, n. 287 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all'inciso "salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.".
4.5. Ne consegue che tutte le condanne a pena pecuniaria per contravvenzioni oblabili sono oggi eliminabili trascorsi dieci anni dalla loro iscrizione, sicché alcun concreto pregiudizio arreca alla sfera giuridica del condannato la concessione "ex officio" delle sospensione condizionale della pena non richiesta.
4.6. Deve dirsi dunque definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, 6563 del 16/03/1994, CO, secondo il quale "sussiste l'interesse ad impugnare e deve pertanto ritenersi ammissibile il gravame nei confronti di provvedimento che sospende condizionalmente la pena dell'ammenda concernente contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione in quanto, conseguendone l'iscrizione nel casellario giudiziale, la concessione del beneficio si risolve in un pregiudizio per l'imputato, stante la maggiore stigmatizzazione della pena irrogata a seguito dell'iscrizione nel casellario (peraltro immediata), molto più grave rispetto al lieve vantaggio rappresentato dall'esenzione (condizionata) dal pagamento".
4.7. Va invece ribadito il principio già espresso da questa Corte con sentenza Cass. pen. Sez. 3, 25-02-2014, n. 21753 (rv. 259722) secondo il quale è inammissibile, per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. d), a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., prevede l'eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo.
4.8. Il ricorso deve dunque essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2015